Il 29 settembre 2018 è entrata in vigore una nuova versione del Testo unico della finanza («Tuf»), in attuazione del regolamento europeo 596/2014, Market abuse regulation («Mar») che, insieme ai regolamenti attuativi, costituisce ora il quadro legislativo in materia di abusi di mercato a livello europeo e nazionale. Le principali modifiche sono state apportare al titolo III della parte IV e al titolo I-bis della parte V del Tuf.
Il legislatore è innanzitutto intervenuto sull'articolo 114 del Tuf, in materia di comunicazioni al pubblico, dove al comma 1 non è più previsto il riferimento alla pubblicazione a mezzo stampa delle informazioni privilegiate (pur già disapplicato).
Una modifica più rilevante è quella apportata al comma 3, dove è prevista una parziale inversione rispetto agli obblighi informativi preesistenti in materia di ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate. Se in precedenza l'emittente che avesse attivato il ritardo era tenuto a trasmettere a Consob anche le informazioni sul corretto adempimento degli obblighi, con la riforma, per alleggerire gli oneri, spetterà a Consob valutare se richiedere alle società queste ulteriori informazioni. La comunicazione diviene meramente eventuale.
Il nuovo articolo 116, pur continuando a prescrivere l'applicazione delle norme del Tuf in materia di informazione alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico diversi dalle società con azioni negoziate in mercati regolamentati, prevede la facoltà per Consob di stabilire un'esenzione per gli emittenti comunque tenuti agli obblighi previsti da Mar. È evidente come destinatari della possibile esenzione siano le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione come Aim Italia. La categoria delle società con azioni quotate in sistemi multilaterali di negoziazione è richiamata anche al nuovo articolo 132, che applica a questi emittenti le regole in materia di parità di trattamento e acquisti di azioni proprie (l'articolo 172 sanziona le irregolarità in tale ambito).
Tra le innovazioni rilevanti per il titolo V, in materia di sanzioni, molte sono volte al coordinamento con Mar. In particolare, il legislatore ha abrogato l'articolo 181, che conteneva la definizione domestica di informazione privilegiata, per cui oggi si fa invece rinvio a Mar (articolo 180). Coerentemente con le finalità di coordinamento con Mar, sono state riformulate le esenzioni previste dall'articolo 183 ed è stata inserita una causa di non punibilità fondata su condotte consentite dal legislatore europeo (articolo 185 comma 1-bis in tema di prassi di mercato ammesse).
Allo stesso modo, è stata estesa ai sondaggi di mercato la categoria del «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio» nel contesto del quale si considera lecita la comunicazione di informazioni privilegiate. L'articolo 185 comma 2-ter estende l'applicazione della fattispecie di manipolazione del mercato anche a ulteriori pratiche, tra cui quelle concernenti i benchmark. In relazione all'individuazione delle fattispecie di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, così come di manipolazione del mercato, il legislatore fa ora espresso riferimento, per gli illeciti amministrativi, alle norme Mar.
Il legislatore ha introdotto, all'articolo 187-ter, una nuova fattispecie sanzionatoria relativa alle violazioni delle disposizioni preventive di Mar, concernenti l'obbligo per coloro che gestiscono un mercato o una sede di negoziazione di costituire sistemi utili a prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate o manipolazioni del mercato, nonché l'obbligo per gli emittenti di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate e le disposizioni relative al ritardo nell'effettuare tale comunicazione.
Alla luce del quadro legislativo, resta il doppio binario di sanzioni amministrative e penali per le condotte di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Nonostante ciò, il nuovo articolo 187terdecies interviene su questo doppio binario, e dunque sul problema del «ne bis in idem», affrontato anche di recente dalla Corte di Giustizia Ue. Così, in caso di doppia irrogazione della sanzione da parte dell'autorità amministrativa e di quella giudiziaria, dovrà tenersi conto della pena già irrogata. Oltre a ciò, l'esazione della sanzione pecuniaria è limitata alla parte eccedente quella già riscossa dall'altra autorità. Resta dunque il doppio binario, e resta aperta la questione della compatibilità del sistema sanzionatorio italiano con l'ordinamento europeo e il principio del «ne bis in idem».
Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi