In presenza di articoli di stampa on line lesivi dell’onore e della reputazione, fermo restando il divieto di misure cautelari aventi effetti equivalenti al sequestro della stampa, al soggetto leso deve essere garantita una tutela effettiva del proprio diritto alla luce del principio dell’inviolabilità ed effettività della tutela giurisdizionale.
In tale ipotesi, pertanto, lo strumento cautelare che consente un equo bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) e il divieto di cui all’art. 21 III° co. Cost. (così come precisato dalle Sezioni Unite Civili n. 23469/2016) è individuato, dai giudici meneghini, nella richiesta cautelare di un “aggiornamento” della notizia pubblicata contenente le precisazioni del diretto interessato.
Il caso oggetto dell’Ordinanza in commento riguarda un’azione cautelare intrapresa da due Avvocati nei confronti dell’editore di un settimanale on line al fine di chiedere l’inibizione della diffusione e pubblicazione della notizia ivi pubblicata e ritenuta diffamatoria dai soggetti coinvolti.
Sulla scorta delle argomentazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite civili n. 23469/2016, il ricorso viene dichiarato inammissibile ed è oggetto di reclamo, ex art. 696 terdecies c.p.c., innanzi al Collegio. I giudici meneghini hanno modo di esaminare – da una diversa prospettiva - il tema relativo all’ammissibilità e al relativo contenuto della tutela cautelare dell’onore e della reputazione dei soggetti lesi da articoli di stampa ritenuti diffamatori.
L’Ordinanza del reclamo prende le mosse dal principio giurisprudenziale sancito dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili sopra citata (pronuncia che segue la sentenza a Sezioni Unite penali n. 31022/2015) che ha ribadito il principio in forza del quale la tutela costituzionale di cui all’art. 21 III co. Cost. trova applicazione anche ai giornali pubblicati in via esclusiva o meno con il mezzo telematico ed è estesa a tutte le tipologie di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro, volte a limitare e/o impedire la diffusione della stampa.
Partendo dal predetto principio, i Giudici meneghini hanno individuato lo strumento in grado di assicurare, in via d’urgenza e senza che ciò comporti l’adozione di misure equivalenti al sequestro, una forma di tutela ai soggetti lesi da articoli di stampa lesivi del proprio onore e reputazione.
Il Collegio, infatti, osserva che in assenza di una tutela cautelare effettiva ed in considerazione del carattere pervasivo e diffusivo del mezzo di comunicazione telematico nonché dell’idoneità dello stesso a causare danni potenzialmente irreparabili, si imporrebbe all’interessato di rimandare la tutela del proprio diritto fondamentale all’onore e alla reputazione in una fase (quella di merito) in cui gli effetti dannosi dell’illecito di sarebbero oramai irreversibilmente prodotti e consolidati.
Si individua, pertanto, un conflitto tra diritti e principi di rango costituzionale che vede, da un lato, il diritto all’onore e alla reputazione e, dall’altro, il principio della libertà di stampa (con il conseguente divieto di cui all’art. 21 III co., Cost.).
Tuttavia un simile conflitto può essere risolto attraverso il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e del principio di proporzionalità tra diritti di pari rango costituzionale in ipotesi di loro conflitto al fine di garantire al soggetto leso la possibilità di ottenere in via cautelare un provvedimento che possa tutelare il proprio diritto all’onore e alla reputazione senza che ciò comporti alcuna violazione del divieto di cui all’art. 21 III co. Cost. così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
L’attenzione del Collegio si concentra, quindi, sull’individuazione delle modalità concrete per attuare tale tutela. In un tale contesto, afferma il Collegio, un rimedio (dall’oggetto più ristretto rispetto alla richiesta di inibire la diffusione della notizia) idoneo a comporre tale conflitto, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, è quello della richiesta d’urgenza di un “aggiornamento della notizia” contenente le precisazioni e le contestazioni dei diretti interessati ed assimilabile al diritto di rettifica di cui all’art. 8 della legge n. 47/1948 (c.d. Legge sulla stampa).
Un tale strumento, precisa il Collegio, non determina alcuna limitazione dell’opinione pubblica ma, al contrario, permette di informare il lettore dell’esistenza di “voci contrarie” e della “verità soggettiva” del soggetto della notizia, svolgendo allo stesso tempo un importante ruolo di promozione del pluralismo ex art. 21 Cost.
Il pregio dell’Ordinanza in commento è stato sicuramente quello di aver delineato il perimetro e il contenuto della tutela cautelare ammissibile nei casi di lesione del diritto all’onore e alla reputazione nel rispetto del divieto di cui all’art. 21 III co. Cost e del conseguente divieto di misure cautelari equivalenti al sequestro come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sembra di poter affermare, in definitiva, che il Tribunale milanese abbia avuto il lodevole intento di colmare un “vuoto di tutela cautelare” (conseguente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra richiamate) che in fattispecie aventi ad oggetto la lesione della reputazione e dell’onore a seguito della pubblicazione di notizie ritenute diffamatorie è particolarmente avvertita dai soggetti direttamente coinvolti.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Gianluca Massimei o Guido Zanchi.