In data 25 giugno 2021, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), con avviso n. 22008 ([1]) (“Avviso”), ha comunicato al mercato l’introduzione di talune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia (“Regolamento Emittenti”), alle relative Linee Guida, e alle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le quali entreranno in vigore secondo le tempistiche di seguito specificate.
In primo luogo, tramite talune revisioni apportate al Regolamento Emittenti, Borsa Italiana ha inteso razionalizzare il regime di trasmissione e pubblicazione dell’informativa societaria.
In secondo luogo, con riguardo alle modifiche intervenute sulle Disposizioni in tema di Parti Correlate, le stesse si sono rese necessarie al fine di allineare la relativa disciplina alle modifiche apportate da Consob al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (“Regolamento OPC”), conseguenti al recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 relativa all’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (“SHRD II”).
Le prime modifiche d’interesse per gli emittenti AIM Italia riguardano la disciplina relativa alla trasmissione e alla pubblicazione dell’informativa societaria ed entreranno in vigore il 12 luglio 2021.
*****
Borsa Italiana ha integrato l’articolo 17 del Regolamento Emittenti (appositamente ridenominato “Diffusione dell’informativa societaria”), in materia di informativa societaria, includendo, nell’ambito delle informazioni oggetto di diffusione e pubblicazione da parte dell’emittente AIM Italia, anche “la modalità di messa a disposizione del pubblico di ogni documento messo a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia”.
Contestualmente, sono stati espunti l’articolo 20 del Regolamento Emittenti e le relative Linee Guida, che disciplinano la modalità di pubblicazione dei documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia, in quanto ora tali previsioni vengono inserite nell’ambito dell’art. 26, recante la disciplina relativa alla pubblicazione dell’informativa societaria.
Proprio con riferimento all’art. 26 del Regolamento Emittenti (anch’esso ridenominato in “Pubblicazione e deposito dell’informativa societaria”), si segnala una importante novità per gli emittenti AIM Italia: (i) in primo luogo, è stato previsto che i comunicati e i documenti dovranno rimanere sul sito web dell’emittenti AIM Italia per almeno 5 anni; (ii) in secondo luogo, Borsa Italiana ha altresì previsto che i documenti messi a disposizione dei titolari di strumenti finanziari negoziati sul mercato AIM Italia (da pubblicare sul sito web) includono le eventuali relazioni illustrative per le assemblea e i verbali assembleari.
Gli emittenti AIM Italia saranno quindi tenuti a pubblicare sul sito proprio sito web le eventuali relazioni illustrative predisposte sui punti all’ordine del giorno di assemblea e i verbali assembleari, rispetto ai quali, prima delle modifiche in esame, non esisteva nessun obbligo in tal senso.
Da ultimo, si ricorda che il Regolamento 596/2014/UE, all’art. 17, par. 9, prevede che le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, quale AIM Italia, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell’emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità.
In tale contesto, si segnala che l’Avviso ha, altresì, reso nota l’intenzione di Borsa Italiana di sviluppare uno specifico canale elettronico per il deposito presso Borsa stessa e per la pubblicazione sul proprio sito web dei comunicati e delle altre informazioni rilevanti richieste dalla regolamentazione ([2]).
In questa prospettiva, sono state integrate le Linee Guida dell’art. 26 prevedendo che: (i) con riguardo alle informazioni per le quali Borsa Italiana abbia predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione, l’emittente AIM Italia trasmette tali informazioni mediante l’uso di tale canale; e (ii) l’emittente AIM Italia potrà decidere di non pubblicare sul proprio sito web le informazioni trasmesse a Borsa Italiana attraverso l’uso di tale canale elettronico ([3]).
Le seconde modifiche introdotte da Borsa Italiana attengono alla disciplina prevista in materia di operazioni con parti correlate, resesi necessarie a seguito della delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, la quale ha modificato il Regolamento OPC al fine di recepire la SHRD II ([4])
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria ed economica e in vista della prossima revisione della Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, si prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2022 entro il quale gli emittenti AIM (non aventi strumenti diffusi) dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni e la conseguente entrata in vigore delle modifiche regolamentari a decorrere dal 1° luglio 2022 ([5]).
*****
Preliminarmente, si ricorda che l’art. 13 del Regolamento Emittenti prevede che “Per le operazioni con parti correlate si applica la disciplina di cui all’articolo 10 del regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti di emittenti diffusi” ([6]).
Pertanto, alla luce delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC, e in continuità con l’approccio regolamentare adottato dal Regolamento AIM rispetto alla disciplina delle operazioni con parti correlate, Borsa Italiana ha apportato alcuni limitati adeguamenti aventi ad oggetto in particolare:
(i) Definizione di parte correlata
Analogamente a quanto previsto dal Regolamento OPC, che rinvia alla definizione di parte correlata contenuta nei principi contabili internazionali pro tempore vigenti, è stato inserito un rinvio mobile alle definizioni contenute nei principi contabili internazionali, abrogando contestualmente l’Allegato 1.
(ii) Procedure di approvazione
In considerazione dell’importanza del coinvolgimento del plenum dell’organo amministrativo sulle operazioni di maggiore rilevanza, è stata introdotta una riserva di competenza a deliberare in capo all’organo amministrativo per le operazioni di maggiore rilevanza.
Ulteriori interventi sul punto hanno riguardato la precisazione di alcuni obblighi, e in particolare: (i) la previsione del dovere del comitato di amministratori indipendenti di verificare preventivamente l’indipendenza dell’esperto eventualmente selezionato e qualificato come indipendente; (ii) la previsione dell’obbligo di allegare il parere del comitato degli amministratori indipendenti al verbale delle riunioni di detto comitato.
(iii) Casi di esenzione
Sono state introdotte le fattispecie di esenzione relative a operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (e.g. scissioni parziali proporzionali, aumenti di capitale in opzione, riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci ex art. 2445 cod. civ.) e quelle relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea, quest’ultima fattispecie già disciplinata nel Regolamento OPC in vigore.
Inoltre, con riferimento alle esenzioni concernenti le deliberazioni in materia di remunerazione, è stato specificato che a beneficiare dell’esenzione sono solo le deliberazioni in materia di remunerazione rispetto alle quali l’emittente abbia adottato una politica di remunerazione soggetta all’approvazione dell’assemblea determinata in conformità alla politica e in assenza di valutazioni discrezionali.
Con riferimento all’ipotesi di esenzione applicabile in caso di urgenza, la stessa è stata mantenuta, facendo tuttavia salva la riserva di competenza in capo al consiglio di amministrazione applicabile alle operazioni di maggiore rilevanza.
Ancora, è stata prevista l’introduzione della verifica ex post sull’applicazione delle esenzioni relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard. A tal riguardo, con particolare riferimento alle predette ipotesi, le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modificate al fine di prevedere che le procedure adottate dagli emittenti AIM Italia debbano stabilire le modalità e i tempi con i quali gli amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'obbligo per gli emittenti AIM di individuare le operazioni di importo esiguo secondo criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte (e.g. persone fisiche, persone giuridiche) ed è stata conseguentemente prevista la disapplicazione delle disposizioni in materia di operazioni di importo esiguo.
Infine, Borsa Italiana è intervenuta al fine di prevedere uno specifico flusso informativo periodico almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza esentate al fine di consentire ai medesimi amministratori che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate lo svolgimento di un esame ex post delle stesse.
(iv) Informativa al mercato
Le Disposizioni in tema di Parti Correlate sono state modifiche al fine di prevedere che, qualora un’operazione con parte correlata sia resa nota nell’ambito di un comunicato diffuso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tale comunicato debba includere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, gli elementi informativi minimi indicati all’art. 3 delle Disposizioni in tema di Parti Correlate.
In relazione al documento informativo oggetto di pubblicazione con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza, è stato precisato che, ove l’organo amministrativo si avvalga di un esperto qualificato come indipendente, il parere di tale esperto debba essere pubblicato in allegato al documento informativo.
(v) Obbligo di astensione degli amministrativi coinvolti dell’operazione
Borsa Italiana ha altresì chiarito che, coerentemente con quanto previsto dalla SHRD II e dal nuovo Regolamento OPC con riferimento alle società con azioni diffuse, non è stato previsto l’obbligo di astensione degli amministratori coinvolti nell’operazione con parte correlata, in quanto istituto che riguarda le sole società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Lukas Plattner.
[1] Avviso consultabile al seguente link https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso22008-aim.pdf
[2] Con riferimento al canale elettronico di trasmissione oggetto di sviluppo da parte di Borsa Italiana, quest’ultima provvederà a pubblicare un apposito Avviso mediante il quale sarà comunicata l’attivazione del menzionato canale.
[3] Tale esenzione, di cui va data evidenza mediante la pubblicazione di un apposito comunicato e previa indicazione sul proprio sito web inserendo altresì un collegamento ipertestuale al sito di Borsa Italiana ai fini del reperimento della documentazione ivi pubblicata, si giustifica in considerazione del fatto che le stesse saranno automaticamente messe a disposizione, a titolo gratuito, sul sito web di Borsa Italiana per un periodo non inferiore a 5 anni.
[4] A tal riguardo, si ricorda che l’intervento del Regolatore ha fatto seguito all’adeguamento della normativa primaria alla SHRD II, mediante l’adozione del decreto legislativo n. 49 del 10 giugno 2019, il quale, inter alia, ha modificato l’art. 2391-bis cod. civ. in materia di operazioni con parti correlate, riservando all’Autorità la definizione a livello regolamentare degli aspetti di dettaglio.
[5]L’introduzione di un periodo transitorio è volta, da un lato, ad attribuire alle società un periodo di tempo congruo per la revisione delle proprie procedure ed al contempo allo scopo di osservare la concreta applicazione da parte delle società quotate su mercati regolamentati e degli emittenti diffusi delle modifiche apportate da Consob al Regolamento OPC.
[6] Borsa Italiana, sul punto, ha ricordato che la scelta di allineare i presidi previsti in materia di operazioni con parti correlate rispetto a quelli previsti per le società di minori dimensioni quotate in mercati regolamentati, neo-quotate e con azioni diffuse tra il pubblico risponde a due diverse esigenze, in primo luogo, si cerca di assicurare un livello di tutela adeguato per gli investitori, in secondo luogo, si allineano gli stessi emittenti AIM all’implementazione del regime che essi sarebbero comunque tenuti ad applicare nel momento in cui diventassero emittenti diffusi ovvero quotati su un mercato regolamentato.