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    30.06.2016

    “Patti paraconcordatari” come parte del piano e della proposta di concordato?


    Il Tribunale di Rovigo (20 maggio 2016) riconosce espressamente l’ammissibilità del “pagamento di determinati creditori sulla base di singoli accordi con gli stessi non ancora stipulati”

     

    Il caso

    Una società ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale “diretta” ex art. 186-­‐bis l.fall. formulando una proposta che prevede tre classi di creditori: (A) creditori commerciali strategici; B) istituti finanziari strategici; C) classe residuale dei chirografari. Il piano prevede che siano pagati integralmente entro un anno dall’omologazione le spese in prededuzione e i creditori privilegiati e, entro cinque anni, i creditori chirografari. La proposta prevede inoltre, sulla base di c.d. “patti paraconcordatari”, che ai creditori privilegiati e chirografari di cui alla classe B sia pagato il residuo 60% del proprio credito al di fuori del piano, dal 2021 al 2026, mediante i proventi dell’attività commerciale e l’apporto di finanza esterna e bancaria.

     

    Le questioni

    I c.d. “patti paraconcordatari” sono noti nella prassi precedente alle riforme, soprattutto in materia di concordato fallimentare, come accordi tra il fallito e l’assuntore, in base ai quali quest’ultimo si impegna a trasferire al debitore parte dei beni acquisiti in forza del concordato. Il tema posto nel caso di specie, invece, riguarda la stipulazione da parte del debitore di accordi con alcuni creditori aventi ad oggetto specifici termini e modalità di pagamento degli stessi. Si tratta quindi   di valutare se tali accordi restino estranei al piano concordatario, con la conseguenza che i pagamenti ai creditori aderenti possano avvenire oltre l’orizzonte temporale dal piano (che non può eccedere i cinque anni) e non siano soggetti alla verifica sulla corretta esecuzione del piano parte degli organi della procedura.

     

    La decisione del Tribunale

    Il Tribunale ha aperto la procedura concordataria pronunciandosi espressamente sulla ammissibilità dei patti paraconcordatari, solamente prodotti dal ricorrente come testi non sottoscritti e non ancora stipulati al momento della pronuncia.

    In particolare il Tribunale rileva che i patti paraconcordatari :

    1. sono ammissibili in quanto l’imprenditore può utilizzare ogni strumento giuridico lecito al fine della risoluzione della crisi;
    2. fanno parte della proposta concordataria ma non nel piano, con la conseguenza che il Tribunale può compiere al riguardo solamente un controllo di legalità, ma non verificarne il corretto e puntuale adempimento;
    3. nel caso specifico non violano la par condicio creditorum e le regole sul voto, consentendo  al contempo un migliore soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare;
    4. non precludono la manifestazione del voto in sede di adunanza, posto che l’adesione ai patti non può considerarsi come anticipata manifestazione di voto (neppure per il caso in cui, in costanza di piano, fossero stati distribuiti acconti)

    Commento

    La pronuncia rappresenta l’unico precedente edito in merito all’ammissibilità di specifici accordi con i creditori nell’ambito della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale (sono noti gli inediti di Trib. Pavia 12 giugno 2015 Concordato Fondazione Salvatore Maugeri, Trib. Roma 15 luglio 2015 Concordato Casa Generalizia Fatebenefratelli, Trib. Modena 30 agosto 2015 Concordato Sassuolo Gestioni Patrimoniali).

    Nella specie, i giudici veneti delineano le verifiche da compiersi da parte del Tribunale, con riferimento   al contenuto dei patti paraconcordatari, al fine del riconoscimento della liceità ed ammissibilità degli stessi nel caso specifico:

    1. il rispetto della par condicio creditorum con riferimento al trattamento dei creditori aderenti e non aderenti agli accordi;
    2. la corretta formazione delle maggioranze, senza che le condizioni offerte con gli accordi possano configurare un illecito “mercato di voto”;
    3. in generale l’idoneità degli accordi a consentire un migliore soddisfacimento dei creditori.

    Ferme queste condizioni, una maggiore diffusione dei patti paraconcordatari – sinora utilizzati solo in alcune procedure di rilevanti dimensioni – potrebbe inaugurare un nuovo trend da accogliere favorevolmente, in quanto può consentire un maggiore spazio all’autonomia privata ed una maggiore flessibilità nella formulazione della proposta concordataria. In particolare, il caso di specie mette bene in luce come i patti paraconcordatari potrebbero colmare   uno dei principali limiti del concordato con continuità aziendale, ossia la durata del piano individuata, tendenzialmente, in un orizzonte temporale non superiore a cinque anni. Non si può infatti sottacere che, sebbene questo termine rappresenti una garanzia in punto di prevedibilità della tenuta del piano, secondo le teorie aziendalistiche, nondimeno lo stesso può risultare eccessivamente ridotto se si ritiene che esso rappresenti anche il termine per il soddisfacimento di tutte le passività concordatarie. La necessità di ricondurre il pagamento dei creditori concorsuali alle sole risorse ritraibili dall’esecuzione del piano, per contro, potrebbe danneggiare creditori che invece sarebbero ben disponibili a dilazionare maggiormente il recupero dei propri crediti, ma con la garanzia di una maggiore percentuale di rimborso (si pensi ad esempio alle banche o ai finanziatori professionali in genere, avvezzi a piani di ammortamento di ben maggiore durata).

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com

     

     

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