Con sentenza n. 6969, pubblicata l’8 aprile 2025, pronunciandosi sul ricorso instaurato da una società destinataria di una comunicazione di irricevibilità dell’istanza di PAUR per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Acquapendente (VT), il TAR Lazio ha sancito l’illegittimità delle Linee Guida, adottate con Deliberazione della Giunta n. 171 del 12 maggio 2023, per mezzo delle quali la Regione Lazio ha adottato gli indirizzi e i criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, per il rilascio del PAUR ai sensi dell’art. 27 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, per impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale.
Si ricorda come l’approvazione da parte della Regione Lazio delle suddette Linee Guida è da inserirsi nelle more dell’approvazione, da parte delle singole Regioni, dei decreti ministeriali finalizzati all'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui al comma 1, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021: con le medesime Linee Guida, la Regione Lazio, se da un lato ha conferito priorità alla realizzazione delle iniziative ricadenti in aree già ritenute idonee ai sensi del comma 8, dell’art. 20, del D.Lgs. n. 199/2021 o inerenti allo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili nell’ambito dell’attuazione del PNRR, del Piano Nazionale Complementare e della Programmazione unitaria 21-27, dall’altro lato ha condizionato l’attivazione del procedimento per il rilascio del PAUR ad un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province, “tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione”.
Ebbene, in considerazione dell’elevata concentrazione di impianti FER nella Provincia di Viterbo (che, attualmente, ospita circa il 78% della totalità degli impianti FER installati presso la Regione Lazio), le previsioni contenute dalle Linee Guida, con specifico riferimento a tale Provincia, dispongono di fatto un vero e proprio divieto all’installazione di progetti che non siano ricompresi tra quelli prioritari ovvero insistenti in area idonea, con la conseguente impossibilità, quindi, di avviare i procedimenti autorizzativi in tutti gli altri casi.
Contrariamente a quanto statuito con sentenza n. 23856, pubblicata il 31 dicembre 2024, il medesimo TAR Lazio ha, dunque, rilevato la contrarietà di dette Linee Guida con le disposizioni contenute ai commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto introducono una moratoria per i procedimenti non prioritari in aree diverse da quelle idonee, nonché con linee guida di cui al D.M. del 10 settembre 2010, configurando, per una porzione significativa del territorio regionale, un divieto preliminare alla realizzazione di progetti FER, oltreché alla costante giurisprudenza costituzionale che ha chiarito la natura inderogabile delle linee guida a garanzia di una disciplina uniforme sul territorio nazionale.
Il Collegio, dunque, nonostante abbia confermato in capo alle Regioni la possibilità di introdurre criteri di proporzionalità e sussidiarietà al fine di rendere armonico lo sviluppo degli impianti FER sul territorio regionale, ha concluso per la qualificazione della Deliberazione n. 171/2023 nei termini di un vero e proprio “divieto aprioristico di instaurare [una debita istruttoria] procedimentale”, determinando un’“inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia”.