Con comunicato stampa del 6 ottobre 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha riportato di aver avviato un’istruttoria (procedimento CV278, ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del consumo) nei confronti di Suno Inc. (“Suno”), la nota piattaforma di intelligenza artificiale in ambito musicale utilizzabile per generare, in pochi secondi, canzoni complete di testo, musica e voce, partendo da un semplice prompt testuale fornito dall’utente. Si tratta della medesima piattaforma che appena qualche mese fa è stata oggetto di una delle primissime e più significative sentenze rese nell’Unione Europea in materia di violazione dei diritti d’autore nel contesto di queste nuove tecnologie generative di contenuti (Tribunale Regionale di Monaco, sentenza del 31 luglio 2026, N. 42 O 763/25, Causa GEMA v. Suno – NOTA INTERNA: qui si potrebbe forse inserire un link di rimando al precedente contributo da noi pubblicato sul sito in relazione a questa sentenza), nell’ambito della quale è stata attribuita una responsabilità proprio nei confronti del gestore della piattaforma, sia per le attività di training sia per le attività di riproduzione di contenuti protetti.
L’indagine dell’AGCM
L’indagine dell’Autorità prende le mosse dall’analisi di alcune clausole contenute nei c.d. termini di servizio e nelle condizioni generali di contratto predisposte da Suno e volte a regolare l’utilizzo della piattaforma, ed in particolare da una serie di previsioni che l’AGCM stessa ha messo in evidenza nell’avviso di consultazione pubblica pubblicato lo scorso 14 ottobre.
In particolare, secondo l’AGCM tali previsioni presenterebbero molteplici profili di vessatorietà, ai sensi dell’articolo 33 del Codice del Consumo, attribuendo a Suno prerogative particolarmente estese a discapito degli utenti.
Tra gli aspetti attenzionati figurano, innanzitutto, le fattispecie più tipiche e comuni di vessatorietà, tra cui le prerogative con cui Suno si riserverebbe di intervenire unilateralmente sulle condizioni contrattuali, sulle caratteristiche del servizio e sugli importi degli abbonamenti, senza subordinare tali modifiche alla sussistenza di ragioni oggettivamente giustificate. A ciò si aggiungono le clausole che riconoscono al gestore della piattaforma il diritto di interrompere l’accesso al servizio, disattivare o eliminare definitivamente i profili degli utenti e i materiali a essi associati e dagli stessi generati, senza necessità di fornire una motivazione specifica o una comunicazione preventiva, oltre alle clausole che prevedono esoneri e limitazioni di responsabilità formulati in termini particolarmente estesi, potenzialmente applicabili anche ai danni arrecati alla persona.
Appare tuttavia particolarmente significativo che - proprio nel momento in cui Suno è stata fatta oggetto di svariate contestazioni, in altri Paesi, in Germania ma anche in altri Paesi UE oltre che negli USA, di violazioni del diritto d’autore intervenute all’atto dell’addestramento del proprio modello (fatto senza autorizzazione su materiali protetti) e della produzione di “output” attraverso la piattaforma – l’AGCM abbia ora acceso qui in Italia un faro anche sulla potenziale vessatorietà delle clausole che regolamentano i diritti d’autore sulle opere musicali generate dagli utenti e sugli eventuali apporti creativi degli stessi.
La regolamentazione dei diritti d’autore (e connessi) nelle condizioni generali di Suno
Le condizioni contrattuali predisposte da Suno prevedono, inter alia, la concessione – da parte dell’utente – di una licenza mondiale, perpetua, gratuita, sub-licenziabile e irrevocabile avente a oggetto non solo tutti i diritti patrimoniali d’autore sulle opere “output” generate dal consumatore tramite la piattaforma, ma anche sulle opere create anche in via indipendente dal consumatore precedentemente e poi caricate sulla piattaforma stessa per sfruttarne il funzionamento (le c.d. “Submissions”), oltre che su altri elementi personali quale la voce dell’utente stesso e i modelli vocali eventualmente generati sulla base di quella.
L’insieme di questi elementi rientrerebbe nella nozione contrattuale di “Content”, rispetto alla quale Suno si riserva facoltà di utilizzazione amplissime, senza tra l’altro prevedere limiti temporali o territoriali né un corrispettivo economico a favore dell’utente.
A rendere ulteriormente critica tale disciplina vi è anche la previsione di una rinuncia, da parte degli utenti, ai c.d. diritti morali sulle opere generate o sui “modelli vocali” caricati sulla piattaforma ed ivi elaborate. E’ di tutta evidenza che tale previsione presenti evidenti profili di criticità alla luce degli articoli 20 e ss. della legge n. 633/1941 (“Legge sul diritto d’autore”), che riconoscono ai diritti morali d’autore sulle opere eventualmente tutelabili natura personale e inalienabile, escludendo la validità di una rinuncia generalizzata per contratto.
Analoghe considerazioni possono essere svolte, del resto, anche sulla base dei diritti morali riconosciuti dalla Legge sul diritto d’autore anche agli artisti interpreti esecutori in relazione alle fissazione delle esecuzioni vocali (ai sensi del comma 1 dell’art. 81), per quanto riguarda l’uso della voce caricata dagli utenti, senza contare i riflessi che, per quanto concerne quest’ultimo profilo, possono venire in gioco in ragione della applicazione analogica della disciplina di cui agli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore volta a tutelare in senso lato il diritto all’immagine ed alla identità personale. Ed è significativo che si tratti, per la sfera morale, di diritti dotati di una vis expansiva e suscettibili di essere invocati a prescindere dalla legge convenzionalmente indicata in un regolamento contrattuale e, a talune condizioni ed entro i limiti previsti dalla Convenzione di Berna, esser fatti valere anche in giurisdizioni diverse da quella italiana.
Rilievi conclusivi
Al di là dei suoi possibili esiti, l’istruttoria appena avviata dall’AGCM rappresenta un significativo punto di convergenza tra la normativa a tutela del consumatore e quella in materia di diritto d’autore, che porta con sé potenziali importanti conseguenze sulla “tenuta” del regime contrattuale applicabile ai contenuti e/o agli elementi personali caricati, generati e/o elaborati sulle piattaforme di intelligenza artificiale generativa, le quali, come noto, stanno diventando sempre più pervasive sia in termini di presenza sul mercato sia di popolarità d’uso.
In un contesto (non solo italiano, ma internazionale) in cui a tutt’oggi si fatica ad inquadrare la più corretta tutela dei creatori tradizionali e dei diritti d’autore nella loro accezione storica nell’ambito degli strumenti di intelligenza artificiale è infatti interessante come la disciplina delle clausole vessatorie possa arrivare ad assumere un ruolo davvero rilevante, dal momento che, pur non potendo risolvere le questioni relative alla sussistenza e alla titolarità dei diritti, essa consente perlomeno di sottoporre al controllo di pubbliche autorità nazionali (in parte sottraendole all’autonomia privata e ai suoi scompensi “mercatori”) le condizioni attraverso le quali le piattaforme regolano l’utilizzazione dei contenuti, verificando che l’ampiezza delle prerogative dei gestori delle piattaforme non si traduca in uno squilibrio significativo a danno dell’utente ed, in particolare, nella compressione di diritti ritenuti personalissimi inviolabili.