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    06.05.2025

    Il MASE adotta le nuove “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia”


    Con Decreto Direttoriale del 12 marzo 2025, n. 45, il MASE ha adottato le nuove “Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia” (di seguito, le “Istruzioni”), intervenendo sul tema del “fine-vita” dei componenti costitutivi degli impianti fotovoltaici. 

    In sintesi, si tratta di mere precisazioni e adattamenti alla normativa intervenuta successivamente all’ultimo aggiornamento delle Istruzioni, avvenuto nell’ottobre 2023.

    In primo luogo, due sono le modifiche formali che interessano le Istruzioni, poiché se nelle precedenti istruzioni si faceva esplicito riferimento ai “pannelli fotovoltaici”, nelle nuove Istruzioni detto richiamo è sostituito dalla definizione “moduli fotovoltaici”, mantenendo saldo il significato che precedentemente era negli stessi termini assegnato al “pannello”, riferendosi, dunque, “al pannello fotovoltaico installato in impianti di potenza nominale inferiore (se si tratta di “modulo fotovoltaico domestico”, n.d.r.), superiore o uguale (se si tratta di “modulo fotovoltaico professionale”, n.d.r.) a 10 kW”. O ancora, se in passato il codice identificativo dei singoli rifiuti era definito erroneamente come “codice CER” (Catalogo Europeo dei Rifiuti), oggi correttamente diventa il “codice EER” (Elenco Europeo dei Rifiuti).

    Al netto delle suddette modifiche formali, è recepita la definizione della nuova quota trattenuta dal GSE di cui al D.Lgs. n. 49/2014, finalizzata a garantire la completa copertura dei costi di gestione e smaltimento ambientalmente compatibile dei moduli fotovoltaici a fine vita: se in passato detta quota ammontava ad un valore pari a Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale, con le nuove Istruzioni la medesima quota sarà pari al doppio dei costi di adesione da versare ai Sistemi Collettivi, individuati nel valore di Euro 10/modulo per qualsiasi tipologia di RAEE fotovoltaico, domestico o professionale.

    Con l’adozione delle nuove Istruzioni, dunque, la quota trattenuta dal GSE è pari a Euro 20/modulo, disponendo che, nel caso di impianti di tipologia professionale entrati in esercizio dal 2006 al 2012 per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento della quota secondo la modalità di calcolo stabilita sulla base del precedente valore della quota (pari a 10€/modulo), “la maggiorazione introdotta viene applicata a partire dalle rate residue del periodo di trattenimento”, provvedendo “alla rimodulazione delle restanti quote del piano di rateizzazione”.

    In quanto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2020 e s.m.i., oltre a riprendere la precisazione introdotta con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, per la quale la quota da versare al Sistema Collettivo può essere rateizzata nel periodo massimo di cinque anni (e, in ogni caso, per un periodo non superiore al numero di anni residui di incentivazione per l’impianto specifico), il Decreto n. 45/2025 e le nuove Istruzioni tengono conto delle previsioni introdotte con il D.L. n. 84/2024, recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”, individuando come ulteriori due finestre temporali disponibili per la trasmissione dell’istanza di adesione ad un Sistema Collettivo quella compresa tra il 1° aprile 2025 ed il 31 maggio 2025, attualmente in corso, e quella compresa tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2025, derogando quindi alla precedente finestra di adesione la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2024.

    Con riferimento alle tempistiche di restituzione delle quote a garanzia precedentemente trattenute dal GSE, invece, le modalità individuate nelle Istruzioni prevedono che, per gli impianti di tipologia domestica, la restituzione delle quote trattenute è prevista nel corso dell’anno successivo rispetto alla trasmissione dell’istanza di adesione al Sistema Collettivo; per gli impianti di tipologia professionale, la restituzione delle quote trattenute verrà effettuata entro 180 giorni dalla data di conclusione della finestra temporale di riferimento in cui è stata presentata l’istanza di adesione al Sistema Collettivo.

    Da ultimo, in aderenza a quanto previsto dal D.L. n. 84/2024, rispetto al passato, oggi il MASE può avvalersi del GSE per l’attività di verifica e controllo sulle attività dei Sistemi Collettivi.

    Rimangono inalterati gli allegati alle Istruzioni medesime, congiuntamente alle previgenti disposizioni, rimaste intatte a seguito dell’adozione del Decreto n. 45/2025 e delle analizzate nuove Istruzioni per il fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati in conto energia.

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