La determinazione ACN n. 136118 del 10 aprile 2025 – Notifica degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17 del decreto NIS (“Determinazione 136118”) stabilisce le modalità attraverso le quali i soggetti NIS che partecipano ad accordi di condivisione devono notificare all’ACN la partecipazione a tali accordi.
Gli accordi di condivisione sono disciplinati dall’art. 17 del d.lgs. n. 138/2024 e hanno ad oggetto la condivisione (volontaria e facoltativa) tra soggetti NIS o tra soggetti NIS e altri soggetti (ad esempio, fornitori di soggetti NIS) di informazioni relative alla sicurezza informatica, come minacce informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilità, tecniche e procedure, allarmi di sicurezza, etc. Tali accordi sono funzionali alla prevenzione degli incidenti, nonché alla gestione, al contenimento e alla mitigazione delle loro conseguenze e contribuiscono all’innalzamento degli standard di sicurezza informatica collettiva.
La partecipazione di un soggetto NIS a uno o più accordi di condivisione deve essere comunicata all’ACN tramite il portale dei servizi, fornendo il testo dell’accordo e indicando la denominazione dello stesso e l’elenco dei soggetti che vi partecipano.
Riguardo ai termini di notifica, per gli accordi stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e cioè successivamente al 16 ottobre 2024), la notifica deve essere effettuata tempestivamente e quindi contestualmente o immediatamente dopo la conclusione dell’accordo. In ogni caso, gli accordi di condivisione sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 138/2024 (e ancora in corso al 31 maggio 2026) devono essere notificati entro il 31 maggio 2026.
L’elenco degli accordi di condivisione a cui il soggetto NIS partecipa notificato all’ACN deve essere sempre verificato e aggiornato nel tempo: in particolare, ai sensi della Determinazione 136118, qualsiasi modifica (ad esempio, la sottoscrizione di un nuovo accordo, la risoluzione di un accordo esistente o modifiche al testo o ai partecipanti all’accordo), deve essere comunicata all’ACN entro 14 giorni dalla data della modifica.
In ogni caso, l’elenco degli accordi di condivisione deve essere aggiornato almeno una volta all’anno: tra il 15 aprile e il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti NIS devono aggiornare, sempre tramite il portale, l’elenco degli accordi di condivisione di cui fanno parte.
Se hai bisogno di assistenza e supporto nell’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina NIS, rivolgiti ai tuoi professionisti di riferimento.