Il Dlgs 107/2018 distingue due sotto-tipi di società per azioni ad azionariato diffuso: gli emittenti quotati sui mercati regolamentati o i cui strumenti sono negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (Mtf) e gli emittenti con strumenti finanziari diffusi i cui titoli non sono negoziati in alcuna sede.
Gli emittenti quotati su un mercato regolamentato (per esempio, Mta) o i cui strumenti sono negoziati su un Mtf (come Aim Italia) sono entrambi soggetti al quadro normativo sull'informazione societaria price sensitive secondo il regolamento (UE) 596/2014 (il Mar), delle norme europee di secondo livello direttamente applicabili (finora, una direttiva di esecuzione, sette regolamenti delegati, sette regolamenti di esecuzione della Commissione, Rts dell'Esma nonché Q&A, orientamenti e pareri Esma) e, sul piano interno, degli articoli 114 e 115 del Dlgs 58/1998 (il Tuf) e delle linee guida Consob).
Gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono invece soggetti ai (limitati) obblighi informativi ex articoli 116 del Tuf e 108 e seguenti del Regolamento Consob 11971/1999. Gli emittenti quotati sui sistemi Mtf, prima dell'entrata in vigore del Mar, non avevano norme sull'informazione price sensitive, salvo quelli che, per diffusione e dimensione, erano classificabili come emittenti con strumenti finanziari diffusi.
Per contro, le società negoziate su Mtf hanno una propria disciplina, identica a quella delle società presenti sul mercato regolamentato. Ciò le differenzia nettamente dagli emittenti con strumenti finanziari diffusi, (categoria specifica del diritto nazionale) sugli obblighi informativi, con un proprio regime (Dlgs 107/2018) che, correttamente, ha eliminato il richiamo all'articolo 114 del Tuf e dato una definizione ad hoc di informazione rilevante («fatti non di pubblico dominio (...) che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione»).
Lo stesso comma 1-bis dell'articolo 116 del Tuf, obbliga Consob a esentare i soggetti sottoposti a Mar - e dunque anche le società negoziate sugli Mtf - dagli obblighi di informativa che saranno individuati dalla stessa Consob per gli emittenti strumenti finanziari diffusi assicurando così il raccordo con la stessa Mar quando i titoli di tali emittenti siano negoziati su un Mtf o quotati in mercati regolamentati di altri Paesi. Ciò vale per gli obblighi informativi ma resta il problema della disciplina societaria in tema di governo societario e protezione delle minoranze degli emittenti le cui azioni sono negoziate su un Mtf ma che allo stesso tempo non superino le soglie di cui all'articolo 2-bis del regolamento emittenti.
Per questo sotto-tipo, per incoraggiare lo sviluppo dei mercati dedicati alle pmi (come gli Mtf), è forse necessario valutarne l'inclusione degli emittenti negoziati su Mtf, ma non diffusi secondo l'articolo 116 del Tuf, tra le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex articolo 2325-bis del Codice civile, applicando tutte o magari solo una parte delle norme previste per tale categoria nel Codice (articoli 2341bis e 2341-ter, 2357, 2357-ter, 2368, comma 2, 2369, 2372, commi 2 e 6, 2377, 2391-bis, 2393, 2393-bis, 2408, 2409, 2409-bis, 2409-octiesdecies e 2437). Se fatta con la dovuta attenzione a costi e benefici, una micro-novella del testo codistico potrebbe rafforzare il sistema dei controlli a tutela degli investitori senza particolari costi o barriere ulteriori per accesso e permanenza sul mercato. Non è neanche da escludere un opt-out per gli emittenti negoziati su Mtf che vogliono mantenere una governance meno stringente rispetto alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Sempre nell'ottica di evitare oneri inutili per gli emittenti quotati su Mtf sarebbe opportuno, nell'ambito dell'intervento di cui sopra, prevedere l'esclusione di tali emittenti dai destinatari dell'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili Ifrs ancorché possano essere qualificati come emittenti strumenti finanziari diffusi (articolo 19-bis, comma 1, lett. (a), Dlgs 39/2010).
Per converso, dovrebbe essere permesso alle società quotate su un Mtf di effettuare il passaggio ai principi contabili internazionali anche qualora abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 1, Codice civile (articolo 1, lettera g, Dlgs 28 febbraio 2005, n. 38). Sul punto occorre notare che gli Stati Ue tendono a lasciare ampia libertà agli emittenti negoziati su Mtf circa la scelta dei principi contabili (domestici, Ifrs o anche Usgaap) con l'obiettivo di ridurre i costi di accesso al mercato ed attrarre così nuovi emittenti e sviluppare le sedi di negoziazione destinate alle pmi.
Tratto da Il Sole 24 Ore - Norme & Tributi