“La formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile”, ha detto Piero Viganò, partner di ADVANT Nctm, a pv magazine Italia.
pv magazine Italia ha avuto il piacere di confrontarsi con Piero Viganò, partner di Advant Nctm Studio Legale. Abbiamo parlato del meccanismo di claw-back all’interno dell’Energy Release 2.0 e del Mercato Pluriennale PPA.
Il 27 giugno 2025 la Commissione europea ha trasmesso all’Italia una comfort letter in cui accoglie positivamente la versione rivista del meccanismo “Energy Release 2.0”. In caso di sovra-remunerazione, è previsto un meccanismo di claw-back: al termine dei contratti iniziali, i beneficiari potranno essere tenuti a restituire l’eventuale vantaggio residuo tramite l’estensione del contratto CfD a condizioni economiche limitate ai soli costi operativi e di manutenzione. Come reputate questa clausola?
Il meccanismo claw-back è previsto dalla comfort letter per le ipotesi in cui al termine del periodo di restituzione (20 anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti), il GSE accerti, mediante l’applicazione della formula indicata dalla Commissione, che il valore netto attualizzato dei benefici ottenuti dai clienti finali energivori o aggregatori durante il periodo di anticipazione risulti superiore a quello restituito durante periodo di restituzione. In tal caso, il termine di durata del contratto di restituzione potrà essere esteso per un periodo ulteriore, al fine di consentire l’integrale restituzione del vantaggio economico residuo. Durante tale estensione, il prezzo di riferimento sarà significativamente ridotto rispetto al prezzo di cessione di Euro 65/MWh, in quanto limitato alla sola copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto.
Questa previsione introduce una importante novità che, se da un lato, potrebbe consentire di mitigare il rischio di sovraremunerazione, dall’altro lato, impone una valutazione attenta da parte dei soggetti produttori in relazione al flusso di cassa che potranno ottenere o non ottenere mediante l’accesso all’Energy Release 2.0.
In ogni caso, occorre attendere la pubblicazione del decreto da parte del MASE e delle relative regole operative del GSE, che avranno il compito di chiarire nel dettaglio i presupposti applicativi e le modalità di attuazione di tale meccanismo. Solo allora gli operatori potranno effettuare valutazioni informate sull’opportunità di adesione al meccanismo, tenuto conto del potenziale impatto sul ritorno economico complessivo dell’investimento.
Infatti, la formula descritta nella comfort letter, comunque interpretata, porta a risultati che appaiono illogici e non coerenti con l’obiettivo dello schema che è, ancora più alla luce della comfort letter, coinvolgere gli energivori in un meccanismo di supporto all’effettiva installazione di capacità addizionale da fonti rinnovabili che sembra però ben lontano dall’essere conseguibile.