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    29.05.2015

    La proposta di modifica del Regolamento CE n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza a dieci anni dall’entrata in vigore


    È in corso di definizione il procedimento legislativo di modifica del Regolamento su proposta del Consiglio e del Parlamento la quale, recependo le indicazioni elaborate dalla Commissione, introduce una serie di modifiche volte a superare le criticità riscontrate.

     

    Premessa

    Il Regolamento CE n. 1346 del 29 maggio 2000 del Consiglio ha istituito un quadro europeo per le procedure di insolvenza transfrontaliere e si applica ai casi in cui il debitore abbia beni o creditori in più di uno Stato membro. Il Regolamento istituisce le regole ai fini della determinazione del foro competente per l’apertura della procedura stabilendo, in particolare, che la procedura principale produce effetti riconosciuti in tutta l’Unione europea, mentre una procedura secondaria può essere avviata nel luogo in cui il debitore ha una dipendenza e produce effetti limitatamente ai beni che si trovano in quello Stato.

     

    Le criticità emerse

    Le carenze che sono stata individuate riguardano principalmente l’esigenza di (i) estendere il Regolamento alle procedure di pre-insolvenza e, in genere, alle procedure che consentono agli amministratori di continuare a gestire l’impresa, (ii) definire con chiarezza la competenza ai fini dell’apertura della procedura (stante la difficoltà di applicare in concreto il criterio del “centro degli interessi principali”), (iii) coordinare la procedura principale con quella secondaria, assicurando al curatore della prima un controllo sui beni del debitore situati in altro Stato membro, (iv) istituire un registro europeo che consenta di dare pubblicità alle procedure di insolvenza, nonché infine (v) introdurre un corredo di norme relativo all’insolvenza dei gruppi di società.

     

    Le principali modifiche proposte:

     

     a) estensione del campo di applicazione del Regolamento

    Viene introdotta una nuova definizione di “procedura di insolvenza”. L’art. 1, par. 1, ricomprende infatti anche le procedure che non comportano l’intervento di un curatore e che non prevedono lo spossessamento del debitore, ma in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

     

    Tale estensione consente di dare riconoscimento in tutta l’Unione europea alle procedure in cui non viene nominato un curatore oltre che di estendere l’applicazione del Regolamento a un numero maggiore di procedure d’insolvenza delle persone fisiche. La proposta introduce altresì un meccanismo di verifica, in capo alla Commissione, in merito alla rispondenza delle procedure concorsuali nazionali notificate e da ricomprendersi nell’allegato A rispetto alle condizioni di cui al modificato art. 1.

     

    b) precisazioni in tema di competenza per l’apertura della procedura

    La proposta mantiene il riferimento al “centro degli interessi principali”, nozione quest’ultima che viene completata facendo riferimento, in generale, al “luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. L’art. 3, par. 1, richiama poi, quanto alle persone fisiche che esercitano un’attività commerciale o professionale indipendente, il luogo in cui si trova la sede principale di attività nonché, quanto agli altri casi, il luogo in cui la persona ha la sua residenza abituale. La proposta migliora anche il quadro procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale, imponendo al giudice di esaminare d’ufficio la questione della propria competenza e di specificare, nella sua decisione, su quale base si fonda la propria competenza.

     

    c) razionalizzazione delle procedure secondarie

    Sono previste norme che hanno lo scopo di rendere più efficiente la gestione del patrimonio del debitore nel caso in cui questo abbia una dipendenza in altro Stato membro.

     

    In particolare, il giudice cui viene chiesto di avviare una procedura secondaria deve, su istanza del curatore della procedura principale, rifiutare l’apertura o rinviare la stessa qualora detta apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali.

     

    La proposta di modifica obbliga inoltre il giudice adito a sentire il curatore della procedura principale prima di decidere di avviare la procedura secondaria, per consentirgli di valutarne l’incidenza sulle opzioni di salvataggio o riorganizzazione in corso. A completamento di tale obbligo è introdotto anche il diritto del curatore di impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria. Infine, la modifica proposta (art. 29 bis) abolisce la limitazione per cui una procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione ed introduce invece l’obbligo per il curatore di scegliere la procedura che appaia più adatta a soddisfare gli interessi dei creditori.

     

    d) sistema di pubblicità delle procedure di insolvenza

    Al fine di favorire la creazione di un sistema “interconnesso” tra le procedure d’insolvenza, è previsto l’obbligo, in capo al giudice che ha aperto la procedura, di pubblicare su un registro elettronico accessibile dal pubblico alcune informazioni minime riguardanti la procedura tra cui: la data di apertura e quella di chiusura, il tipo di procedura, il debitore, il curatore nominato e il termine per l’insinuazione dei crediti. La proposta prevede l’interconnessione tra i registri nazionali che diventeranno accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica e sarà così consentito, tra l’altro, al giudice adito per l’apertura di una procedura e ai creditori di sapere se sia stata avviata altra procedura a carico del medesimo debitore in altro Stato membro.

     

    e) disciplina dell’insolvenza dei gruppi di società

    La proposta prevede forme di cooperazione dei curatori e dei giudici coinvolti nelle diverse procedure che riguardano le società del gruppo, come già accade nei rapporti tra procedura principale e secondaria. Sono previste forme di verse di cooperazione, tra cui l’obbligo per i curatori di scambiarsi informazioni pertinenti e di cooperare nell’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione. La proposta attribuisce a ciascun curatore il diritto di prendere parte alla procedura di altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito, di chiedere la sospensione della procedura e di proporre un piano di ristrutturazione.

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni:

     

    Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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