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    30.05.2016

    Sospensione di linee autoliquidanti nel pre-concordato, ma gli incassi devono affluire sul conto della procedura


    Il Tribunale di Bolzano (5 aprile 2016) conferma che i contratti bancari autoliquidanti con patti accessori di compensazione o mandato all’incasso possono essere sospesi ai sensi dell’art. 169-bis l. fall., ma impone a cautela della banca che le somme restino a disposizione del commissario

     

    Il caso

    Una società, a seguito della presentazione di una domanda di concordato con riserva, ha chiesto al Tribunale l’autorizzazione alla sospensione di numerosi contratti bancari autoliquidanti (in particolare aperture di credito in conto corrente, utilizzabili sia per elasticità di cassa che per anticipo fatture) alcuni dei quali comprendenti, oltre al mandato all’incasso, anche il patto di compensazione in favore della banca.

     

    Le questioni

    I temi sottoposti al vaglio del Tribunale di Bolzano sono (tra altri) i seguenti:

    • se sia possibile chiedere la sospensione o lo scioglimento di contratti nel “pre-concordato”;
    • se i contratti bancari autoliquidanti possano essere considerati “contratti pendenti” ai fini dell’applicazione dell’art. 169-bisfall. e quindi siano soggetti allo scioglimento e alla sospensione, in particolare in presenza di cessioni di credito opponibili.

    La decisione del Tribunale

    Secondo il Tribunale, è pacifico che la procedura di concordato abbia inizio con il deposito della domanda di concordato, anche con riserva, e quindi il Tribunale, in presenza di domande di sospensione o scioglimento di contratti pendenti, è chiamato a valutare in concreto se, nella prospettiva del prospettato piano concordatario ed alla luce della disclosure del debitore, sia più favorevole la sospensione e/o lo scioglimento del rapporto contrattuale e, in tal caso, a concedere l’autorizzazione.

     

    Il Tribunale ritiene:

    • che i contratti bancari autoliquidanti siano “contratti pendenti” ai fini dell’applicazione dell’art. 169-bisfall. in quanto costituiti da una serie di negozi giuridici collegati nell’ambito dei quali la banca non ha esaurito le sue obbligazioni mediante l’erogazione dell’anticipazione, dovendosi prendere in considerazione anche il servizio di conto corrente nonché il patto di compensazione ed il mandato all’incasso in rem propriam ad esso connessi;
    • che l’art. 169-bisfall. non sia peraltro applicabile in presenza di cessioni di credito opponibili, in quanto l’incasso da parte della banca di un credito proprio è indipendente dalla prosecuzione o meno del contratto.

    Ad avviso del Tribunale, il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti va inquadrato tra i finanziamenti che rispondono ad esigenze di urgenza insite nella fase di “pre-concordato” ai sensi dell’art. 182-quinquies terzo comma l.fall., in presenza di una procedura necessariamente in continuità aziendale.

    Il Tribunale ha quindi autorizzato nel caso di specie la sospensione dei contratti bancari, ritenendone sussistente l’utilità rispetto al redigendo piano, posto che l’azienda era concessa in affitto a terzi e quindi non vi era motivo di mantenere operative le linee di credito autoliquidanti. In tale contesto, il Tribunale ha considerato opportuno disporre che gli incassi affluissero sul conto della procedura, nella disponibilità del commissario giudiziale.

     

    Commento

    La pronuncia del Tribunale si pone in linea con l’orientamento più diffuso dei giudici di merito (da ultimo cfr. Trib. Bergamo 28 gennaio 2016), secondo cui rientrano tra i contratti pendenti di cui all’art. 169-bis l.fall. la concessione di linee autoliquidanti, in forza delle quali come noto la banca, dietro presentazione di fatture, anticipa parte del credito al cliente a fronte del conferimento di mandato all’incasso in rem propriam assistito da patto di compensazione, in modo che la banca possa così rientrare dell’anticipazione una volta incassato il credito. Proprio al fine di impedire che la banca possa effettuare incassi e compensazione dopo la domanda di concordato, realizzando la soddisfazione di propri crediti pregressi, la giurisprudenza ammette la sospensione o scioglimento dei contratti di anticipazione ai sensi dell’art. 169-bis l.fall. (salvo il minoritario orientamento che non consente in nessun caso la compensazione a favore della banca: cfr. Trib. Verona 31 agosto 2015).

     

    Ai fini della concessione dell’autorizzazione, il Tribunale ha correttamente svolto una valutazione in termini di coerenza con i contenuti del piano e, quindi, di rispondenza all’interesse della massa dei creditori, piuttosto che di un bilanciamento di interessi tra banca creditrice e debitore (in senso conforme, App. Milano 29 gennaio 2015). Il Tribunale si è peraltro mostrato sensibile alle esigenze del creditore, in pendenza del termine per il deposito del piano concordatario e per il caso che la procedura non dovesse avere seguito, disponendo l’accantonamento degli incassi sul conto della procedura.

    Quanto alla opposta situazione in cui il debitore intende invece proseguire nell’utilizzo di linee autoliquidanti in corso di procedura, il Tribunale mette bene in luce come – oltre alla violazione della par condicio creditorum che consegue alla mera prosecuzione del contratto – l’erogazione di nuove anticipazioni faccia sorgere nuovi crediti prededucibili a danno dei creditori concorsuali: in relazione a ciò il Tribunale sottolinea come sia opportuno che il legislatore con la recente modifica dell’art. 182-quinquies l.fall. abbia previsto che l’ulteriore utilizzo di linee autoliquidanti sia soggetto all’autorizzazione del Tribunale alla stregua di ogni nuovo finanziamento.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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