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    31.01.2020

    Quote di genere negli organi delle società quotate: introdotti nuovi criteri


    In data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 302, 303 e 304, l. n. 160/2019) che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), introdotti dalla legge n. 20 del 12 luglio 2011 (c.d. “Legge Golfo-Mosca”), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate.

     

    I previgenti artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF richiedevano alle società con azioni quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere in base al quale al genere meno rappresentato spettava almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tale criterio di riparto trovava applicazione per tre mandati consecutivi dall’entrata in vigore della predetta legge ovvero a decorrere dall’ammissione a quotazione successiva alla predetta entrata in vigore. Da ultimo, allo scopo di rendere graduale l’applicazione della disciplina, era stabilito che per il primo rinnovo la quota da riservare al genere meno rappresentato fosse almeno pari a un quinto del numero complessivo dei componenti di ciascun organo sociale.

     

    La Legge di Bilancio 2020 ha previsto una diversa quota riservata al genere meno rappresentato pari ad “almeno due quinti” e stabilito che tale criterio di riparto si applichi per “sei mandati consecutivi”. In relazione, invece, alle società neo-quotate la citata legge ribadisce, “per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni”, il criterio di riparto di “almeno un quinto” (cfr. art. 1, comma 304, l. n. 160/2019).

     

    Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 il criterio di riparto di “almeno due quinti” si applica “a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 1° gennaio 2020. La Consob (“Autorità”) sul punto ha avviato una breve consultazione conclusasi il 28 gennaio 2020 concernente la modifica del criterio di arrotondamento di cui al comma 3, dell’art. 144-undecies.1 (“Equilibrio tra generi”), del Regolamento Emittenti Consob, in quanto inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti, affinché con riferimento a questi ultimi l’arrotondamento sia effettuato per difetto all’unità inferiore. In data 30 gennaio 2020 la stessa Autorità - nelle more di un intervento di adeguamento sulla disciplina regolamentare - con Comunicazione n. 1 ha confermato tale orientamento precisando che per gli organi sociali formati da più di tre componenti resta fermo il criterio dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore previsto dal comma 3, del citato 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti. Con l’occasione, la Consob ha altresì avviato una nuova consultazione in vista delle modifiche al Regolamento Emittenti che si rendono necessarie per effetto della nuova disciplina sulle quote di genere, la quale si chiuderà il 16 marzo 2020.

     

    Per quanto concerne l’efficacia, la nuova normativa troverà applicazione già a partire dai rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nella stagione assembleare del 2020. Le società quotate nei mercati regolamentati dovranno quindi provvedere tempestivamente alla modifica dei propri statuti al fine di recepire la citata novità normativa. Tale modifica potrà anche essere attuata da parte del consiglio di amministrazione, se tale competenza gli è stata attribuita in statuto ai sensi dell’art. 2365, comma 2, cod. civ., trattandosi di un adeguamento a disposizioni normative.

     

    Si precisa, infine, che in caso di mancato rispetto della normativa in esame Consob provvederà, secondo quanto previsto dalla stessa legge (art. 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis TUF), a diffidare la società negligente e chiedere un adeguamento entro quattro mesi. In caso di inottemperanza alla diffida la Consob applicherà alla società negligente una sanzione di importo compreso tra i 100.000 euro e 1 milione di euro, se la violazione riguarda l’organo amministrativo, e tra i 20.000 e 200.000 euro, se la violazione riguarda l’organo di controllo, e concederà alla stessa altri tre mesi di tempo per adeguarsi alla norma. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadranno dalla carica.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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