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    30.10.2015

    Vincolante lo stanziamento del piano per gli oneri di assistenza legale nel concordato preventivo?


    Il Tribunale di Como, con provvedimento in data 27 maggio 2015, ha consentito al liquidatore giudiziale a stipulare un accordo transattivo con l’avvocato che aveva assistito la società nel concordato, nonostante il parere contrario del comitato dei creditori.

     

    Il caso

    Il liquidatore giudiziale nella fase di attuazione di una concordato preventivo proponeva istanza al giudice delegato per essere autorizzato alla stipulazione di una transazione con il legale che aveva assistito la stessa società debitrice, il cui credito compariva, oltre che nella proposta concordataria e nell’attestazione ex art. 161, terzo comma, l.fall., anche nella relazione del commissario giudiziale ex art. 172 l.fall.

     

    L’autorizzazione veniva richiesta anche in considerazione del fatto che il comitato dei creditori aveva espresso parere negativo alla transazione.

     

    Le questioni

    Le questioni che vengono in rilievo riguardano essenzialmente:

    • la possibilità di ridefinire in via transattiva gli importi dei crediti nella fase di liquidazione della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;
    • la vincolatività del parere del comitato dei creditori in merito all’opportunità della transazione.

    La decisione

    Con riferimento alla prima questione, il giudice delegato ritiene che non vi siano ragioni per escludere l’ammissibilità della transazione. Ciò in quanto nella procedura di concordato preventivo, a differenza del fallimento (i) non si verifica alcun spossessamento del debitore, che può continuare a disporre dei propri diritti, (ii) non vi è una fase di accertamento dei crediti, (iii) permane la legittimazione processuale del debitore e conseguentemente (iv) la risoluzione delle controversie sui crediti devono essere risolte in un ordinario giudizio, nel corso del quale il debitore ed il creditore possono addivenire ad un accordo transattivo.

     

    Il giudice delegato ritiene però che la definizione in via transattiva di una posta debitoria non possa tradursi in un’occulta modificazione della proposta concordataria approvata dai creditori (nel caso di specie, il giudice rileva come il maggior onere di assistenza legale, che trovava capienza nel fondo imprevisti stanziato nel piano, era stato evidenziato dal commissario nella propria relazione ex art. 172 l.fall. ed i creditori avevano quindi espresso il proprio consenso informato sulla proposta di concordato).

     

    Infine, il giudice delegato rileva che il parere del comitato dei creditori non è vincolante, atteso che l’art. 182 l.fall. ne richiede l’autorizzazione solo per gli atti previsti dal quarto comma (alienazione di beni tra cui aziende, immobili, beni mobili registrati), e considerato che non è richiamato l’art. 35 l.fall. che, con riferimento al fallimento, prevede l’autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti di straordinaria amministrazione del curatore.

     

     

     

    Il commento

    La decisione del Tribunale di Como è senz’altro condivisibile, in quanto conforme ai principi ed alle regole che governano la procedura di concordato preventivo.

     

    È pacifico infatti che l’entità di qualsiasi posta passiva indicata nel piano di concordato non è vincolante per i creditori che – indipendentemente da qualsiasi diversa valutazione del commissario giudiziale ovvero determinazione assunta dal giudice delegato ai soli fini del voto – restano liberi di coltivare le proprie pretese in un giudizio ordinario, ai fini della partecipazione ai riparti, nella fase della attuazione del concordato omologato. Ciò anche nel concordato con cessione dei beni, che presenta le maggiori similitudini con la liquidazione fallimentare, anche per via del richiamo di molte delle relative norme.

     

    Proprio da questo punto di vista si segnala la decisione del Tribunale, là dove traccia i confini dei richiami normativi alla disciplina del fallimento ed esclude sia applicabile la regola che sottopone la conclusione di accordi transattivi all’autorizzazione del comitato dei creditori.

     

    L’unico limite a cui il Tribunale fa cenno è quello secondo cui un diverso accordo sui crediti non si può tradurre in una sorta di “modifica occulta” della proposta concordataria già approvata dai creditori. C’è da chiedersi se la decisione del Tribunale sarebbe rimasta la stessa se, nel caso di specie, si fosse posto effettivamente un tema di consenso informato dei creditori: prevalgono questi ultimi principi ovvero quelli – su cui pure il Tribunale fonda la propria decisione – dell’assenza di vincoli decisori sui crediti nella fase di liquidazione ? L’impressione è che un limite all’accertamento di un maggior credito potrebbe risiedere (trattandosi di situazione relativa allo stesso legale che ha contribuito a predisporre la domanda di concordato) solo in un riconoscimento confessorio da parte del creditore, che verosimilmente non era ravvisabile nel caso esaminato dal Tribunale.

     

     

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

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