Articolo a cura di Paolo Francesco Bruno per Fondi&Sicav
Una recente decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Cgue) ha fornito una serie di chiarimenti generali sull'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Gdpr) e i limiti entro i quali possono avere luogo la richiesta e la divulgazione di informazioni personali di soci di un fondo di investimento, soprattutto nel caso in cui la partecipazione sia indiretta, in quanto detenuta tramite una società fiduciaria.
Origine del contenzioso
La decisione è stata presa in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dall'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania) e verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, par. 1, comma primo lettere b), c) ed f) del Gdpr. All'origine del contenzioso vi era l'azione promossa da alcuni soci che avevano adito l'autorità per ottenere informazioni sugli altri partecipanti al fondo, con l'interesse di entrare in contatto e negoziare con loro il riacquisto delle loro quote sociali, o ancora di coordinarsi con questi ultimi per formare una volontà comune nell'ambito di decisioni dei soci. E, ovviamente, si trattava di dirimere anche un contrasto applicativo tra Gdpr e diritto tedesco.
Osservazioni della Cgue
La Cgue giunge ad affermare che, in applicazione ai limiti imposti dal Gdpr, la richiesta di altri detentori di partecipazioni in un fondo ad azionariato diffuso di comunicare i dati sui soci con partecipazioni indirette tramite società fiduciaria può avvenire se ciò è necessario all'esecuzione di un contratto, ovvero sia indispensabile per realizzare una finalità che è parte integrante della prestazione contrattuale destinata all'interessato. Tuttavia, tale previsione non può trovare applicazione nel caso in cui i contratti di partecipazione e fiduciari, in forza dei quali sono state acquistate partecipazioni indirette nei fondi di investimento, prevedono espressamente il divieto di comunicare i dati degli investitori indiretti ad altri detentori di partecipazioni, D'altro canto, osserva la Cgue, la caratteristica essenziale dell'acquisto di una partecipazione indiretta, tramite una società fiduciaria, in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, è precisamente l'anonimato dei soci, ivi incluso nei rapporti tra i soci stessi. In altri termini, è tenendo conto del trattamento riservato dei loro dati da parte del fondo di investimento che le persone optano per un investimento finanziario in un siffatto fondo sotto forma di partecipazione detenuta tramite una società fiduciaria.
Perseguimento del legittimo interesse
In linea teorica, osserva la Corte, potrebbe la richiesta di informazioni trovare positivo riscontro se essa fosse necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ma a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Nel caso in esame,in termini molto pragmatici, viene escluso che tale deroga possa trovare applicazione, in quanto il socio del fondo di investimento potrebbe chiedere direttamente al fondo o alla società fiduciaria di trasmettere la sua richiesta al socio interessato, allo scopo di fare conoscenza o discutere con quest'ultimo, lasciandogli così la libertà di rimanere anonimo oppure avviare un dialogo con l'altro socio.
Adempimento di un obbligo legale
Infine, viene vagliata dalla Corte l'ultima condizione che legittimerebbe la diffusione dei dati del socio, ovvero quando sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. In tale situazione è legittimo il trattamento dei dati quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, in virtù del diritto dello Stato membro interessato, anche per effetto di posizione giurisprudenziale, alla condizione che tale giurisprudenza sia chiara e precisa, che la sua applicazione sia prevedibile per le persone che vi sono sottoposte e che risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata a quest'ultimo. Spetterà quindi al Tribunale valutare i principi di diritto interpretativi del Gdpr e valutare se i soci hanno, o meno, diritto adottenere i nominativi degli altri soci indiretti dal fondo o dalle società fiduciarie.