Uno dei temi storicamente più controversi nell'ambito del contenzioso finanziario che coinvolge le società fiduciarie è quello della legittimazione ad agire in giudizio. In particolare: quando strumenti finanziari intestati fiduciariamente subiscono una perdita di valore, chi è legittimato ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno? Il fiduciario, titolare formale dei titoli, oppure il fiduciante, effettivo proprietario?
Con l’ordinanza n. 13754 del 22 maggio 2025, la Cassazione è tornata sul tema della legittimazione ad agire nei rapporti fiduciari.
La Corte ha confermato che, nelle azioni risarcitorie ai sensi dell’art. 2395 c.c., solo i fiducianti — e non le società fiduciarie — sono titolari del diritto al risarcimento per la perdita di valore degli strumenti finanziari intestati fiduciariamente.
Richiamando il modello “germanistico” della legge n. 1966/1939, la Suprema Corte ha ribadito che la fiduciaria assume solo l’intestazione formale e i poteri di gestione, mentre la proprietà sostanziale resta in capo ai fiducianti.
La decisione distingue inoltre tale fattispecie da quella oggetto dell’ordinanza n. 29410/2020, che aveva riconosciuto la legittimazione della fiduciaria solo per contratti di gestione patrimoniale stipulati in nome proprio.
Resta dunque essenziale una valutazione caso per caso, in base al contenuto del mandato e ai poteri conferiti alla fiduciaria.
Contributo a cura di Paolo Sobrini, pubblicato sul numero di ottobre di Private - Magazine del Private Banking.