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    16.04.2020

    MERCATI FINANZIARI | COVID-19 | Nuove modifiche all'Art. 20 TUF e nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni


    Al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sull’economia italiana, in data 8 aprile 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.L. n. 23/2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“Decreto” o “Decreto Liquidità”), che introduce, inter alia, alcune modifiche all’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”).

     

    In particolare, il Decreto modifica il comma 2-bis dell’art. 120 TUF, attribuendo a Consob il potere di ridurre le soglie (il cui superamento fa scattare gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 120, comma 2, TUF) con riferimento alle società ad azionariato diffuso indipendentemente dalla entità della loro capitalizzazione.

     

    Il Decreto interviene anche sul successivo comma 4-bis dell’art. 120 TUF che impone agli acquirenti di partecipazioni particolarmente rilevanti nel capitale votante di società quotate italiane (i.e. superiori al 10, 20 e 25%) di dichiarare gli obiettivi perseguiti con l’acquisizione nel corso dei sei mesi ad essa successivi. In particolare, il Decreto inserisce un nuovo periodo al comma appena citato in virtù del quale la Consob potrà individuare in via transitoria (e cioè “per un periodo limitato di tempo”) una soglia percentuale più bassa, nelle società ad azionariato particolarmente diffuso, anche per la pubblicazione delle dichiarazioni di intenzioni.

     

    Avvalendosi dei poteri di cui all’art. 17 del Decreto, la Consob, in data 9 aprile 2020, ha adottato due provvedimenti (Delibera n. 21326 e Delibera n. 21327) che prevedono un regime di “trasparenza rafforzata” in relazione:

    • all’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate[1]; e
    • alla “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate.

    In particolare, per quanto riguarda le variazioni delle partecipazioni rilevanti, la Consob con la Delibera n. 21326, che abroga la precedente delibera del 17 marzo u.s. (Delibera n. 21304 del 17 marzo 2020) la quale introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dall’art. 120, comma 2-bis, nella versione precedente il Decreto e cioè: a) "l'elevato valore di mercato" e b) la "diffusione dell'azionariato", ha ridotto, per 104 società quotate in Italia (indicate in un elenco allegato alla predetta Delibera. 21326), le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob, portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le “Pmi”[2].

     

    In merito, si precisa che per effetto del Decreto - che riconosce, invece, come unico criterio la "diffusione dell'azionariato", rimuovendo quello dell'"elevato valore di mercato" – il margine di decisione lasciato alla Consob risulta, pertanto, ampliato[3].

     

    Per quanto concerne, invece, la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni”, cioè l’obbligo di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob con Delibera n. 21327 si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 17 del Decreto di abbassare la soglia dal 10% al 5%. Anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto. Restano invece ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.

     

    Entrambi i provvedimenti, salvo revoca anticipata, troveranno applicazione per i tre mesi a partire dall’11 aprile, fino all’11 luglio 2020, alle citate 104 società quotate in Italia[4]. Restano fuori dal perimetro di applicazione le società quotate controllate di diritto, ossia quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.

     

    Nel contempo, la Consob ha altresì emanato (Delibera 21320 del 7 aprile 2020) le modifiche al proprio Regolamento n. 1197/1999 (“Regolamento Emittenti”) (art. 122-ter) in materia di esenzione dall’obbligo di comunicare la “dichiarazione delle intenzioni”. Secondo la nuova disposizione, la quale entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'obbligo di effettuare la “dichiarazione delle intenzioni” non sussiste:

    • nei casi di esenzione previsti in materia di OPA obbligatoria di cui all’art. 49, comma 1, lettere a), limitatamente all'ipotesi in cui un socio dispone da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'emittente quotato, c), d) e h), del Regolamento Emittenti;
    • quando l'acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l'obbligo di offerta ai sensi dell'art. 106, commi 1 o 1-bis, del TUF, e ricorre una delle esenzioni previste dall'art. 49, comma 1, lettere b) o g);
    • nei casi di esenzione indicati dall’art. 119-bis, comma 3, lettere a), b) e c-ter), del Regolamento Emittenti;
    • fermo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 49, comma 1, lettera d-bis), se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente ai sensi dell'art. 85-bis, Regolamento Emittenti;
    • per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-terdecies, comma 1, lettera e), esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato dell'UE, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti all'investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA non riservati a investitori professionali;
    • per gli acquisti effettuati nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto o scambio già comunicata al mercato.

    L’operatività dell’esenzione nei casi di cui alle precedenti lettere, a esclusione della lett. c), è subordinata ad una dichiarazione del soggetto interessato circa la sussistenza nel caso concreto di una delle esenzioni. Tale dichiarazione è riportata nel modello previsto per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ex art. 120 del TUF (Allegato 4 del Regolamento Emittenti).

     

    Si precisa infine che le clausole di esenzione previste dalle sopra esposte modifiche regolamentari, che discendono da disposizioni di legge introdotte nel TUF nel 2017 (le cosiddette “norme anti-scorrerie”), restano valide anche per la nuova soglia ridotta al 5%.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Lukas Plattner.

     

     

     

    [1] Ai sensi dell’art. 120, comma 2, TUF “Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque percento”.

    [2] Per tali si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del TUF, “… le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi.”.

    [3] L’art. 17 del Decreto è intervenuto sull’art. 120 TUF con la seguente modifica: “All’articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, le parole “ad elevato valore corrente di mercato e "sono soppresse”.

    [4] Secondo le citate delibere chiunque, alla data odierna, detenga una partecipazione al capitale votante delle suddette società quotate superiore alle nuove soglie ed inferiore alle soglie di cui all’articolo 120, comma 2, del TUF, è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni lavorativi.

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