In data 26 maggio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 il decreto legislativo 8 aprile 2020, n. 36, recante disposizioni correttive e integrative ("Decreto di Rettifica”) al decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (“PSD2"), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Il Decreto, che entrerà in vigore a partire dal 10 giugno 2020, realizza un più immediato e diretto allineamento tra le disposizioni della PSD2 e le norme nazionali di attuazione e prevede, tra le novità più significative:
Per quanto riguarda il citato diritto di regresso, il Decreto di Rettifica, modificando l’art. 27, comma 1 del D.lgs. n. 11/2010, ha ampliato la sfera di soggetti che possono avvantaggiarsi dell’istituto in questione, includendovi anche il prestatore del servizio di disposizione di ordini di pagamento.
Quest’ultimo, infatti, potrà chiedere di essere risarcito delle perdite subite o degli importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non eseguite o non correttamente eseguite, all’ulteriore prestatore di servizi di pagamento - coinvolto o interposto nell’esecuzione della transazione contestata - qualora, il suddetto operatore, sia l’effettivo responsabile della mancata o non corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
L’art. 27, comma 1, D.lgs. 11/2010, così emendato recita, infatti, che:
“Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. È, altresì, prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente”.
Questa modifica nasce dall'esigenza di dare seguito al provvedimento di rettifica della PSD2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 102/97 del 23 aprile 2018 (il “Provvedimento di Rettifica”). Invero, mediante il Provvedimento di Rettifica, il testo dell’art. 92, paragrafo 1 della PSD2, che riguarda l’ipotesi del “Diritto di Regresso”, viene modificato inserendo il riferimento all'art. 90 della PSD2, la norma che disciplina la responsabilità in caso di prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento. Allo stesso modo, nell'art. 27 del D.lgs. 11/2010, sul Diritto di Regresso, il Decreto di Rettifica ha inserito il richiamo all’art. 25-bis del D.lgs. 11/2010, che riguarda la responsabilità del prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento.
Con riferimento, invece, all’esclusione, per gli AISP, dell’obbligo di adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 1 dell'articolo 114-septiesdecies, TUB, ha eliminato dalla disposizione in questione, il riferimento all'articolo 128-bis TUB, che riguarda, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Il suddetto intervento si giustifica alla luce del fatto che l'art. 33 della PSD2, con riferimento agli AISP, non richiama l'applicazione dell'art. 101 della PSD2, concernente l’obbligatorietà da parte dei prestatori di servizi di pagamento, di istituire procedure di composizione extra giudiziale delle controversie.
Per quanto concerne, poi, le condotte da tenere per i casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori, il Decreto di Rettifica, modificando il comma 5-bis dell'articolo 144, TUB, ha inserito, tra le violazioni che l’intermediario mandante è tenuto a segnalare all’Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”), le ipotesi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi di trasparenza in materia di credito immobiliare ai consumatori ex art. 120-decies, TUB ( ). Pertanto, sulla base di tale novella normativa, l’intermediario mandante, dovrà adottare immediate misure correttive e trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, all’OAM.
In merito, infine, all’ultimo elemento di novità, ossia la specificazione del regime sanzionatorio previsto per la violazione delle norme sulle commissioni interbancarie, il Decreto di Rettifica, ha modificato l’art. 34-quinquies, comma 1, D.lgs. 11/2010( ), ora rubricato ("sanzioni in materia di commissioni interbancarie"), ampliando l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione inserendovi anche la mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafo 1 e all’art. 4 del Regolamento (UE) n. 751/2015 che, come noto, fissano un massimale pari allo 0,2 e allo 0,3 per cento del valore dell'operazione alle transazioni eseguite tramite carta di debito e tramite carta di credito, rispettivamente.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Ubaldo Caracino.
[1] Ai sensi dell’art. 120-decies, TUB, l’agente deve fornire al cliente almeno se seguenti informazioni: (i) la sede e la denominazione dell’intermediario; il registro a cui è iscritto; (ii) se è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori; (iii) se presta servizi di consulenza; (iv) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare all’intermediario e, se non indicato puntualmente, il metodo per calcolare tale compenso; (v) le modalità con cui il consumatore può presentare reclamo; (vi) eventuali incentivi di terze parti.
[2] Tale norma così modificata recita che: “Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni: a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015; b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto.”.