Le riforme che hanno interessato, da ultimo, il giudizio di legittimità comportano una maggiore attenzione alle tecniche redazionali, in quanto il rafforzamento di filtri processuali, in ossequio alla funzione di nomofilachia della Suprema Corte, involge rischi di inammissibilità, anche nuovi rispetto agli schemi tradizionali. D’altro canto si assiste anche ad una tendenza a favorire l’utilizzo dei sistemi informatici e delle modalità telematiche, per un processo più celere e, sostanzialmente, più equo.
A seguito delle riforme che hanno interessato il giudizio dinanzi la Suprema Corte dal 2006 in poi, nel tentativo di riaffermare la funzione nomofilattica della Corte, il concetto di «inammissibilità», in origine squisitamente legato ad aspetti per lo più formali e all’ambito del rito (artt. 365 e 366 c.p.c.: decorrenza dei termini per l’impugnazione ovvero carenza di interesse o legittimazione ad impugnare), si è ampliato, colorandosi di tratti molto vicini al merito.
Nel 2009, a fronte dell’abrogazione del cd. «quesito di diritto» (art. 366 bis c.p.c.), accanto ai casi tipici di inammissibilità cd. «procedurale» o «tradizionale», si è assistito all’introduzione di un’ulteriore forma di inammissibilità, ossia quella di cui all’art. 360 bis c.p.c., con un rafforzamento del fenomeno del «filtro».
Ne consegue che, ad esempio, i ricorsi inutilmente prolissi (spesso purtroppo conseguenza «distorta» di un’errata interpretazione del principio di autosufficienza) rischiano ora la declaratoria di inammissibilità, in quanto ipotetiche censure non pertinenti equivalgono a mancata enunciazione dei motivi, in spregio alla previsione normativamente imposta dall’art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c. (Cass. 20910/17 e Cass. 11260/18).
Nelle due nuove fattispecie di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., non viene in rilievo un requisito prettamente formale, bensì più propriamente qualcosa di molto affine alla sostanza delle questioni dibattute: tali ipotesi avrebbero dovuto più coerentemente essere ricondotte all’infondatezza nel merito dell’impugnazione piuttosto che alla categoria della inammissibilità.
Limitando l’analisi al solo disposto di cui al n. 1 del predetto art. 360 bis c.p.c., si osserva come le SS.UU. 7155/17 decidano il rafforzamento del «filtro», indicando la via dell’inammissibilità cd. «meritale» come alternativa alla categoria dell’inammissibilità processuale, già nota. Ed allora, l’ordinanza 5001/18 della VI Sezione della Cassazione chiarisce la relazione esistente tra l’art. 366 n. 4 e l’art. 360 bis c.p.c. ai fini dell’esatto assolvimento dell’onere di specificità dei motivi di ricorso.
Indicatori della specificità dei motivi, in tale ottica, sono:
In mancanza, il motivo sarà «non specifico, inidoneo al raggiungimento dello scopo e, dunque, inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.».
Il D.M. 8.3.2018 n. 37, intitolato "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", ha apportato alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi, includendo incentivi premiali nel caso di osservanza di alcuni accorgimenti tecnici nella redazione degli atti giudiziali.
Le novità salienti del D.M. 37/2018, in vigore a partire dal 27 aprile 2018, possono così riepilogarsi:
La novità più interessante ai fini dell’argomento qui in oggetto riguarda tuttavia la previsione di un aumento dei compensi per l’«avvocato telematico»: all’interno dell’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, rubricato «Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale» è stato, infatti, introdotto il comma 1 bis:
«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto».
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Iolanda Boccia e Gabriele Travaglini.