Il quadro
Il 10 giugno 2026, in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 132/2025 (c.d. Legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale), il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, due schemi di decreto legislativo (dunque, suscettibili di modifiche) in materia di intelligenza artificiale. Il primo riguarda i poteri delle autorità nazionali, la vigilanza, le sanzioni, gli spazi di sperimentazione, la formazione e le disposizioni in materia di lavoro (il “Decreto”). Il secondo regola l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e introduce disposizioni in tema di responsabilità civile e penale. Il presente approfondimento si concentra sul primo schema di decreto.
La governance si definisce: autorità, coordinamento e sperimentazione
L’AgID è l'autorità nazionale di notifica, con poteri relativi alle procedure di notifica e agli organismi di valutazione della conformità. All’ACN sono attribuiti compiti di vigilanza del mercato ed funge da punto di contatto unico. L’ACN è altresì competente per la registrazione, a livello nazionale, dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, dell’AI Act.
Il ruolo delle autorità di settore rimane invariato: il Decreto identifica Banca d'Italia, CONSOB e IVASS come autorità competenti nei rispettivi ambiti, oltre al Garante per la protezione dei dati personali nei limiti delle proprie competenze.
Inoltre, è istituito un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato ad assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le autorità nazionali, le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti. Il Comitato può fornire indirizzi unitari per la stipula degli accordi e dei protocolli d'intesa nonché per l'adozione degli atti di indirizzo.
Il Decreto istituisce altresì lo Spazio di sperimentazione italiano per l'AI — il sandbox normativo previsto dall'art. 57 dell'AI Act — gestito congiuntamente da AgID e ACN.
Sanzioni: un quadro graduato
In linea con l’AI Act, per le violazioni più gravi, relative alle pratiche vietate di cui all’art. 5 dell'AI Act, la sanzione può arrivare fino a 35 milioni di euro o, se superiore, fino al 7% del fatturato annuo mondiale totale dell'esercizio precedente. Soglie inferiori sono previste per altre categorie di obblighi, compresi quelli a carico di provider e deployer in relazione ai sistemi di AI ad altro rischio, quelli previsti per gli organismi notificati nonché quelli in materia di trasparenza e comunicazione alle autorità.
Il Decreto prevede inoltre sanzioni non pecuniarie per le violazioni di minore offensività: in alternativa alla sanzione pecuniaria, le autorità possono ordinare di eliminare l'infrazione o di rendere una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Per i procedimenti sanzionatori nel settore finanziario, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS applicano le proprie procedure settoriali (TUB, TUF, Codice delle assicurazioni), conformemente al regime speciale previsto per gli istituti finanziari.
Lavoro: la decisione finale resta umana
Il Decreto stabilisce che, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale devono assicurare che le decisioni relative alla costituzione, alla modifica o alla cessazione del rapporto, incluse le misure disciplinari, non siano adottate sulla base del solo trattamento automatizzato. La decisione definitiva deve essere riservata a una persona fisica che eserciti un potere effettivo e autonomo.
Il lavoratore ha diritto, su richiesta e mediante l'intervento umano, di ricevere una spiegazione comprensibile della decisione, inclusa l'indicazione dell'impatto del sistema di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione di tali disposizioni è nullo. Si tratta di una tutela più intensa rispetto all'attuale quadro giuslavoristico: non basterà dichiarare che "la decisione finale è umana" se, in concreto, l'output del sistema la determina sostanzialmente.
Il Decreto introduce anche un collegamento esplicito tra intelligenza artificiale e salute e sicurezza sul lavoro: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidano sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza dovrà essere valutato nell'ambito del documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Formazione: un obbligo trasversale
Il Decreto dedica un'ampia sezione alla formazione: sono previste misure per le scuole, i docenti, gli adulti, la pubblica amministrazione, le università, gli enti di ricerca, le professioni, la magistratura e la sanità. Per la formazione dei docenti sono stanziati 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027".
Per le professioni, il Decreto prevede obblighi di alfabetizzazione tecnica, giuridica ed etica sull’intelligenza artificiale: gli ordini professionali hanno sei mesi per aggiornare i propri regolamenti e dodici mesi per integrare i parametri relativi al compenso equo in funzione della classe di rischio del sistema di AI utilizzato. In ambito sanitario, l'intelligenza artificiale entra nel programma di formazione continua in medicina (ECM), con il coinvolgimento dei dirigenti sanitari e della piattaforma nazionale "MIA".
Cosa fare adesso
I testi non sono ancora definitivi, ma due sono le priorità operative.
Una prima ricognizione dei sistemi di intelligenza artificiale in uso — distinguendo tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi soggetti a obblighi di trasparenza e sistemi a basso rischio — consente di definire le priorità di intervento e di predisporre la documentazione tecnica richiesta: log, valutazioni del rischio, supervisione umana, change log e decisioni di governance.
La seconda riguarda i processi HR che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale. Il Decreto vieta che le decisioni relative alla costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro (inclusi i provvedimenti disciplinari) siano adottate sulla base del solo trattamento automatizzato, con la specificazione che il licenziamento adottato in violazione di tali prescrizioni è nullo. In concreto, ciò richiede una revisione dei flussi decisionali in materia di selezione del personale, gestione delle performance, attribuzione di mansioni e provvedimenti disciplinari, verificando che il coinvolgimento umano sia effettivo e documentato, e non meramente formale. Rilevano in particolare i sistemi di ranking e scoring dei candidati, gli strumenti di monitoraggio della produttività e i software di gestione automatizzata dei turni o dei carichi di lavoro, nei casi in cui i loro output orientino in modo determinante le decisioni del management. Sul piano contrattuale, sarà opportuno verificare anche le clausole dei contratti con i fornitori di tali sistemi, in termini di trasparenza degli algoritmi, accesso ai log e allocazione della responsabilità in caso di contestazione.