La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha introdotto alcune importanti novità in materia di ammortizzatori sociali, senza comunque rivoluzionare l’impianto generale del sistema di cui al Decreto legislativo n. 148/2015. La riforma ha, in particolare, puntato su una estensione del sistema degli ammortizzatori sociali, sia quanto alle imprese beneficiarie che quanto ai lavoratori coinvolti, seguendo una tendenza alla “universalità” del sistema di ammortizzatori sociali che si era già sperimentata ampiamente nella gestione dell’emergenza Covid-19. Anche le politiche attive ritrovano un loro ruolo centrale, la cui efficacia dovrà essere verificata in concreto, con l’introduzione dell’accordo di transizione occupazionale che punta ad una forte azione di sostegno pubblico in una logica di rioccupazione e formazione di nuove competenze.
L’intervento riformatore degli ammortizzatori sociali operato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) si è prefisso il risultato di rendere più ampio il novero dei soggetti che risultano fra i potenziali beneficiari del sistema, sia con riguardo ai lavoratori coinvolti che alle aziende che possono accedere gli strumenti.
Sul lato dei lavoratori, sono stati estesi gli ammortizzatori sociali a coloro che prestano la propria attività anche a domicilio e sono state eliminate le differenze fra i diversi tipi di apprendistato, ormai richiamato in termini generali dalla norma; anche l’anzianità minima di lavoro è stata ridotta fino a 30 giorni, al fine di rendere maggiormente inclusivo lo strumento. Sempre in termini favorevoli al lavoratore beneficiario si pone la modifica delle modalità di calcolo dell’integrazione, con eliminazione della prima soglia di massimale (quella che oggi è intorno ai 970 euro mensili), nonché la disciplina relativa alla compatibilità fra lavoro e integrazione salariale.
Sul lato aziendale, le novità più importanti attengono al campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria e all’ex “FIS”, mentre il regime applicabile alla cassa integrazione guadagni ordinaria è rimasto, di fatto, immutato.
A norme del nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 148/2015 entrano nel novero delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria anche imprese che abbiano impiegato mediamente nel semestre più di 15 dipendenti e che non siano coperte dai fondi di solidarietà bilaterale e fondi intersettoriali. Il riferimento è dunque soprattutto alle imprese commerciali con meno di 50 addetti, fino ad oggi escluse dall’applicazione dello strumento.
La novità più rilevante nel sistema della cassa integrazione straordinaria è relativa all’inserimento di ampi richiami alle finalità di transizione occupazionale e di riqualificazione professionale nell’ambito dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale; le politiche attive, dunque, riconquistano un ruolo importante anche per tramite del nuovo accordo di transizione occupazionale che, nelle intenzioni, dovrebbe offrire uno strumento chiave per la riqualificazione professionale anche per tramite dell’intervento sinergico di autorità centrali e locali.
In questo contesto, il Ministero dello Sviluppo Economico viene riconosciuto a tutti gli effetti come interlocutore, confermando un dato di fatto circa il ruolo centrale che il MISE ha nella gestione delle crisi, anche nel condurre le negoziazioni con specifico riferimento a strumenti riferibili in generale al sistema degli ammortizzatori sociali.
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