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    23.09.2025

    Decreto-Legge 116/2025: nuove fattispecie ambientali e responsabilità d’impresa


    Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116: nuove fattispecie ambientali e responsabilità delle imprese[1]

    Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025, n. 183 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116 (“Decreto-Legge” o “d.l. 116/2025”), recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

    Il provvedimento introduce importanti novità in materia ambientale modificando, inter alia, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico Ambientale” e, di seguito, “TUA”), il codice penale e l’art. 25-undecies (“Reati Ambientali”) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“d.lgs. 231/2001”). 

    Per quanto d’interesse, il Decreto-Legge inasprisce l’apparato sanzionatorio dei reati ambientali, modifica alcune fattispecie già richiamate dall’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001[2] ed introduce ulteriori fattispecie tra i reati presupposto previsti dallo stesso 25-undecies.

    Occorre, dapprima, menzionare le due ipotesi di reato di seguito compendiate, in quanto il loro subingresso nel catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001 assume un importante rilievo sistemico, ponendo fine a un'anomalia normativa lungamente stigmatizzata in dottrina[3]

    • impedimento del controllo” (art. 452-septies c.p.) che sanziona chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti; 
    • omessa bonifica” (art. 452-terdecies c.p.) che punisce chiunque, obbligato per legge o per ordine dell’autorità, non provvede volontariamente alla bonifica o al ripristino di un sito. 

      Giova rammentare che il reato in parola si distingue dalla contravvenzione di cui all’art. 257 TUA (“Bonifica dei siti”) – ipotesi storicamente presupposta alla responsabilità degli enti ai sensi dell’art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - in quanto fattispecie di natura speciale, che punisce una condotta omissiva all'interno di uno specifico e strutturato procedimento amministrativo . Il reato si configura solo quando il soggetto che ha causato l'inquinamento (con superamento delle c.d. “CSC”[4]/”CSR”[5]) non adempie all'obbligo di bonificare il sito in conformità al progetto operativo approvato dall'autorità competente, come previsto dalla procedura degli artt. 242 e ss. del TUA

      L’art. 452-terdecies c.p., invece, ha una portata più ampia e sussidiaria, accedendo ad una pretesa punitiva senz’altro maggiore. La ratio legis è quella di sanzionare l'inadempimento di un obbligo di ripristino ambientale a prescindere dalla sua fonte specifica[6]

    Particolare attenzione andrebbe prestata anche all’introduzione nel catalogo 231 delle seguenti ulteriori fattispecie in materia di rifiuti:

    • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari” e “abbandono di rifiuti pericolosi” (artt. 255-bis e 255-ter TUA). Il d.l. 116/2025 opera una profonda revisione della materia, trasformando l'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo (o contravvenzionale) a delitto, anche qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, laddove i casi particolari richiamati nell’art. 255-bis TUA siano integrati[7]. Qualora la condotta sia posta in essere da titolari di imprese o responsabili di enti le sanzioni sono aggravate. Di cruciale impatto operativo, per entrambe le previsioni, è la connessione con l'istituto del deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb), TUA).

      Come noto, infatti, il superamento dei limiti temporali e volumetrici previsti per il “deposito temporaneo prima della raccolta[8] dei rifiuti può integrare le fattispecie di cui sopra dando, ora, luogo anche alla responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001.

    • combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis del TUA). La norma, anch'essa elevata al rango di delitto e attratta nel perimetro della responsabilità 231, è volta a reprimere la prassi della c.d. "gestione termica" abusiva dei rifiuti. Si tratta di una fattispecie di reato a condotta libera e di pericolo astratto, che si distingue dal delitto comune di incendio (art. 423 c.p.), il quale richiede il sorgere di un pericolo per la pubblica incolumità. La sua introduzione nel catalogo mira a contrastare quelle condotte che, pur non raggiungendo la soglia del disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), costituiscono una modalità particolarmente dannosa di smaltimento illegale, spesso finalizzata a una drastica riduzione dei costi aziendali.

    In attesa della conversione in legge del d.l. 116/2025 (prevista entro il 7 ottobre 2025), è essenziale che le imprese non sottovalutino la portata delle modifiche introdotte. Le nuove disposizioni determinano, come visto, un innalzamento della soglia di rilevanza penale per condotte, specie in materia di rifiuti, che in precedenza potevano costituire illeciti minori e non presupposti alla responsabilità dell’Ente. 

    L'impatto sul d.lgs. 231/2001 è, in questa occasione, diretto e immediato scaturendo, per le imprese, un’importante occasione per valutare l’adeguatezza preventiva dei propri sistemi di controllo interno in materia ambientale. Tale attività potrebbe accedere alla necessità di procedere ad aggiornamenti mirati del dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (“Modelli 231”).

    L’assessment dovrebbe proiettarsi, in primis, sui processi a maggior rischio, come, ad esempio, la gestione del ciclo dei rifiuti. A tal proposito risulterebbe particolarmente utile verificare la “tenuta” degli strumenti normativi e organizzativi aziendali relativi alla gestione del rifiuto, con particolare attenzione alle implicazioni connesse al deposito temporaneo.

    L'adeguamento del Modello 231 e dei relativi protocolli interni costituisce, infatti, il presupposto tecnico per allineare il sistema di compliance alle nuove fattispecie presupposto. Tale aggiornamento, unitamente alle conseguenti attività di effettiva attuazione del Modello 231 (come vigilanza dell’OdV, audit e formazione), risulta pertanto funzionale a preservarne i requisiti di idoneità ed efficace attuazione richiesti dal d.lgs. 231/2001 ai fini del potenziale riconoscimento dell'efficacia esimente della responsabilità dell'ente in sede giudiziaria.

    Restiamo a Vostra disposizione al fine di svolgere i necessari approfondimenti per comprendere i concreti impatti delle norme in esame sulla Vostra realtà aziendale.


    [1] Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    [2] Il Decreto Legge è intervenuto, in particolare, sulle seguenti fattispecie, innalzando il trattamento sanzionatorio e prevedendo nuove circostanze aggravanti: (i) “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività” (art. 452-sexies c.p.); (ii) “Reati in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata” (art. 256 del d.lgs. n. 152/2006); (iii) “Spedizione illegale di rifiuti” (art. 259, comma 1, d.lgs. n. 152/2006); (iv) “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (art. 452-quaterdecies c.p.).

    [3] Esclusione che era apparsa particolarmente problematica e foriera di criticità con riferimento al delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), in quanto la sua mancata inclusione ha alimentato un intenso dibattito circa la coerenza del sistema repressivo. Autorevole dottrina aveva più volte sottolineato come tale lacuna vanificasse la ratio stessa della Legge 22 maggio 2015 n. 68, che era quella di rafforzare il presidio penale a tutela dell'ambiente anche attraverso il coinvolgimento delle persone giuridiche. C. Ruga Riva, I nuovi delitti contro l'ambiente, in G. L. Gatta (a cura di), La riforma dei reati ambientali. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Dike Giuridica, Roma, 2015, p. 115 ss. L'intervento del d.l. 116/2025 ha finalmente ricomposto questa frattura sistematica, riallineando il catalogo dei reati presupposto alla reale offensività delle condotte e alla necessità di sanzionare non solo le azioni inquinanti, ma anche le omissioni che ne perpetuano gli effetti dannosi nell'interesse dell'impresa.

    [4] Concentrazioni Soglia di Contaminazione

    [5] Concentrazioni Soglia di Rischio

    [6] In questo senso, tra gli altri, G. Gallone, L’individuazione del responsabile della bonifica: giudice amministrativo e giudice penale a confronto, in Urb. e App. 4/2020 p. 449 e ss..

    Si veda, altresì, la Relazione n. III/04/2015 del settore penale dell’ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ove, proprio in relazione alla fattispecie di cui all’art. 257 TUA, si specifica che “l’introduzione della clausola di riserva «Salvo che il fatto costituisca più grave reato», fa in modo [..] che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall’art. 452-bis”.

    [7] «Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

    2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

    b) se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».

    [8] In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 185-bis TUA, il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito solo se (i) avviene nel luogo di produzione (oppure, per gli agricoltori, presso cooperative o consorzi) e, in casi specifici, anche presso i punti vendita (per rifiuti con responsabilità estesa del produttore o da costruzione/demolizione); (ii) sono rispettate le norme di sicurezza per i rifiuti pericolosi e contenenti inquinanti (stoccaggio, imballaggio ed etichettatura); (iii) i rifiuti vengono raccolti almeno ogni 3 mesi o al raggiungimento di 30 m³ complessivi (di cui max 10 m³ pericolosi), e in ogni caso entro un anno; (iv) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee.La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il superamento dei limiti quantitativi o temporali ivi previsti comporta la dequalificazione dell'attività, che degrada a "deposito incontrollato" o "abbandono".