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    28.09.2015

    Ammissibile il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati nel concordato preventivo: per quale importo sono ammessi al voto?


    Con la sentenza 2 settembre 2015, n. 17461, la Corte di Cassazione ha confermato l’equiparazione del pagamento dilazionato dei privilegiati alla soddisfazione non integrale, nonché i criteri per determinare la perdita economica derivante dal ritardo, ai fini dell’ammissione al voto.  

     

    Il caso

    Una società ha presentato una proposta per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, prevedendo il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto ai tempi normalmente necessari per l’inizio della liquidazione del patrimonio immobiliare.

     

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta ed ha dichiarato il fallimento della società.

     

    La Corte d’Appello ha respinto il reclamo proposto dalla società sul presupposto che la proposta avrebbe posto i creditori privilegiati nella condizione di dover subire il concordato o, per poter votare, di dover rinunciare al loro diritto di prelazione, ledendo così i loro diritti.

     

    È stato quindi proposto ricorso per cassazione. 

     

    Le questioni

    Le questioni che si sono poste all’attenzione della Suprema Corte sono state, pertanto, le seguenti:

    • se sia ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto a quella ordinaria;
    • in caso affermativo, se tali creditori abbiano diritto di voto, in quanto equiparabili ai creditori privilegiati non soddisfatti integralmente;
    • in ipotesi di riconoscimento del diritto di voto, quale sia la misura del credito in relazione alla quale computare il diritto di voto.

    La decisione della Corte

    La Suprema Corte ha fornito risposta affermativa alle prime due questioni: da un lato, ha infatti ribadito la possibilità di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento dei creditori privilegiati con una dilazione eccedente rispetto a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e dalla liquidazione in caso di concordato c.d. liquidatorio); dall’altro, ha precisato però che essi devono essere considerati alla stregua di creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, con la conseguente possibilità di esercitare il diritto di voto per la parte del credito rappresentata dalla perdita economica derivante dal ritardo con il quale essi conseguono la disponibilità delle somme dovute (art. 177, terzo comma, l.fall.).

     

    Quanto alla terza questione, i giudici di legittimità hanno statuito che, per valutare l’entità della perdita economica, il giudice di merito deve basarsi sulla relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.fall., considerando gli eventuali interessi offerti ai creditori e i tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che il contenuto concreto della proposta, nonché la disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 l.fall.

     

    Su queste basi, la Suprema Corte ha perciò rinviato la causa alla Corte d’Appello, dal momento che quest’ultima – nella fattispecie concreta – aveva del tutto omesso una simile valutazione.

     

     

     

    Il commento

    Con le riforme del 2006-2007 il legislatore ha, come noto, fortemente incentivato lo strumento del concordato preventivo, ammettendo la “soddisfazione non integrale” dei creditori privilegiati. In tal senso è stato infatti previsto, per un verso (art. 160, secondo comma, l.fall.) la soglia minima di soddisfacimento almeno pari al ricavato stimabile dalla vendita dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e, per altro verso (art. 177, comma 3, l.fall.) che, ai fini del voto, i creditori privilegiati non integralmente soddisfatti sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

     

    L’intervento del legislatore ha lasciato aperto, però, un significativo dubbio, non essendo chiaro se, con la locuzione “soddisfazione non integrale”, si alluda soltanto alla possibilità di falcidiare il credito privilegiato dal punto di vista quantitativo (come sembrerebbe sulla base della lettera legge), o se invece sia possibile prevederne anche il pagamento integrale, ma dilazionato oltre le ordinarie tempistiche (come parrebbe sulla base della ratio della disposizione).

     

    La sentenza qui segnalata dà continuità e consolida l’orientamento di cui ai due recenti precedenti della Corte in cui sono stati enunciati i medesimi principi di diritto (Cass. 26 settembre 2014, n. 20388; Cass. 9 maggio 2014, n. 10112) secondo cui è equiparata la proposta di “soddisfazione non integrale” a quella “integrale” ma dilazionata, in quanto entrambe determinano una falcidia del credito (la prima in via diretta ed immediata, in quanto i creditori riceveranno le somme dovute in percentuale; la seconda in via indiretta e mediata, in quanto i creditori riceveranno l’intero importo dovuto, ma subiranno comunque una perdita economica in ragione del ritardo).

     

    Compito del giudice di merito sarà dunque quello di valutare, nel caso specifico, secondo i criteri indicati dalla Cassazione, l’entità della percentuale non soddisfatta, per determinare in quale misura i creditori privilegiati dovranno essere considerati come chirografari ai fini del voto.

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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