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    27.04.2017

    Patti parasociali di rinuncia preventiva all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori


    Validità dei patti parasociali in caso di pattuizione intervenuta a conclusione del mandato gestorio.

     

    Con sentenza 28 settembre 2015, n. 19193, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, nell’affrontare il tema della rinuncia pattizia all’azione di responsabilità verso gli amministratori di una società, ha affermato la validità delle clausole dei patti parasociali, con le quali i soci “entranti” si impegnano a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori “uscenti” o comunque a non votare favorevolmente in assemblea.

     

    Il caso

    La vicenda giudiziaria riguarda un contratto di compravendita azionaria con il quale due soci di una società per azioni cedevano le proprie azioni a una società, la quale, versato solo parte del prezzo concordato, si impegnava a corrispondere il resto con i tempi e nei modi stabiliti dal contratto stesso.

     

    A seguito del mancato pagamento, da parte della società acquirente, dell’importo dovuto, i soci agivano in giudizio al fine di ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

     

    Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società acquirente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità del contratto in quanto aliud pro alio, la nullità della clausola con la quale era stata rinunciata l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico uscente della società ceduta, e, infine, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 1497 c.c.

     

     

     

    La questione

    La questione più rilevante affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza richiamata – che è oggetto di questa segnalazione – è quella relativa alla qualificazione quale patto parasociale dell’accordo con cui i nuovi soci si impegnano nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare l’azione sociale di responsabilità (o a non far deliberare all’assemblea l’azione di responsabilità) nei confronti dello stesso, e alla validità ed efficacia di tale accordo parasociale, se intervenuto alla conclusione del mandato gestorio.

     

    La decisione del Tribunale di Roma

    Il Tribunale di Roma, dopo avere respinto l’eccezione di nullità del contratto ex art. 1497 c.c., in base all’argomento della aleatorietà del contratto di compravendita di azioni societarie, ha affrontato il tema della qualifica dell’accordo avente ad oggetto l’azione sociale di responsabilità e quello della validità di detti patti.

     

    Il Tribunale, quanto al primo punto, ha affermato che tale tipologia di accordi costituiscono patti parasociali. Ha rilevato che per definire i patti come parasociali non è essenziale che tutti i partecipanti al patto rivestano la qualità di socio, potendosi considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, se l’oggetto dell’accordo riguarda l’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società.

     

    Quanto al secondo punto – ricordata, da una parte, la generale validità, in astratto, dei patti parasociali, e, dall’altra, la possibilità che essi possano essere considerati illegittimi qualora il vincolo assunto dai contraenti si ponga in contrasto con norme imperative o appaia comunque tale da configurare un elemento di elusione di norme o principi generali dell’ordinamento – ha affermato che quando il patto abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che, in conseguenza della cessione della propria partecipazione sociale, cessi anche di ricoprire tale carica e, dunque, faccia riferimento ad attività pregresse poste in essere dall’amministratore, esso non sia da considerarsi illegittimo.

     

    Ad avviso del Tribunale, infatti, il patto parasociale con il quale i soci si sono accordati per la non proposizione dell’azione sociale nei confronti dell’amministratore della società può considerarsi nullo solo quando il patto riguardi un amministratore in carica ed abbia quindi ad oggetto la rinuncia preventiva all’esercizio di un diritto sociale e relativo alla possibilità di censura di condotte che l’amministratore potrebbe assumere successivamente all’adozione del patto stesso. Secondo il ragionamento del Tribunale di Roma, in questa ipotesi verrebbe vanificata la funzione di prevenzione della mala gestio di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. e si avrebbe altresì un patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (e come tale nullo ai sensi dell’art. 1229 c.c.).

     

    Quando, invece, il patto abbia ad oggetto l’assunzione di un impegno a non votare l’azione di responsabilità dell’amministratore che abbia cessato di ricoprire tale carica, e faccia quindi riferimento ad attività già eseguite e condotte già tenute, non sarebbe riscontrabile il medesimo disvalore.

     

    La natura successiva dell’accordo intervenuto a conclusione dell’incarico di gestione escluderebbe infatti la censurabilità della pattuizione parasociale sotto il profilo della violazione della funzione deterrente delle norme sulla responsabilità degli amministratori o sotto il profilo del contrasto con l’art. 1229 c.c.

     

    Il commento

    Sulla questione affrontata dal Tribunale di Roma si registrano, anche nel recente passato, pronunce di segno contrario. Sia la giurisprudenza di merito sia quella di legittimità, nell’affrontare il medesimo tema, sono infatti giunte a conclusioni differenti, nel senso della nullità ab origine dei patti con i quali l’acquirente si è impegnato a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore e socio alienante, in quanto tali patti sarebbero volti ad eludere disposizioni inderogabili di legge (si vedano, ad es., Trib. Milano, 16 giugno 2014, n. 7946; Cass. 28 aprile 2010, n. 10215; Cass. 27 luglio 1994, n. 7030)

     

    La decisione del Tribunale di Roma, nel discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, valorizza la circostanza che, se la pattuizione interviene al termine del mandato gestorio, l’acquirente è posto nelle condizioni di esaminare l’andamento della gestione ed i risultati della stessa. Ciò impedirebbe di considerare nullo il patto medesimo, in quanto non elusivo delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

     

    Per ulteriori informazioni contattare Martino Andreoni (martino.andreoni@advant-nctm.com) e Francesca Maggioni (francesca.maggioni@advant-nctm.com)

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