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    10.12.2016

    Ammissibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti di un fondo di investimento immobiliare e quindi anche il concordato preventivo?


    Il Tribunale di Milano (10 novembre 2016) ha disposto l’omologazione ex art. 182-bis l.fall. richiesta da un fondo, ritenuto soggetto di diritto autonomo rispetto alla SGR per mezzo della quale agisce e non solo un patrimonio separato

     

    Il caso

    Una SGR ha chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti per conto di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, deducendone la situazione di incapienza patrimoniale. Il Tribunale ha fissato udienza per l’omologazione e, nelle more, ha disposto la sospensione di azioni esecutive e cautelari nei confronti del fondo ai sensi del sesto comma dell’art. 182-bis l.fall.

     

    La questione

    L’art. 57, comma 6-bis TUF (introdotto dal d.lgs. n. 42/2012) disciplina una procedura speciale di liquidazione giudiziale dei fondi di investimento  in situazione di incapienza patrimoniale, ma nulla dispone in merito all’ammissibilità – in alternativa alla liquidazione – degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

    Nel diritto concorsuale italiano vige il principio secondo cui è assoggettabile alle procedure di insolvenza il soggetto imprenditore e non l’impresa ovvero il patrimonio dell’imprenditore come tale: il patrimonio attivo viene invece gestito nella procedura al fine di definire le posizioni debitorie del soggetto titolare dei beni. Conseguentemente, il principale ostacolo all’assoggettamento di un fondo di investimento a procedure alternative alla liquidazione giudiziale è costituito dal fatto che il fondo è considerato privo di soggettività giuridica propria.

     

    La decisione del Tribunale

    Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di omologazione dell’accordo ex art. 182-bis l.fall., richiamando una propria recente decisione (Trib. Milano 10 giugno 2016, n. 7232) che aveva già ritenuto che il fondo sia dotato di vera e propria soggettività giuridica, sulla base di diversi argomenti tra cui proprio quello che l’art. 57, comma 6-bis TUF, ammettendo il fondo alla procedura di liquidazione giudiziale, tratta il fondo stesso come soggetto. Il Tribunale fonda la propria decisione anche sulla considerazione che devono essere disponibili per il fondo (“al di là della sua autonomia soggettiva”) strumenti alternativi di soluzione della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale dell’art. 57, comma 6-bis TUF. Nella motivazione, il Tribunale afferma inoltre che il procedimento di omologazione dell’accordo ai sensi dell’art. 182-bis l.fall. non è qualificabile come una procedura concorsuale e pertanto vi potrebbe ricorrere per risolvere la propria situazione di crisi anche una SGR, la quale non ha accesso alle procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa per effetto delle disposizioni dell’art. 80 sesto comma TUB ed art. 57 terzo comma TUF.

     

    Commento

    Il Tribunale di Milano è ben conscio della portata innovativa della propria decisione, in una prospettiva più ampia che va ben al di là del tema oggetto di immediato esame, là dove riconosce soggettività giuridica ai fondi di investimento. Il Tribunale, infatti, limitatamente all’ammissibilità dell’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, offre una ratio decidendi alternativa che dichiaratamente prescinde dalla riconosciuta soggettività giuridica del fondo e fa leva (i) sull’assimilabilità della procedura di liquidazione giudiziale dei fondi alla liquidazione coatta amministrativa, (ii) sull’assoggettamento del fondo “come tale” alla procedura e (iii) sulla necessaria ammissibilità degli “strumenti alternativi di soluzione della crisi”. La decisione va condivisa senza riserve, in quanto allineata alle ragioni già illustrate in una nostra precedente newsletter. Così argomentando, il Tribunale pone chiaramente il fondamento per l’estensione ai fondi di investimento incapienti anche del concordato preventivo, sulla base della previsione generale dell’art. 3 l.fall. il quale statuisce che “le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo”. È ben vero che il Tribunale svolge una articolata argomentazione al fine di dimostrare che l’omologazione ex art. 182-bis l.fall. non è una procedura concorsuale (quale è invece senz’altro il concordato preventivo), ricordando che le SGR non possono accedervi, ma il Tribunale chiarisce bene che la SGR agisce unicamente in qualità di rappresentante del fondo: non vi sarebbe quindi alcun ostacolo alla proposizione di domanda di concordato da parte di una SGR per un fondo, posto che la SGR rimarrebbe comunque estranea alla procedura per tutte le proprie attività ed i fondi distinti da quello insolvente o incapiente ed interverrebbe unicamente quale titolare formale del patrimonio del fondo, conservandone la gestione ordinaria nel corso della procedura secondo le regole generali del concordato preventivo.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com

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