Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “Decreto”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).
Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.
In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:
i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").
ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:
a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;
b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.
iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
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