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    04.04.2016

    SOLIMARE – fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo


    Con decreto dell’8 giugno 2015 n. 90401 è stato istituito presso l’INPS il Fondo di Solidarietà bila- terale per i lavoratori del settore marittimo denominato Solimare, dando attuazione all’accordo sindacale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI.

     

    Il Fondo Solimare ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale delle imprese del settore marittimo (comprendenti nello specifico le imprese del trasporto marittimo e le imprese che eser- citano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integra- zione ordinaria o straordinaria ovvero:

    • eventi transitori e non imputabili all'impresa armatoriale o ai lavoratori, ovvero de- terminati da situazioni temporanee di mercato;
    • ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
    • crisi aziendali;
    • fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministra- zione

    Destinatari dei suddetti interventi di tutela del reddito sono i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.

     

    Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione era limitato alle aziende con media occupazio- nale superiore a quindici dipendenti. A decorrere dal 1 gennaio 2016 il trattamento è stato esteso ad aziende con una soglia occupazionale compresa tra più cinque dipendenti e quindici ed ai lavo- ratori con contratto di apprendistato in precedenza esclusi.

     

    Le imprese armatoriali che intendono avvalersi dell’erogazioni delle prestazioni del Fondo devono avviare una procedura di consultazione sindacale, dando comunicazione alle organizzazioni sinda- cali della situazione di eccedenza di personale, della durata prevedibile della stessa e del numero  di lavoratori coinvolti. Entro sette giorni dalla data di ricevimento della sopra menzionata comuni- cazione, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si procede ad un esame congiunto allo scopo di esaminare le cause che hanno portato all’eccedenza di personale. L’intera procedura, anche nell’ipotesi in cui non venga raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di invio della comunicazione.

     

    Le imprese devono versare mensilmente un contributo ordinario pari allo 0,30% (di cui 0,20% a ca- rico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione lorda (imponi- bile ai fini previdenziali) di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale delle imprese armatoriali. Sono esclusi dall’obbligo di contribuzione  al Fondo i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o par- zialmente convenzionati).

     

    Si precisa che il predetto contributo deve essere versato obbligatoriamente con effetto retroattivo dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del fondo (marzo 2014). Le aziende potranno versare entro il 16 maggio 2016 il contributo ordinario dovuto per il periodo dal 24 marzo 2014 al mese di gennaio 2016. In caso di erogazione dei trattamenti da parte del Fondo è dovuto altresì un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni lorde (imponibile   ai fini previdenziali) perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.

     

    Il Fondo assicura ai lavoratori coinvolti la prestazione di un assegno ordinario di un importo pari (i) ad Euro 974,62 nell’ipotesi in cui la retribuzione di riferimento è inferiore ad Euro 2.102,24 e (ii) di Euro 1.171,91 per retribuzioni superiori ad Euro 2.102,24.

     

    L'assegno, per il quale è previsto anche il versamento della contribuzione correlata, ha una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore ad un anno. In relazione alla durata massima della prestazione erogata, per il lavoratore marittimo in turno particolare essa sarà rapportata in proporzione al suo effettivo periodo di imbarco negli ultimi due anni presso l'impresa armatoriale che ha richiesto la prestazione.

     

     

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