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    24.06.2026

    Registro dei titolari effettivi: la CGUE conferma il modello italiano e apre la strada allo sblocco


    Con la sentenza del 21 maggio 2026, pronunciata nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un chiarimento atteso da tempo su un tema che aveva generato un significativo contenzioso nell’ordinamento italiano: l’assoggettamento delle società fiduciarie agli obblighi di comunicazione al registro dei titolari effettivi. Si tratta di una questione tutt’altro che teorica: il contenzioso promosso dalle fiduciarie ha di fatto determinato il blocco dell’accesso al registro sin dalla sua istituzione, con la paradossale conseguenza che, a distanza di oltre due anni e mezzo dall’avvio dell’operatività del registro stesso, le imprese e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione continuano ad adempiere regolarmente ai propri obblighi di trasmissione dei dati relativi ai titolari effettivi, mentre i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio - che di tali informazioni dovrebbero essere i principali fruitori - non possono ancora effettuare alcun accesso. La pronuncia - attesa con particolare interesse dagli operatori economici, dagli intermediari finanziari e dalle società fiduciarie - ha confermato la piena compatibilità del modello italiano con il diritto dell’Unione, validando le scelte del legislatore nazionale in materia di obblighi di comunicazione della titolarità effettiva e di accesso ai relativi dati, pur ponendo una condizione in tema di tutela giurisdizionale preventiva dei soggetti iscritti.

    La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da alcune fiduciarie italiane avverso la normativa nazionale di recepimento della disciplina antiriciclaggio europea, nella parte in cui le includeva tra i soggetti tenuti alle comunicazioni al Registro in quanto istituti giuridici assimilabili al trust ai sensi dell’art. 31 della Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843. Le ricorrenti sostenevano che il mandato fiduciario italiano, istituto di matrice contrattuale fondato sulla fiducia romanistica e privo del meccanismo del trasferimento della proprietà tipico del trust anglosassone, non potesse essere ricondotto alla categoria normativa di riferimento, con conseguente inapplicabilità degli obblighi di comunicazione. Il TAR Lazio aveva respinto le censure in primo grado, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva preferito non decidere nel merito, rimettendo le questioni in via pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo con ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024 e disponendo la sospensione dei giudizi pendenti. È proprio tale sospensione ad aver determinato, in via di fatto, il perdurante blocco dell’operatività del Registro nella sua interezza, con evidenti e gravi ricadute per tutti i soggetti obbligati e per le autorità chiamate a gestirlo.

    Sul primo e più dibattuto dei profili affrontati, ossia la riconducibilità del mandato fiduciario italiano alla categoria normativa degli istituti assimilabili al trust, la Corte ha adottato un criterio ermeneutico di tipo funzionale, che prescinde dalla corrispondenza strutturale con il modello di common law. Non è necessario, secondo la pronuncia, che l’istituto in esame riproduca le caratteristiche proprie del trust anglosassone nelle sue peculiarità definitorie, ivi incluso il trasferimento della proprietà in capo al trustee con separazione del patrimonio dal resto dei beni del fiduciario. Ciò che rileva, in una prospettiva teleologicamente orientata agli obiettivi della disciplina antiriciclaggio, è la capacità della fattispecie di realizzare una dissociazione tra titolarità formale e controllo effettivo sui beni, generando quell’effetto di corporate veil. Il mandato fiduciario italiano, nella misura in cui consente di intestare beni mobili - tipicamente partecipazioni societarie o strumenti finanziari - a una società fiduciaria che li detiene e gestisce per conto del fiduciante, integra pienamente tale schema funzionale. Il fiduciante, infatti, mantiene in capo a sé il controllo sostanziale attraverso le istruzioni impartite alla fiduciaria. La Corte ha sottolineato, peraltro, che la Direttiva attribuisce agli Stati membri un apprezzabile margine di discrezionalità nell’individuazione degli istituti da ricondurre alla categoria, purché le scelte operate siano coerenti con gli obiettivi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Argomentando diversamente si sarebbe generata una lacuna sistemica nel presidio di trasparenza imposto dalla Direttiva, consentendo l’utilizzo della figura fiduciaria per mascherare i reali titolari e agevolare potenziali operazioni illecite. Valorizzando il margine di discrezionalità riconosciuto, l’ordinamento italiano aveva già compiuto la scelta di includere le fiduciarie tra i soggetti obbligati. Tale scelta è stata ora definitivamente validata dalla pronuncia della Corte anche sul piano europeo.

    Sul secondo profilo, l’accesso ai dati del Registro da parte di soggetti privati e la sua compatibilità con i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta, la Corte ha tracciato una linea di distinzione netta rispetto a proprie precedenti pronunce che avevano censurato il regime di pubblicità generalizzata e indiscriminata previsto per il registro societario lussemburghese. In quel caso, la Corte aveva ritenuto che l’accesso aperto a chiunque, senza alcun filtro qualificato, costituisse un’interferenza sproporzionata con il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali dei soggetti iscritti. Il regime applicabile ai trust e agli istituti assimilati si presenta strutturalmente diverso: l’accesso non è generalizzato, ma subordinato alla dimostrazione di un legittimo interesse specifico e documentato, il che consente un bilanciamento proporzionato tra le esigenze di trasparenza a fini di contrasto al riciclaggio e la tutela della sfera privata dei soggetti interessati. La Corte ha precisato, valorizzando il Considerando 42 della Direttiva 2018/843, che la nozione di legittimo interesse non deve essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo né ancorata alla sola pendenza di un procedimento giurisdizionale o amministrativo: possono vantare tale interesse qualificato, accanto alle autorità di vigilanza e ai soggetti obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, anche i professionisti dell’informazione che svolgano attività di indagine su fenomeni di criminalità economica, le organizzazioni della società civile impegnate nel contrasto alla corruzione e al riciclaggio, nonché le potenziali controparti commerciali o finanziarie che abbiano un interesse concreto e verificabile a conoscere l’assetto di controllo effettivo di un determinato soggetto. Il sistema italiano, che affida alle Camere di commercio la valutazione caso per caso delle istanze di accesso, è stato ritenuto compatibile con questa impostazione, nella misura in cui assicuri una valutazione seria e motivata dell’interesse addotto dal richiedente, richiedendo altresì che tale interesse sia diretto, concreto e attuale.

    Il profilo più critico della pronuncia - e quello destinato ad avere le ricadute operative più immediate - riguarda tuttavia il sistema delle garanzie apprestate dall’ordinamento italiano in favore dei soggetti iscritti al Registro che intendano opporsi all’accesso ai propri dati. La Direttiva, all’art. 31, par. 7-bis, consente agli Stati membri di limitare l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva quando l’ostensione esponga il soggetto interessato a rischi sproporzionati di frode, rapimento, estorsione, intimidazione o altre forme di pregiudizio, nonché nei casi riguardanti minori o incapaci. La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto europeo il modello italiano che affida alle Camere di commercio, e non direttamente all’autorità giudiziaria, la valutazione delle richieste di deroga all’accesso. Ha però evidenziato con chiarezza una lacuna di non poco conto. Poiché l’ostensione dei dati personali produce effetti sostanzialmente irreversibili - una volta che l’informazione è stata comunicata al richiedente, non è possibile cancellarne concretamente la conoscenza - la tutela giurisdizionale non può essere limitata al solo sindacato ex post sulla decisione amministrativa di diniego della deroga. Occorre, al contrario, che il titolare effettivo possa accedere tempestivamente a misure cautelari preventive idonee a sospendere l’ostensione dei dati nelle more della decisione di merito, garantendo in tal modo che la tutela giurisdizionale sia effettiva e non meramente nominale. Il sistema italiano, allo stato, non prevede in modo esplicito tale rimedio all’interno del procedimento disciplinato dal decreto ministeriale n. 55 del 2022 e dalle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 231/2007. Esso risulta pertanto, su questo punto, insufficiente rispetto agli standard imposti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Un intervento normativo correttivo appare ineludibile, e dovrà presumibilmente tradursi nell’introduzione di una procedura di “opposizione” preventiva con effetto sospensivo automatico o, quanto meno, con la possibilità di ottenere in via d’urgenza la sospensione dell’accesso da parte dell’autorità giudiziaria competente. Su questo punto la sentenza, pur prendendo atto della criticità e richiamando con forza la necessità di una tutela provvisoria effettiva, rimette sostanzialmente agli ordinamenti nazionali il compito di rendere tale tutela concretamente operativa, lasciando aperta una tensione non del tutto risolta tra l’affidamento della valutazione iniziale a un’autorità amministrativa e la necessità di ricostruire ex post una riservatezza ormai compromessa. Resta dunque al legislatore italiano uno spazio di intervento sotto il profilo dei presidi preventivi.

    La sentenza non chiude definitivamente il contenzioso interno: il Consiglio di Stato dovrà ora pronunciarsi conformandosi ai principi enunciati dalla Corte, definendo i giudizi pendenti alla luce di un quadro interpretativo ormai consolidato. Sul piano operativo, il percorso verso la piena riapertura del registro richiederà ancora alcuni mesi. In questo frangente, è importante ribadire che gli obblighi di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva permangono integralmente in capo alle fiduciarie: pertanto, queste ultime dovranno tempestivamente adeguarsi, predisponendo i processi interni necessari a garantire la corretta individuazione e comunicazione dei titolari effettivi dei mandati gestiti.

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