Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per Private - Magazine del Private Banking
Siamo quasi in dirittura di arrivo riguardo all'istituzione dell'Arbitro Assicurativo, ovvero il sistema di risoluzione delle controversie previsto sia dal codice del consumo che da quello delle assicurazioni private.
Lo scorso 6 marzo, l'Ivass ha avviato la consultazione sullo schema delle disposizioni tecniche e attuative previste dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in ltaly (MIMIT) del 6 novembre 2024, ed eventuali osservazioni, commenti e proposte dovevano essere trasmesse allo stesso Istituto di vigilanza entro il 5 aprile. Siamo dinnanzi all'ultimo miglio che porterà all'avvio dell'attività i cui contorni operativi si erano già definiti attraverso il citato decreto e che trova affinità ai già presenti Arbitro Bancario Finanziario e Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Adesione automatica
L'adesione all'Arbitro Assicurativo è automatica, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese o al Registro degli intermediari assicurativi (RLIT) o ai relativi elenchi. Nello specifico, riguarda quindi le imprese e gli intermediari assicurativi con sede legale o residenza in Italia, le rappresentanze in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo e le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) e operanti in Italia in regime di stabilimento o libera prestazione di servizi. Le imprese e gli intermediari con sede legale o residenza in uno Stato See operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono scegliere di aderire a un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete Fin-Net e previa comunicazione all'lvass da effettuarsi in conformità a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative.
Sotto il profilo dei soggetti che potranno valersi dell'Arbitro, il ricorso potrà essere proposto, anche senza l'ausilio di un avvocato o procuratore, dal cliente, ovvero il contraente della polizza assicurativa, dall'assicurato e dal. danneggiato che sia titolare di azione diretta verso la Compagnia. Dalla definizione di cliente sono invece esclusi imprese assicurative e intermediari che operano nei settori assicurativo, previdenziale, bancario e finanziario.
Necessario il reclamo preventivo
L'Arbitro potrà pronunciarsi solamente a condizione che vi sia stato un preventivo reclamo per il quale l'impresa e/o l'intermediario non abbiano dato riscontro — o soddisfacente risposta — entro il termine di 45 giorni, non sia trascorso un anno dalla proposizione del reclamo e, soprattutto, che la questione posta all'attenzione dell'Arbitro non abbia ad oggetto fatti accaduti o comportamenti avvenuti prima di tre anni dalla data dí proposizione del reclamo, oppure non sia già decisa o pendente davanti ad autorità giudiziale o organismo di conciliazione.
Le controversie di competenza dell'Arbitro Assicurativo saranno diverse: potranno essere devolute sia quelle relative all'accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, che quelle concernenti l'inosservanza delle regole di condotta previste nel codice delle assicurazioni relative all'attività di distribuzione assicurativa. L Arbitro Assicurativo non potrà condurre accertamenti istruttori autonomi e dovrà quindi basare le proprie decisioni solo sui documenti prodotti dalle parti.
Tra i suoi poteri, spicca quello di presentare proposte conciliative, nonché quello di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'estinzione del ricorso, o la cessazione della materia del contendere qualora le parti definiscano anche al di fuori dell'Arbitro la controversia.
Contraddittorio
Il procedimento si svolge in contradditorio: ha avvio con il deposito del ricorso nel quale la parte deve produrre la documentazione a supporto delle proprie richieste; il ricorso è trasmesso all'impresa di assicurazione o all'intermediario, che risponde, nel termine di quaranta giorni, allegando rutta la documentazione utile per la decisione del ricorso. Le parti hanno facoltà di una ulteriore replica ciascuno, con termini di 20 giorni perentori. La decisione dell'Arbitro è collegiale e presa a maggioranza dei componenti, non è vincolante per le parti, sussistendo semmai la sanzione "reputazionale" per imprese e intermediari nel caso di inadempimento, ma soprattutto potrà disporsi una condanna equitativa se si ritiene accertato il diritto, ma la quantificazione risulta di difficile determinazione.