Le Sezioni Unite della Suprema Corte ritengono che si tratti di donazione diretta, soggetta ai vincoli di forma dell’art. 782, e non di donazione indiretta sottratta a detti vincoli.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono finalmente pronunciate sul tema, dibattuto in giurisprudenza, se il trasferimento di strumenti finanziari e di denaro mediante disposizione bancaria integri una donazione diretta, come tale sottoposta a forma solenne, oppure una donazione indiretta, sottratta a tale forma.
Questo il caso di specie:
Nei due gradi di giudizio si sono alternate le due visioni giurisprudenziali in campo: in primo grado è stata affermata la natura di donazione diretta della disposizione, e ne è stata dunque dichiarata la nullità; mentre in grado di appello è prevalso l’orientamento sino a quel punto maggioritario, secondo cui i trasferimenti in esame costituiscono donazioni indirette, sottratte a forma solenne in forza del disposto dell’art. 809 c.c. e come tali valide.
La questione, giunta al vaglio della Suprema Corte, è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite.
Queste hanno affermato di non condividere l’orientamento fatto proprio dalla Corte d’Appello, statuendo il principio secondo cui l’operazione bancaria in adempimento dell’ordine del donante ha una funzione meramente esecutiva di un atto negoziale ad essa esterno, intercorrente tra il donante e il donatario; nel secondo grado di giudizio, il giroconto era stato, al contrario, inquadrato come un’operazione trilaterale: la Banca effettuava, infatti, l’operazione, in forza del rapporto di mandato che la legava con il donante.
La Suprema Corte osserva invece come il c.d. bancogiro non permette alla Banca di sottrarsi all’ordine di trasferimento impartito (a differenza di quanto avviene nella delegazione di pagamento, dove l’art. 1269 c.c. consente al delegato di non accettare l’incarico). Pertanto, si è di fronte ad una donazione diretta ad esecuzione indiretta in ragione del deposito degli strumenti finanziari o del denaro presso la Banca.
Le conseguenze giuridiche della pronuncia sono varie, e tutte di grande rilevanza concreta.
Sotto un profilo sostanziale, per la frequenza con cui avvengono i trasferimenti liberali di strumenti finanziari e di denaro. Tali trasferimenti, per essere validi, dovranno essere sorretti da atto pubblico, o dall’utilizzo di altri negozi giuridici che integrino genuinamente una donazione indiretta. In caso contrario la donazione degli strumenti finanziari e del denaro è nulla.
Sotto un profilo processuale, potendosi osservare come, alla morte del de cuius, i beni trasferiti senza la forma solenne (o senza altro strumento idoneo) concorreranno a formare l’asse ereditario, e potranno dunque essere rivendicati dagli eredi del de cuius senza la necessità di esperire azione di riduzione delle donazioni (di titolarità dei soli legittimari, nel solo caso di lesione della loro quota), ma semplicemente attraverso una domanda di rivendica (di titolarità di qualsiasi erede, e sempre esperibile).
Sotto un profilo fiscale, infine, in quanto, come noto, le donazioni dirette sono soggette a tassazione, a differenza di quelle indirette. Inoltre, nel caso in cui venga esperita l’azione di rivendica, gli strumenti finanziari ed il denaro oggetto dell’azione concorreranno a formare l’asse ereditario rilevante anche ai fini della tassa di successione.
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