Dal 1° novembre 2018, l’ordinamento tedesco conosce un nuovo tipo di azione: la Musterfestellungsklage, vale a dire un’azione dichiarativa collettiva. Già dal suo primo giorno di validità, tale strumento è stato utilizzato per una delle controversie più note della recente cronaca tedesca: si è instaurata una controversia volta a dichiarare la fondatezza delle pretese di risarcimento dei danni causati ai clienti dal software Volkswagen, che aveva fraudolentemente manipolato i valori dei gas di scarico.
Prima dell’introduzione della Musterfesstellungsklage, il diritto tedesco non forniva alcuno strumento per ottenere da un tribunale una decisione anticipata su una questione avente importanza per numerose controversie giuridiche individuali. Più precisamente, non vi era mezzo alcuno per far in modo che il risultato di un processo tra determinate parti avesse effetti anche nei confronti di terzi. Fino ad allora, vi era una rigida limitazione dell’efficacia giuridica di una sentenza: essa aveva forza vincolante soltanto inter partes. Tale assunto è ormai superato grazie alla Musterfeststellungsklage, disciplinata dai §§ 606 e seguenti del codice di procedura civile tedesco (ZPO) e dai §§ 119 III della Legge sulla struttura e sulle funzioni dei tribunali (GVG) e dal § 32c ZPO.
La nuova normativa consente a un’associazione con almeno 350 membri di promuovere un’azione dichiarativa circa la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento di pretese o rapporti giuridici. Successivamente, altre persone che intendano sostenere la medesima azione o avvalersi del risultato della stessa avranno la facoltà iscriversi in un’apposita lista (Klageregister). Una volta ottenuta una decisione giuridicamente vincolante sulla Musterfeststellungsklage, ciascuno degli interessati dovrà intentare la propria azione giudiziale, potendo tuttavia far riferimento all’esito dell’azione collettiva. A quel punto non sarà necessario fornire la prova dei fatti già accertati dalla Musterfesstellungsklage, con un notevole sgravio sul piano probatorio a favore della parte attrice.
Nel caso specifico dell’azione dichiarativa nei confronti di Volkswagen, moltissime parti interessate non dovranno dunque correre personalmente il rischio di un’azione contro il noto gruppo tedesco.
Se nel procedimento collettivo, condotto dall’Associazione federale dei centri di consumo e delle associazioni dei consumatori, verrà confermato che il software di manipolazione giustifica una richiesta di risarcimento danni, ogni cliente interessato con un rischio molto più basso avrà diritto di radicare un’azione individuale, allegando a fondamento della propria domanda i fatti accertati nell’azione collettiva.
La legge italiana conosce un istituto avente la medesima ratio già dal 2007, quando dalla legge 24.12.2007, n. 244, (successivamente modificata dalla l. 23.07.2009, n. 99) venne introdotto l’art. 140 bis cod. cons., che consentiva alle associazioni dei consumatori di proporre azioni di classe.
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