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    07.01.2016

    La compensazione di crediti scaduti, acquistati dopo la dichiarazione di fallimento, è un “abuso del diritto”?


    Il Tribunale di Monza (12 ottobre 2015) applica estensivamente il secondo comma dell’art. 56 l.fall. il quale – solo per i crediti non ancora scaduti – esclude che il debitore del fallito possa dedurre in compensazione crediti acquistati dopo il fallimento o nell’anno anteriore.

     

    Il caso

    Il Fallimento della società Alfa notificava a Beta un decreto ingiuntivo per un credito della società fallita. Beta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, opponeva in compensazione un controcredito – in forza di fatture scadute prima della dichiarazione di fallimento per forniture eseguite da una terza società, Gamma – di cui Beta si era resa cessionaria successivamente alla dichiarazione di fallimento di Alfa.

     

    Le questioni

    L’art. 56 l.fall. ammette ampiamente la compensazione a favore del debitore del fallito, anche nei casi in cui il controcredito non sia esigibile, liquido od omogeneo, essendo sufficiente che i “fatti genetici” di entrambe le contrapposte posizioni creditorie siano preesistenti alla dichiarazione di fallimento.

    Il secondo comma dell’art. 56 pone l’unico limite, per i soli crediti verso il fallito non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, quando questi siano stati acquistati per atto tra vivi nell’anno anteriore. Il tema che si pone è quindi se – trattandosi invece di crediti già scaduti – il debitore del fallito possa liberamente acquistarli anche dopo la dichiarazione di fallimento al fine di dedurli in compensazione con il proprio debito.

     

    La decisione del Tribunale

    Il Tribunale di Monza ha dichiarato non opponibile la compensazione e ha rigettato l’opposizione.

    La motivazione parte dal presupposto che il dato letterale dell’art. 56 l.fall. si limita a dichiarare la non operatività della compensazione nel solo caso di acquisto di crediti non scaduti, giungendo tuttavia ad offrirne un’interpretazione estensiva anche ai crediti già scaduti prima del fallimento, qualora le concrete modalità operative costituiscano un caso di c.d. “abuso del diritto”. Il Tribunale valorizza quindi il principio generale seondo cui non è consentito l’utilizzo di una norma che accorda la tutela di un proprio diritto, quando ciò avvenga con modalità concrete del tutto estranee alla ratio legis e tali da determinare una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare e il sacrificio di controparte.

    Tale abuso nel caso concreto è stato individuato nel fatto che Beta e Delta fossero società correlate, che l’acquisto fosse intervenuto quasi contestualmente alla ricezione della diffida di pagamento inviata dal Fallimento Alfa a Beta e dal prezzo di cessione irrisorio.

    In altri Termini, la compensazione ex art. 56 l.fall. non potrebbe operare nel caso in cui i rapporti di debito e credito non scaturiscano da fisiologici rapporti commerciali con la società fallita, bensì esclusivamente in ragione del fatto che il debitore ingiunto acquisti un contro-credito scaduto a valore irrisorio rispetto al valore nominale al solo fine di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento.

     

    Commento

    La decisione del Tribunale si inserisce in un panorama in cui le poche decisioni hanno fino ad oggi confermato la legittimità – anche a livello costituzionale – della compensazione in caso di acquisto di crediti già scaduti: la Corte costituzionale ha infatti ritenuto che rientri nella discrezione del legislatore la scelta degli strumenti normativi idonei ad evitare un’artificiosa compensazione operata in danno della massa fallimentare, spiegando la differenza di trattamento con il fatto che solo con riguardo ai crediti già scaduti l'effetto estintivo proprio della compensazione deve intendersi realizzato anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Corte cost. 20 ottobre 2000, n. 431). Si trattava per il vero di una spiegazione non particolarmente persuasiva, e per questo appare significativa la decisione del Tribunale di Monza: qualora nella fattispecie concreta sia infatti evidente che il debitore sta realizzando un “abuso del diritto” non possono infatti che ricorrere le stesse ragioni che escludono la compensazione secondo la disposizione del secondo comma dell’art. 56 l.fall.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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