Articolo a cura di Lukas Plattner per Diritto Bancario
1. Premessa
Il Final Report ESMA del 16 ottobre 2026 (ESMA74-268544963-1718) chiude il percorso di revisione degli Orientamenti sul ritardo nella pubblicazione delle informazioni privilegiate ex art. 17(4) MAR, avviato con il Consultation Paper del 19 febbraio 2026 (ESMA74-268544963-1567) in attuazione del mandato definito dal Listing Act (reg. (UE) 2024/2809).
Due sono i dati da considerare: (i) la nuova formulazione dell’art. 17(1) MAR esclude dall’obbligo di disclosure le fasi intermedie dei processi prolungati, i cui soli eventi finali vanno comunicati; (ii) la soppressione, operata dal legislatore europeo, della condizione di non misleading del pubblico, sostituita dal requisito di non contrasto con l’ultima comunicazione dell’emittente, con conseguente venir meno del mandato ESMA sulla (ex) Guideline 2.
La proposta ESMA muoveva da una logica di coerenza con il nuovo Delegated Regulation sulla lista dei processi prolungati (reg. (UE) 2026/789 dell’8 aprile 2026): poiché le fasi intermedie di tali processi non sono più soggette a disclosure, i corrispondenti interessi legittimi al ritardo – punti a), c), d), e), f), g) e h) della Guideline 1 vigente – divenivano superflui e andavano espunti.
Trasversalmente, i partecipanti al mercato hanno richiamato tre principi di sistema fatti propri da ESMA: la natura puramente indicativa e non esaustiva dell’elenco, la permanenza in capo all’emittente della valutazione case-by-case ex art. 17(4) MAR, la non automatica qualificazione come informazione privilegiata delle fattispecie elencate.
L’unica fattispecie “residuale” oggetto di consultazione era il punto b), relativo al pregiudizio alle misure di risanamento della viabilità finanziaria dell’emittente al di fuori delle procedure concorsuali.
La quasi totalità dei rispondenti si è espressa a favore del mantenimento del punto b), ritenendo la fattispecie tuttora essenziale per preservare l’efficacia delle misure di risanamento ed evitare effetti pregiudizievoli come la chiusura dei finanziamenti, con particolare rilievo per le PMI.
Il testo finale accoglie l’istanza. Il punto b) è conservato, con una limatura lessicale: la locuzione “viability of the issuer” è sostituita con “financial distress“, più idonea a coprire anche fasi anticipate di dissesto.
ESMA precisa che l’interesse legittimo non si estende al mero deterioramento della performance finanziaria (ad esempio profit warning), che resta soggetto all’obbligo generale di disclosure.