Il Governo, come noto, ha posto in essere diverse misure volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante. In particolare, il D. L. n. 124 del 26 ottobre 2019 ("Decreto Fiscale”), come modificato dalla Legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019, prevede all’articolo 22 che gli esercenti attività d'impresa, arte e professioni, residenti in Italia e con ricavi non superiori a 400.000 euro[1] (“Esercenti” o “Esercente”) possano godere, a partire dal 1° luglio 2020, di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate dagli intermediari convenzionatori per l'accettazione delle transazioni di pagamento elettroniche effettuate da consumatori[2] con carta di pagamento (debito, di credito o prepagata) o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
In attuazione di tale norma[3] , la Banca d’Italia con provvedimento del 21 aprile 2020 (“Provvedimento”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020, ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli Esercenti[4], devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
In particolare, il Provvedimento, rivolgendosi a tutti i prestatori di servizi di pagamento che operano nel territorio della Repubblica (anche senza stabilimento, ovvero in regime di libera prestazione) e che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con un Esercente per l’accettazione di strumenti di pagamento[5] al punto vendita, fisico o online (i.e. sui siti di commercio elettronico) (“Soggetti Convenzionatori”), prevede che a partire dal 1° luglio 2020 tali soggetti comunichino all’Esercente:
Tali informazioni dovranno essere trasmesse per via telematica (ad es. PEC o pubblicazione nell’online banking dell’intermediario) entro il 20° giorno del mese successivo al Periodo di Riferimento che coincide, quindi, in sede di prima applicazione, con la data del 20 agosto 2020.
A tal riguardo, occorre sottolineare che, secondo il Provvedimento, ai fini della detraibilità delle commissioni in questione, vanno prese in considerazione unicamente le commissioni addebitate dai Soggetti Convenzionatori per le transazioni effettuate dai consumatori[6], rilevando, inoltre, come elemento qualificante, ai medesimi fini, solo la prestazione del servizio di accettazione di strumenti di pagamento sul territorio nazionale[7]. Il Provvedimento chiarisce, peraltro, che il convenzionamento non riguarda soltanto le carte di pagamento, ma ricomprende tutte le ipotesi in cui il Soggetto Convenzionatore offre all’Esercente servizi a valore aggiunto per l’accettazione degli strumenti di pagamento elettronici; ad esempio, quando vengono messe a disposizione dell’Esercente, dal Soggetto Convenzionatore, applicazioni (App) in grado di consentire il colloquio tra l’Esercente e il pagatore, ovvero sistemi in grado di generare codici bidimensionali, c.d. QR code (quick response code), contenenti le informazioni sul pagamento e leggibili attraverso dispositivi (anche smartphone) in dotazione all’Esercente e/o al pagatore.
Inoltre, il Provvedimento tiene conto, ai fini dell’attribuzione del credito di imposta, della sussistenza, sul mercato, di diverse tipologie di modelli retributivi nei contratti tra esercenti e Soggetti Convenzionatori, quali: (i) la corresponsione della sola commissione sul transatto (ovvero sulle singole transazioni effettuate) senza canone per la fornitura del servizio di accettazione (es. il canone di locazione per il terminale); (ii) l’applicazione di commissioni sul transatto e di un canone mensile per la fornitura del servizio di accettazione; (iii) il pagamento di tariffe “a pacchetto” che prevedono un costo fisso periodico in cui, oltre alla eventuale fornitura del servizio di accettazione, è ricompreso anche un numero di operazioni in franchigia, al superamento delle quali vengono applicate commissioni sul transatto.
Infatti, secondo l’Autorità di Vigilanza, il credito di imposta spetta per le commissioni sul transatto di cui ai punti (i) e (ii) e (iii); mentre per le tariffe “a pacchetto” di cui al punto iii), il costo fisso periodico, comprensivo di un certo numero di operazioni in franchigia, deve considerarsi commissione ai sensi del Provvedimento.
Infine la Banca d’Italia chiarisce che laddove il medesimo Esercente si avvalga di più punti di interazione fisici e/o virtuali riferibili a un medesimo Soggetto Convenzionatore, quest’ultimo, nel trasmettere le informazioni di cui all’art. 3 del Provvedimento, potrà riferirle al complesso delle transazioni accettate, senza dettagliarle per punto di interazione, ovvero specificare tale dettaglio.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Ubaldo Caracino.
[1] Il volume d’affari (i.e. ricavi e commissioni conseguiti dagli Esercenti) sopra richiamato, fa riferimento all’anno fiscale antecedente al periodo di calcolo delle transazioni indicato del Provvedimento.
[2] Il soggetto di cui all’articolo 3, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
[3] Le modalità mediante la quale gli Esercenti sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta: vedi Provvedimento del 29 aprile 2020
[4] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del Provvedimento, per esercenti si intendono tutti i soggetti che esercitano un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia. Vi rientrano, ad esempio, esercizi commerciali o liberi professionisti.
[5] Per tali si intendono carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici. Non rientrano invece tra questi, ai fini del Provvedimento, i bollettini postali e gli assegni.
[6] Rientrano, quindi, nel perimetro di applicazione della disciplina a cui si fa riferimento in questo documento, soltanto quelle transazioni che vengono eseguite mediante carte consumer. Non beneficiano del medesimo trattamento fiscale, le operazioni di pagamento concluse mediante carte business o corporate che sono emesse a favore di aziende, professionisti ed artigiani per le spese legate alle loro attività.
[7] Secondo il Provvedimento (v. Allegato Tecnico Esplicativo, pag. 7) non rileva invece la nazionalità del prestatore che emette carte di pagamento o offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e utilizzata dal consumatore finale presso un esercente italiano.