Articolo a cura di Francesco Donadei per Fondi & Sicav.
Il 27 maggio 2025 la Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica relativa sulle disposizioni per l’attuazione della Direttiva (Ue) 2024/927 (“Aifmd2”) e di alcune novità introdotte dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, a sua volta di attuazione della delega della Legge Capitali. La consultazione è rivolta agli operatori attivi nel settore del risparmio gestito, alle banche che svolgono le attività di depositario, alle associazioni di categoria e a ogni altro soggetto che possa avere interesse a fornire osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche proposte.
Le Modifiche
Per ciò che concerne, in particolare, la gestione collettiva del risparmio, la consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica alle seguenti disposizioni della Banca d’Italia: (i) il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015; (ii) il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, c. 1, lett. b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019; (iii) le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29 luglio 2009; (iv) le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009. L’intervento dell’Autorità di vigilanza è volto a definire modalità applicative coerenti con il quadro legislativo europeo e con la normativa primaria, assicurando un corretto coordinamento con l’impianto prudenziale e informativo già previsto per i fondi e i gestori.
Le Novità
Per il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, la principale novità riguarda le attività esercitabili dalle Sgr, il cui novero è stato integrato per disciplinare l’amministrazione di benchmark, le fattispecie di gestione di crediti in sofferenza nei confronti degli acquirenti degli stessi e l’esercizio nei confronti di terzi di attività già svolte a favore degli Oicr gestiti. Altre novità di rilievo riguardano le regole applicabili ai gestori di “Fia di credito” e di “Fia che investono anche in credito” con riferimento ai requisiti organizzativi, ai limiti di leva e alle misure di contenimento e frazionamento del rischio applicabili, a seconda delle attività di investimento e della tipologia di Oicr. Ulteriori novità sono presenti in materia di strumenti di gestione della liquidità (Lmt), con l’integrazione dei riferimenti ai nuovi strumenti di gestione della liquidità previsti dalla AIfmd2 e la disciplina degli obblighi per la loro selezione, calibrazione e utilizzo. In relazione all’operatività dei depositari a livello transfrontaliero, il Regolamento è stato integrato per disciplinare l’operatività transfrontaliera dei depositari italiani per ciò che concerce il contenuto della comunicazione preventiva di avvio dell’operatività e la documentazione che deve essere allegata alla comunicazione. Anche la disciplina dei Gefia sotto soglia registrati è stata integrata per quanto riguarda il procedimento di registrazione, le ipotesi di superamento non temporaneo delle soglie previste dal Tuf e le relative conseguenze, le ipotesi di cancellazione dal registro, le attività esercitabili dai Gefia sotto soglia registrati in relazione ai Fia gestiti, i flussi informativi nei confronti della Banca d’Italia e le norme applicabili ai depositari dei Fia.
Il TUF 2019
Per il Regolamento di attuazione del Tuf del 2019, le modifiche recepiscono l’obbligo per i gestori, sancito dalla Aifmd2, di nominare due soggetti tenuti a condurre l’attività dell’intermediario che siano impiegati a tempo pieno e che siano domiciliati nell’Ue; questi soggetti devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti, a livello nazionale, dall’art.13 del Tuf e potranno essere amministratori o dipendenti del gestore. Inoltre, vengono recepite le modifiche apportate dalla Aifmd2 sul regime della delega applicabile non solo alle attività collegate alla gestione collettiva del risparmio, ma anche agli altri servizi che il gestore è autorizzato a svolgere, includendo nella definizione di “delega” anche l’esternalizzazione di funzioni operative importanti. In coerenza con il nuovo regime semplificato per i gestori sotto soglia registrati, tali soggetti sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento, che rimane applicabile esclusivamente ai gestori autorizzati. Il Regolamento del 2019 viene anche allineato al Regolamento Dora (Digital operational resilience act), che mira ad armonizzare i requisiti di resilienza digitale nel settore finanziario europeo: a tal fine, sono stati eliminati i riferimenti al sistema informativo, in quanto sostituiti dalle disposizioni del dorA e dei relativi atti delegati. Infine, per completare il raccordo delle disposizioni regolamentari di settore con le previsioni dell’Aifmd2, sono state integrate sia le Disposizioni di Trasparenza che le Disposizioni Abf per estenderne l’ambito di applicazione ai gestori di Fia italiani e di Fia Ue che erogano crediti in Italia a valere sul proprio patrimonio. La consultazione resterà aperta per 45 giorni e, pertanto, le risposte potranno essere trasmesse fino all’11 luglio 2026.