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    31.03.2022

    La Dual Distribution e il processo di revisione del Regolamento VBER – A che punto siamo?


    Il 4 febbraio 2022 la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica sulla tematica della dual distribution, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento sulle restrizioni verticali n. 330/2010 (“Regolamento VBER”)

     

    Per dual distribution si intende la situazione in cui un fornitore vende allo stesso tempo i propri beni o servizi all’ingrosso ai rivenditori (canale Business-to-Business o “B2B”) e direttamente ai consumatori finali (canale Direct-to-consumer o “D2C”). Il fornitore si trova così in una situazione “scivolosa”, essendo al contempo fornitore dei propri rivenditori nel mercato a monte e loro concorrente nel mercato al dettaglio. Questa situazione può porre significativi rischi di infrazioni delle norme antitrust, legati al possibile lo scambio di informazioni sensibili, e conseguente coordinamento delle politiche commerciali, tra fornitore e rivenditori.

     

    La Commissione Europea ha infatti focalizzato la propria attenzione sullo scambio di informazioni e ha anticipato che il nuovo Regolamento VBER che entrerà in vigore il 1° giugno 2022 conterrà una previsione generale in base alla quale saranno esentati dall’applicazione della normativa sulle intese restrittive della concorrenza solo gli scambi di informazioni tra il fornitore e l’acquirente che siano necessari a migliorare la produzione o distribuzione dei beni o servizi oggetto del contratto.

     

    Con l’obiettivo di orientare le imprese nell’individuare quali tipologie di informazioni rientrerebbero in tale categoria, la Commissione ha in modo apprezzabile elaborato una white list e una black list delle informazioni che il fornitore e i rivenditori possono scambiarsi nel contesto di un modello di dual distribution. A titolo esemplificativo, la Commissione menziona come scambi leciti quelli relativi alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto del contratto e gli scambi di dati aggregati relativi alle vendite ai clienti; al contrario, non possono essere scambiati dati di vendita suddivisi per singolo cliente.

     

    Questa sezione dedicata delle linee guida è stata inserita, in dirittura d’arrivo, a corredo della revisione del Regolamento VBER che dovrà essere completata entro il 31.5.2022. L’obiettivo  generale della revisione è adattare la disciplina degli accordi verticali agli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo decennio, con particolare riferimento alla crescita esponenziale  del commercio online.

     

    Sebbene non vi sia ancora una versione definitiva del nuovo Regolamento VBER,  dalla proposte di revisione già pubblicate dalla Commissione emerge un trend generale di maggiore apertura alla possibilità per i fornitori di imporre restrizioni alle vendite online, in particolare permettendo al fornitore di vietare al distributore di vendere i prodotti tramite specifici marketplace, a prescindere dal sistema di distribuzione adottato (distribuzione selettiva o esclusiva), o di consentire a determinate condizioni al fornitore di adottare una politica di dual pricing, consistente nell’imporre al distributore un prezzo diverso a seconda che il prodotto venga rivenduto online o offline.

     

    Per una più ampia analisi dell’intervento della Commissione in tema di dual distribution e delle altre proposte di modifica del Regolamento VBER in tema di vendite online,  vedi il documento che trovi a questo link

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Luca Toffoletti, Francesco Mazzocchi e Manuela Becchimanzi.

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