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    20.09.2026

    GEMA v. Suno: un nuovo precedente europeo sul rapporto tra AI generativa e diritto d'autore


    La recentissima sentenza resa dal Tribunale Regionale di Monaco nel caso GEMA vs. Suno (Tribunale Regionale di Monaco, I divisione, decisione del 31.7.26, causa n. 42 O 763/25) rappresenta uno dei più importanti sviluppi europei nel dibattito sul rapporto tra intelligenza artificiale generativa e diritto d'autore. La decisione (ancora appellabile) affronta i principali nodi giuridici legati all'addestramento dei modelli AI basato su opere protette altrui, alla memorizzazione dei contenuti e all'applicazione del diritto europeo anche nei confronti di piattaforme operanti a livello globale.

    GEMA, società di collecting tedesca (ente analogo alla SIAE in Italia), ha contestato a Suno – piattaforma che consente la generazione di opere musicali a partire da prompt testuali – l'utilizzo di opere del proprio repertorio per l'addestramento e la generazione di canzoni molto simili a brani celebri (si trattava di hit come “Mambo no. 5” e “Daddy Cool”), sostenendo che si trattasse di atti di riproduzione e memorizzazione di opere protette senza autorizzazione.

    La sentenza ha ritenuto che il modello di Suno fosse stato effettivamente addestrato utilizzando opere GEMA e che funzionasse conservando copie necessarie alla generazione dei contenuti richiesti dagli utenti, qualificando tali condotte come violazioni del diritto d'autore. Il Tribunale ha ordinato a Suno la cessazione degli utilizzi nonché l'esibizione della documentazione relativa agli impieghi e ai ricavi della piattaforma ai fini della quantificazione dei danni.

    Di particolare interesse l'approccio territoriale: il fatto che l'addestramento fosse avvenuto negli USA non ha escluso la rilevanza illecita della condotta, considerato che gli effetti si sono prodotti nell’UE attraverso una piattaforma accessibile agli utenti europei. Il Tribunale ha escluso la valenza scriminante del c.d. fair use ai sensi del diritto USA (anche ove potesse ritenersi applicabile) e dell’eccezione europea sul text-and-data-mining (TDM), soprattutto in ragione del fatto che lo scraping dei contenuti (che risultava esser stato effettuato da Suno su piattaforme come YouTube) aveva portato all'acquisizione integrale delle opere e non alla mera estrazione di dati ad esse relativi.

    I giudici tedeschi hanno poi affrontato il tema della nozione di "copia" nel contesto dell'AI generativa. Secondo il Tribunale, la memorizzazione di un'opera produce una copia illecita anche quando l’opera non sia messa “in bella mostra” per l’utente ma il suo contenuto integrale risulti comunque recuperabile attraverso un semplice prompt aperto. Questa interpretazione giuridica della nozione di copia nel nuovo contesto dell’AI generativa è di estremo interesse perché ad esempio si discosta da quanto nel Novembre 2025 ha deciso la Corte di Londra in un altro dei casi assurti agli onori della cronaca tra Getty Images e Stability AI in relazione ad una piattaforma di generazione di immagini (High Court of England and Wales, [2025] 2863 -Ch).

    La decisione tedesca in commento assume particolare rilievo anche perché applica questi principi per la prima volta alla parte musicale, dove la valutazione delle somiglianze tra opere è tradizionalmente più sofisticata rispetto ad altri ambiti creativi. In questa prospettiva, la sentenza appare di maggior interesse rispetto al precedente ottenuto sempre in Germania da GEMA nel 2025 nei confronti di OpenAI sulla riproduzione dei soli testi delle canzoni.

    Suno ha già annunciato l'intenzione di impugnare la decisione. Tuttavia si tratta di un precedente che offre indicazioni estremamente rilevanti sulla tenuta dell’ordinamento UE in materia di AI e addestramento dei modelli, aggiungendo un livello di tutela importante (sotto il profilo della protezione della proprietà intellettuale) oltre a quelli già attuati a livello regolatorio con gli obblighi di trasparenza introdotti con l’AI Act. L’approccio europeo appare invero sempre più volto a garantire adeguata remunerazione dei titolari dei diritti, incentivando modelli basati su licenze e condizioni eque e trasparenti. 

    E’ senz’altro significativo che all’indomani della pubblicazione di questa decisione si sia già innescata, nel giro delle ultime settimane, una sorta di “reazione a catena” a livello internazionale. Se da un lato alcune major come BMG e Warner hanno annunciato una nuova licenza proprio con Suno per “regolarizzare” in futuro l’uso di contenuti protetti da parte della piattaforma, dall’altro lato Sony si è affrettata a far causa ad Anthropic per utilizzi di contenuti protetti da parte della piattaforma Claude. Nel frattempo, l’amministrazione americana ha depositato, in un’altra causa pendente contro OpenAI dinanzi al Southern District of New York uno Statement of Interest in cui sostiene a spada tratta che l’uso di opere altrui per il training di piattaforme GenAI costituisce eccome fair use (contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza GEMA qui in commento) e deve essere perciò a suo parere largamente tollerato e non sanzionato.

    Si tratta di un intensificarsi del dibattito e del contenzioso che presumibilmente avrà implicazioni importanti anche in Italia, dove pure ci si attende una moltiplicazione di cause e contestazioni analoghe a quella (a tutt’oggi in corso) avviata alla fine dello scorso anno da RTI e Medusa Film a tutela dei propri contenuti audiovisivi originali nei confronti della piattaforma Perplexity AI innanzi al Tribunale di Roma. Del resto, titolari di diritti e contenuti protetti (e società di collecting) si stanno largamente attivando in tutto il mondo al fine di scongiurare che non solo le opere, ma anche le performance, le interpretazioni artistiche e gli elementi identitari caratterizzanti vengano sfruttati abusivamente e gratuitamente da queste piattaforme.

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