La tua ricerca

    18.03.2026

    L'Europa e l'AI generativa: il Parlamento traccia la rotta


    Il 10 marzo scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione — atto politico non vincolante, ma indicativo della direzione regolatoria europea — sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e tutela dei contenuti. La risoluzione si inserisce in un quadro normativo già in movimento: l'AI Act, entrato in vigore nell'agosto 2024 e in progressiva applicazione fino al 2027, ha introdotto obblighi di trasparenza per i fornitori di modelli di AI per uso generale (GPAI).

     

    Il problema

    I sistemi di AI generativa si addestrano su enormi quantità di contenuti raccolti dalla rete senza autorizzazione e senza compenso per chi li ha prodotti. Il risultato è che gli autori si trovano a competere sul mercato con sistemi addestrati anche sui loro contenuti, senza che sia stato chiesto loro alcun consenso né riconosciuto alcun compenso. Una dinamica che per il Parlamento UE solleva questioni rilevanti sia sul piano dei diritti individuali degli autori sia sulla sostenibilità economica del settore culturale europeo nel suo complesso.

     

    Le misure chieste alla Commissione

    Trasparenza. I fornitori di AI dovrebbero elencare analiticamente i contenuti protetti usati nell'addestramento — un obbligo riconducibile al principio di sufficient disclosure: la divulgazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire ai titolari dei diritti di verificare se e come i propri contenuti siano stati utilizzati. La misura si pone in continuità con quanto già previsto dall'AI Act per i modelli GPAI, che impone la pubblicazione di sommari sui dati di addestramento, spingendosi tuttavia verso un livello di dettaglio significativamente più elevato. 

    Nessuna scappatoia geografica. Un sistema AI che sfrutta contenuti protetti al di fuori dell'UE non dovrebbe essere commercializzato nel mercato europeo. Il principio riflette l'approccio extraterritoriale già adottato dall'AI Act, che si applica a tutti i sistemi immessi sul mercato europeo indipendentemente dal luogo di sviluppo.

    Crawler tracciabili. Chi raccoglie dati dal web dovrebbe essere identificabile dagli operatori dei siti e tenere registri dettagliati delle proprie attività.

    Filigrane digitali. I titolari dei diritti potranno marcare i propri contenuti; i fornitori di AI avranno l'obbligo di mantenerle intatte e di offrire strumenti per rilevarle. Il tema si intreccia con le disposizioni dell'AI Act sull'etichettatura dei contenuti sintetici e sul rilevamento automatizzato dei deepfake.

    Diritto di esclusione. Il Parlamento ipotizza che i titolari dei diritti possano escludere i propri contenuti dall'addestramento dei modelli, tramite formati standardizzati gestiti dall'EUIPO. Si tratta di un rafforzamento operativo del meccanismo di opt-out già previsto dalla Direttiva sul mercato unico digitale (DSM), che l'AI Act richiama ma non disciplina nel dettaglio.

    Licenze collettive. L'EUIPO potrebbe coordinare un sistema di licenze per settore. Per i contenuti già usati senza autorizzazione è prevista una remunerazione transitoria equa e proporzionata.

    Etichettatura. La proposta propone l’introduzione dell'obbligo di distinguere i contenuti "generati dall'AI" da quelli "prodotti da un essere umano", con un codice di buone pratiche elaborato dalla Commissione — in linea con gli obblighi di trasparenza già introdotti dall'AI Act per i sistemi che generano contenuti sintetici o interagiscono direttamente con gli utenti.

    Un principio di fondo

    La tutela dei contenuti resta ancorata alla paternità umana: i contenuti interamente generati dall'AI non sono proteggibili e rimangono nel pubblico dominio.

     

    Perché conta ora

    Letta insieme all'AI Act, la risoluzione completa un mosaico regolatorio ancora in costruzione. L'AI Act ha posto le fondamenta — obblighi di trasparenza, gestione del rischio, governance dei modelli — ma ha rinviato la questione della protezione dei contenuti a sviluppi successivi. Questa risoluzione indica quale forma potrebbero assumere quegli sviluppi. Per chi opera nel settore culturale o tecnologico, è il momento di valutare le proprie pratiche alla luce di un quadro normativo che, tra obblighi già vigenti e misure in corso di definizione, è destinato a diventare progressivamente più stringente.

    Greenwashing e nuove regole UE: il D.lgs. 30/2026 ridisegna i confini delle pratiche commerciali ambientali
    In un mercato in cui la sostenibilità e l'attenzione all'ambiente rappresentano…
    Approfondisci
    AGCOM e influencer: le FAQ che traducono le regole in pratica
    Lo scorso 16 marzo 2026 l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha…
    Approfondisci
    Investigazione della Commissione Europea su Shein e implicazioni del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
    1. Contesto dell'indagine Il 17 febbraio 2026 la Commissione europea ha avviato…
    Approfondisci
    Contraffazione, la lotta al tarocco inizia a funzionare
    Anche nel 2025 la lotta alla contraffazione in Italia continua a fare passi…
    Approfondisci
    L’Italia ha la sua legge sull’intelligenza artificiale
    L'approvazione definitiva Il 17 settembre 2025, il Senato, con 77 voti…
    Approfondisci
    Disegno di Legge sull’Intelligenza Artificiale: qualche riflessione sui profili penalisti e le ricadute sistemiche sulla responsabilità da reato degli Enti
    Aggiornamento 18 settembre 2025: il Senato ha approvato in via definitiva il…
    Approfondisci
    Greenwashing, l'Ue ora frena: ritirata la direttiva Green Claims
    Su Italia Oggi Sette un approfondimento a più voci, a cura di Alberto Grifone,…
    Approfondisci
    Dal feed al lead il passo è breve
    Dall'appeal del B2c alla credibilità nel B2b, l'influencer marketing evolve in…
    Approfondisci
    Influencer Marketing: istruzioni per l’uso
    Giovedì 29 maggio18:15 - 19:45Competence, Via Kramer 31 – Porta Venezia Paolo…
    Approfondisci