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    05.06.2024

    Combattere i falsi: le regole da seguire


    Molte cause intentate dai privati su opere da attribuire, chi ha ragione?Il merito artistico non si discute. Ma chi lo stabilisce? Gli attori in gioco

    La diffusione dei conflitti sulle opere d’arte ha suscitato un’ampia pubblicistica, che richiede qualche precisazione. La casistica è sterminata: il mercante o il collezionista possono essere collusi con il falsario; lo stesso artista o il suo atelier possono essere coinvolti; l’assistente dell’artista può essere colluso con il falsario o essere egli stesso il falsario. E ancora può darsi che la scorrettezza si annidi laddove gli esperti sono chiamati a giudicare l’opera: di recente un archivio è stato ritenuto un’associazione rivolta a produrre e smerciare falsi. Il caso reciproco, degli esperti che accreditano come autentica un’opera falsa, è ancora più spinoso e delicato. Proprio l’estrema varietà della casistica sconsiglia in definitiva di cercare nell’aneddotica un punto di partenza convincente per la tutela dei collezionisti.

    Il falso fuori dal mercato

    Da un dato fondamentale occorre partire: l’opera falsa deve essere riconosciuta come tale ed essere espunta dalla circolazione. Il mercato dell’arte è un luogo ‘pericoloso’. Per certi versi ricorda il mercato finanziario ma qui non vi è (quasi) regolazione e non vi è alcuna autorità di vigilanza. La sua integrità deve quindi affidarsi alla correttezza degli agenti (e in questa direzione sono interessanti le proposte di autoregolazione di carattere associativo emerse nella prassi), a meccanismi reputazionali spesso evanescenti e a strumenti giuridici che però non sempre sono efficaci.
    I tipici conflitti riguardano il rapporto tra chi vende e chi acquista un’opera, tra chi la produce e chi la ‘consuma’ e, poi, tra chi la possiede e chi la giudica. Questi ultimi formano oggetto di un’attenzione che oggi assume tratti paradossali: il possessore di un’opera d’arte sembra talora più interessato a contestare il giudizio negativo in ordine alla sua autenticità piuttosto che cercare di ottenere il riconoscimento delle sue ragioni dal venditore. Ciò dipende, almeno in parte, dall’insufficienza del modello di tutela civilistico: il ‘difetto’ del bene può emergere a distanza di molti anni, trattandosi di un bene non destinato all’uso quotidiano, mentre, da un lato, i termini per la tutela dei diritti dell’acquirente decorrono dall’acquisto in caso di risoluzione (e non dalla ‘scoperta’), e, per altro verso, l’annullamento per errore (il cui termine quinquennale decorre, invece, dalla scoperta) è soggetto a stringenti limitazioni (l’errore deve essere, in particolare, essenziale e riconoscibile per l’altro contraente, che spesso a sua volta è o appare in buona fede).
    A tacere del fatto che il venditore non sempre risulterà reperibile o ancora attivo sul mercato.

     

    Le cautele negli acquisti

    È quindi necessario un supplemento di cautela negli acquisti d’arte: il collezionista deve pretendere almeno un parere autorevole di attribuzione dell’opera, senza accontentarsi della c.d. ‘autentica’ rilasciata dal venditore. Spetta al mercato la responsabilità di veicolare opere munite di corretta documentazione (l’art. 64 del Codice dei beni culturali impone all’intermediario l’obbligo di consegnare la documentazione relativa all’autenticità e alla provenienza), e al collezionista l’onere di svolgere ricerche adeguate prima dell’acquisto. Agli artisti, oggi, spetta anche il compito di inventariare diligentemente la propria produzione autentica e agli archivi di svolgere con rigore la tutela e l’archiviazione.
    Al giudice spetta, soltanto, di risolvere questioni di diritto.

     

    L’autentica non in tribunale

    Sul tema la giurisprudenza largamente dominante ha molto ben chiarito che non è possibile agire in giudizio per vedersi ‘autenticata’ un’opera, al di fuori dei casi in cui il giudizio ‘di fatto’ sull’autenticità dell’opera sia necessario per risolvere la questione ‘di diritto’ della responsabilità di una parte in causa, tipicamente del venditore (in questo senso è esemplare Cass. 28821/17).
    Una diversa posizione è, tuttavia, emersa occasionalmente nella giurisprudenza milanese. Sindacare in sede giudiziaria il giudizio del merito artistico sulla base di acrobatiche affermazioni teoriche (l’autenticità sarebbe un elemento del diritto di proprietà: dovrebbe discenderne allora la configurazione di un ‘diritto all’autenticità’, diritto che è, invece, configurabile solo nella relazione contrattuale con il venditore) rappresenta una scorciatoia non percorribile. Se la paternità dell’opera si integrasse nel diritto di proprietà, si finirebbe per sovrapporre la signoria sul bene con le sue qualità estrinseche, mentre ciò che viene in contestazione è il valore attribuito dall’apprezzamento del mercato, rigorosamente distinto rispetto al contenuto proprio del diritto assoluto di proprietà, e configurato di necessità in termini probabilistici.
    In un recente caso (App. Milano 2262/22), attualmente al vaglio dei Giudici di legittimità, si è giunti ad ordinare addirittura all’Archivio l’inserimento dell’opera in catalogo, sia pure come opera contestata (senza avvedersi che il mercato continuerebbe comunque ad espungere l’opera contestata: se posso comprare un’opera autentica a che pro acquistare un sospetto falso?).

     

    La libertà di critica

    Non è dato, tuttavia, imporre l’adozione forzata di un’opinione. Il giudizio critico è libero, o non è. Il giudice non può essere chiamato a svolgere le funzioni di critico d’arte, o di critico dei critici, anche questo è un dato che la giurisprudenza tiene ben fermo. Spetta, quindi, al mondo dell’arte la valutazione dell’autorevolezza degli esperti e al mercato di riconoscere all’oggetto valore e pregio conseguenti.
    Al potere pubblico spetta, invece, di reprimere le frodi – che anche in questo settore (e la prassi lo dimostra) possono verificarsi – e di valutare i casi in cui il giudizio critico non è più tale, ma sia piegato al raggiungimento di scopi diversi. È il caso in cui ricorre il dolo, il solo, come afferma un’altra sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 1238/21), in cui può configurarsi la responsabilità per la formulazione di un giudizio critico e, quindi, per il diniego di attribuzione dell’opera.
    In definitiva, il problema dei falsi non si annida di certo nelle ‘camere di consiglio’ dei comitati di autentica. Piuttosto, nei laboratori dei falsari, e, poi, nello scorretto funzionamento dei meccanismi di mercato.

     

    I gatekeeper

    Ipotizzare che il discrimine tra opere autentiche e false si riveli il risultato di un sistema fondato sul capriccio o sul calcolo economico compiuto di concerto da una pluralità di esperti, peraltro spesso privi di diretti interessi economici, sembra davvero affrettato e ingenuo. Appare necessario, piuttosto, sottolineare l’importante funzione di ‘gatekeeping’ che archivi, artisti, esperti, avvocati, curatori, galleristi, mercanti in genere sono chiamati a svolgere per garantire l’integrità di un mercato pesantemente inquinato da opere non autentiche, anche al livello museale. Considerando che l’opposto approccio interventista dei giudici americani (a partire dal celebre caso del “Ritratto di dama” pseudoleonardesco) ha finito per indurre alcuni archivi a cessare l’attività di verifica e controllo delle opere (la Fondazione Pollock, per far solo un esempio), il rischio è quello di buttare il bambino della tutela del mercato con l’acqua sporca degli abusi da reprimere.

     

    Tratto da Il Sole 24 Ore

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