Con il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 (di seguito, il “Decreto”), il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/927 (di seguito, “AIFMD II” o “Direttiva”), intervenendo in modo significativo sul D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”) e ridisegnando, tra l’altro, la disciplina applicabile ai fondi di investimento alternativi (“FIA”) che investono in crediti.
Il recepimento si colloca nel più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno alle innovazioni introdotte a livello unionale in materia di gestione collettiva, con particolare riguardo alla concessione di prestiti da parte dei FIA, alla gestione del rischio di liquidità, ai meccanismi di delega e al regime del depositario.
Come già osservato in un nostro precedente intervento in merito alle novità della Direttiva, alcuni dei profili di maggiore incertezza nel nuovo quadro europeo erano destinati a trovare un primo chiarimento proprio in sede di recepimento nazionale. Il presente contributo si propone, pertanto, di esaminare le principali scelte compiute dal legislatore italiano in sede di recepimento, soffermandosi in particolare sul nuovo assetto dei FIA che investono in crediti e verificando in quale misura il nuovo testo del TUF abbia risolto i principali dubbi interpretativi già emersi all’indomani dell’emanazione della Direttiva.
Occorre peraltro rilevare che il quadro regolamentare resta, allo stato, ancora parzialmente incompleto, in quanto il Decreto rimette alla Banca d’Italia e alla Consob l’adozione delle relative disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026.