YOUR
Search

    05.01.2021

    Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l'attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit


    Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “Decreto”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).

     

    Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.

     

    In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:

    i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

    ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

    iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:

    a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;

    b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

    c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

    iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

    v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.

    vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

    L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Anthony Perotto, Guido Foglia, Michele Zucca o Matteo Marabini

    IVASS Regulation No 47 of 27 April 2021: provisions on recovery plans and financing plans of (re)insurance undertakings
    On 27 April 2021, IVASS published Regulation No 47 on recovery and financing provisions pursuant to Title XVI of Legislative Decree No 209 of 7 September 2005 - Private Insurance Code ("CAP"). With this…
    Read more
    Legislative Decree No 187/2020 entered into force: significant amendments to the Private Insurance Code concerning insurance distribution
    On 9 February 2021, Legislative Decree No. 187 of 30 December 2020 (the "Decree") entered into force. The Decree, adopted to integrate the provisions implementing Directive (EU) 2016/97 (the "IDD"),…
    Read more
    IVASS publishes Provisions no. 108/2021 and 109/2021, which envisage the extension of the deadlines for the temporary suspension of unrealized losses in short term financial assets and the deadlines for the application of the EU International Financial Re
    With Provision No. 108/2021 of 27 January 2021, IVASS amended Regulation No. 43/2019 by aligning the insurance regulatory framework with the new provisions laid down in the Decree of the Ministry of…
    Read more
    IVASS Provision No. 107 of 12 January 2021: amendment to the definition of "portfolio" as set forth by ISVAP Regulation No. 14/2008 (effects on the transfer and management of a portfolio in run-off of insurance contracts)
    With provision No. 107/2021, IVASS amended the definition of "portfolio" provided by article 2, paragraph 1, letter f) of ISVAP Regulation No. 14/2008 (by deleting the words: "the portfolio may not be…
    Read more
    IVASS, with order no. 101 of 2020, anticipates to 5 February 2021 the entry into force of simplification measures, foreseen by Provision no. 97/2020, in favour of intermediaries
    By order No. 97 of 4 August 2020, IVASS completed the implementation in Italy of the rules on distribution of insurance investment products, aimed at pursuing the rationalisation and simplification of the…
    Read more
    Infection contracted during surgery. Health professionals are not liable if they follow the protocols.
    The Judge in charge of preliminary enquiries (Giudice delle Indagini Preliminari) of the Criminal Court of Cosenza, with order issued on 26 March 2020, following the request of the Public Prosecutor,…
    Read more
    INSURANCE | Coronavirus and measures adopted by the supervisory authorities
    Below are the main measures taken in response to the Coronavirus emergency, with reference to the insurance sector. 1. “Cura Italia” (“Healing Italy”) Decree (Law Decree No. 18 of 17 March 2020) Article…
    Read more
    Regulation (EU) 2019/2088: new information duties for ‘Green’ insurance‐based investment product
    On 9 December 2019 Regulation (EU) 2019/2088 was published, which introduced new sustainability‐related duties to disclosure in the financial services sector. Such Regulation also applies to insurance…
    Read more
    Brexit: the Withdrawal Agreement between the United Kingdom and the European Union and its effects on UK insurers carrying on business in Italy
    On the 1st February 2020, the Withdrawal Agreement between the United Kingdom and the European Union entered into force. The Withdrawal Agreement provides for a transition period (until the 31st…
    Read more