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    29.05.2015

    Il maggior ricavo atteso dalla liquidazione concordataria è “finanza esterna” per il soddisfacimento dei creditori chirografari?


    Il Tribunale di Treviso con decreto del 26 febbraio 2015 ha ritenuto ammissibile una proposta che prevede il c.d. “degrado” al chirografo dei creditori muniti di privilegio generale ed il soddisfacimento dei chirografari con il maggior ricavato dalla liquidazione dei beni nel concordato, rispetto al fallimento.

     

    Il caso

    NCTM Studio Legale Associato ha assistito nella presentazione della proposta di concordato preventivo una società immobiliare e di costruzioni avente quale attività principale la realizzazione e la successiva gestione di centri commerciali.

     

    La proposta prevede la liquidazione di tutti i beni e una parziale continuità indiretta mediante una NewCo integralmente partecipata dalla società debitrice, la quale presterà sia le attività di service amministrativo per la gestione dei centri commerciali che attività di promozione e consulenza per la vendita degli altri immobili sociali, contribuendo così alla realizzazione del massimo valore dei beni a beneficio dei creditori.

     

    Nella proposta di concordato la società debitrice si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall., secondo il quale “la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)” ed ha così previsto che i creditori muniti di privilegio speciale siano soddisfatti in misura pari al valore dei beni sui quali gravano i privilegi, determinato nell’alternativo scenario di liquidazione fallimentare, secondo i valori identificati in apposita perizia di stima e, per la restante parte del proprio credito, degradati a chirografo.

     

    Le questioni

    La società debitrice ha sostenuto che la differenza tra il valore di vendita in sede di liquidazione fallimentare e il miglior valore di vendita dei beni ritraibile in sede concordataria, tanto in virtù della maggiore snellezza e semplificazione delle procedure di vendita concordatarie (che potrebbero prevedere, ad esempio, trattative private, conferimento di incarichi per la vendita ad agenzie di settore etc.) rispetto a quelle in sede fallimentare, quanto in virtù dell’apporto della Newco alla conservazione del valore tramite una parziale continuità aziendale costituirebbe un surplus liberamente distribuibile ai creditori alla stregua della finanza esterna.

     

    Secondo l’insegnamento di Cass. 8 giugno 2012, n. 9373, qualora la proposta di concordato preveda la falcidia dei creditori assistiti da privilegio generale, che grava sull’intero attivo mobiliare, il soddisfacimento dei creditori chirografari non può essere realizzato con l’attivo concordatario: conseguentemente, la proposta di concordato è ammissibile solo se le risorse vengono messe a disposizione da terzi, come “finanza esterna”. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.fall. la formazione delle classi ed il pagamento non integrale dei creditori privilegiati non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

     

    La decisione

    Il Tribunale di Treviso ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo, ritenendo conforme a legge la formulazione della proposta con la previsione del “degrado a chirografo” dei creditori privilegiati per la quota del proprio credito eccedente il valore rinvenibile dalla liquidazione dei beni in sede di fallimento e la conseguente libera allocazione, alla stregua di “finanza esterna”, delle risorse rinvenienti tanto dalla parziale prosecuzione dell’attività imprenditoriale, ancorché in via mediata tramite l’apporto della controllata, quanto dalla maggiore snellezza della procedura concordataria, la quale aveva permesso di prevedere nel piano il conferimento di specifici mandati a vendere tanto alla predetta Newco controllata quanto ad altri operatori specializzati che, con l’apporto del proprio know-how commerciale, avrebbero anch’essi permesso una migliore valorizzazione degli asset rispetto al fallimento.

     

    Il commento

    La decisione si riallaccia, sotto il profilo della qualificazione alla stregua di “finanza esterna” del surplus e cioè del maggior valore derivante dalla realizzazione dal piano concordatario rispetto alla liquidazione fallimentare, ad una pronuncia del Tribunale di Rovereto del 13 ottobre 2014

     

    Rispetto ad essa, la pronuncia del Tribunale di Treviso si spinge ancora più avanti, riconoscendo che tale surplus da destinare ai creditori chirografari possa essere generato non solo mediante la continuità aziendale e cioè per via della prosecuzione dell’attività di impresa con nuove operazioni, ma anche attraverso la pianificazione di modalità di liquidazione e vendita più snelle, tali da determinare nel caso concreto un tangibile vantaggio competitivo rispetto alla mera liquidazione in sede fallimentare.

     

    Si può quindi auspicare che tale pronuncia si inserisca in una corrente interpretativa più ampia che consenta l’accesso alla procedura di concordato all’imprenditore che si impegna a garantire il soddisfacimento dei creditori muniti di privilegio generale in misura non inferiore al fallimento ed al contempo si adopera ad escogitare un piano che preveda un quid pluris rispetto alle prospettive in caso di una procedura di mera liquidazione concorsuale quale il fallimento.

     

    Ciò si pone a nostro avviso in piena conformità con la ratio del nuovo sistema concordatario, volto a garantire il migliore soddisfacimento di tutti i creditori, e non solo dei titolari di privilegio speciale. Si rileva in particolare che tra i creditori solitamente privi di garanzie e privilegi vi sono i fornitori, i quali quindi soffrono maggiormente gli effetti dell’accesso del proprio debitore alla procedura di fallimento, con prospettive di soddisfazione infima se non del tutto assente, a fronte di una proposta concordataria che, oltre al pagamento di un maggiore percentuale dei crediti pregressi, spesso consente al fornitore, in prospettiva futura, di conservare il rapporto commerciale con il debitore.

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli (fabio.marelli@advant-nctm.com)

     

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