1. L’attuazione della Secondary Market Directive in Italia
Il D.lgs. n. 116/2024 (il “Decreto”) ha recepito in Italia la Direttiva UE/2021/2167 (la “Direttiva”) in materia di gestori e acquirenti di crediti, il cui obiettivo era uniformare le norme che disciplinano i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati nonché favorire la crescita di un mercato secondario dei crediti deteriorati all’interno dell’Unione Europea. I principali contenuti e le prime considerazioni sullo schema di recepimento della Direttiva in Italia sono stati oggetto di approfondimento nella nostra precedente newsletter del 19 febbraio 2024.
In particolare, il Decreto è intervenuto modificando il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, “TUB”) con l’introduzione del nuovo Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10) denominato «Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza», apportando alcune novità legislative rispetto a quanto previsto dalla Direttiva.
A livello di legislazione secondaria, l’articolo 3, comma 1, del Decreto ha attribuito alla Banca d’Italia il compito di emanare le ulteriori disposizioni di recepimento della Direttiva e attuative del nuovo Capo II, Titolo V, del TUB. In ottemperanza a tale mandato, il 13 febbraio 2025 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito web le nuove disposizioni di vigilanza (le “Disposizioni Attuative”) che includono specifiche previsioni per la gestione dei crediti in sofferenza, disciplinando in particolare la figura del gestore di crediti in sofferenza, quale nuovo soggetto vigilato dalla Banca d’Italia.
Il presente approfondimento concerne le principali novità introdotte dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative, con particolare riferimento alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.
2. Ambito di applicazione
Il Decreto circoscrive l’ambito di applicazione della nuova normativa ai “crediti in sofferenza”, definiti dalle Disposizioni Attuative come “il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese”[1].
Diversamente da quanto previsto nella Direttiva, devono pertanto ritenersi esclusi non solo tutti i crediti che rientrano nelle categorie performing, ma anche gli UTP (Unlikely to Pay), e past due, oltre che i crediti c.d. commerciali (e.g. utilities, crediti derivanti dall’attività di impresa etc.).
Inoltre, il legislatore nazionale ha deciso, conformemente a quanto consentito dalla Direttiva, di estendere l’ambito di applicazione del Decreto anche ai crediti finanziari in sofferenza originati da soggetti non bancari iscritti all’albo ex articolo 106 del TUB, da fondi di investimento o da società veicolo di cartolarizzazione (SPV).
La nuova normativa non trova, invece, applicazione con riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza effettuata da: (i) gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio in relazione ai fondi da essi gestiti; (ii) banche (anche con riferimento ai crediti da esse concessi o acquistati); (iii) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (anche con riferimento ai crediti dagli stessi sia concessi sia acquistati), se svolta in Italia[2].
Infine, la Banca d’Italia ha chiarito che le operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da segmentazione del rischio (ad esempio, operazioni con tranche subordinate/senior) sono escluse dall’ambito applicativo delle nuove regole sulla gestione dei crediti deteriorati: la decisione di mantenere l’attività di servicing riservata a soggetti vigilati e qualificati (i.e. banche e intermediari ex art. 106 del TUB) ha lo scopo di tutelare la solidità e la trasparenza delle operazioni, a beneficio sia degli investitori sia dell’intero sistema finanziario.
3. Gli acquirenti di crediti in sofferenza
Il Decreto e le Disposizioni Attuative, in recepimento della Direttiva, chiariscono che gli acquirenti di crediti in sofferenza possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, purché diverse dalle banche[3], che acquistino i crediti in sofferenza nell’ambito di un’attività commerciale o professionale, e non a titolo personale o occasionale.
La normativa non richiede che gli acquirenti rispettino requisiti patrimoniali minimi o siano in possesso di autorizzazioni preventive, ma tali soggetti devono comunque operare nel rispetto delle regole generali di trasparenza, correttezza e diligenza.
4. L’informativa agli acquirenti di crediti in sofferenza
A far data dal 19 ottobre 2023 trova applicazione il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione Europea del 26 settembre 2023 (il “Regolamento”), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.
L’art. 3 del Il Regolamento prevede le categorie di informazioni che devono essere fornite (controparte; contratto di credito, garanzie e cronologia della riscossione dei rimborsi), il cui dettaglio è poi contenuto negli allegati, i quali prevedono criteri, tabelle, definizioni, dati e istruzioni da seguire per fornire le informazioni. Sotto il profilo della riservatezza, il Regolamento prevede che siano gli enti creditizi a (i) individuare le informazioni che devono essere considerate riservate a norma del diritto dell’Unione applicabile e (ii) garantire un’adeguata protezione di tali informazioni, anche concludendo appositi accordi di riservatezza con i cessionari prima di condividere i dati personali prima della conclusione del contratto.
Il Regolamento non si applica a:
(i) compravendite di crediti che fanno parte di vendite di succursali, aree di attività o vendite di portafogli dei clienti che non sono limitate ai contratti di credito deteriorati e ai trasferimenti di contratti di credito deteriorati nell’ambito di un’operazione di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio che vende nel quadro di procedure di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
(ii) compravendite di crediti deteriorati mediante cartolarizzazione laddove si applichi il Regolamento (UE) 2017/2402 e la comunicazione delle relative informazioni sia disciplinata dal regolamento delegato (UE) 2020/1224 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225;
(iii) compravendite di crediti deteriorati in forza di credit default swap, total return swap e altri contratti derivati, contratti di assicurazione e contratti di sub-partecipazione;
(iv) compravendite di crediti deteriorati in forza di un contratto di garanzia finanziaria o di un’operazione di finanziamento tramite titoli.
5. I gestori di crediti in sofferenza e l’autorizzazione a svolgere l’attività di gestione
Una delle principali novità del Decreto è rappresentata dall’introduzione della figura del gestore di crediti in sofferenza, che si aggiunge a banche e intermediari ex art. 106 del TUB quale soggetto legittimato a gestire i crediti in sofferenza per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza.
Gli acquirenti di crediti in sofferenza non possono, infatti, gestire direttamente i crediti oggetto di acquisizione, ma devono affidarsi a un soggetto vigilato da individuarsi tra banche, intermediari ex art. 106 del TUB o appunto gestori iscritti nell’albo speciale istituito ai sensi dell’art. 114.5 del TUB e autorizzati dalla Banca d’Italia[4].
A differenza di quanto disposto dalla Direttiva[5] che prevede l’obbligo di nominare un soggetto che svolga attività di gestione di crediti solamente con riferimento all’acquisto di crediti in sofferenza vantati nei confronti dei consumatori, il Decreto ha previsto che l’acquirente di crediti in sofferenza sia sempre tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (ovvero una banca o un intermediario finanziario ex art. 106 del TUB), indipendentemente, dunque, dalla tipologia di soggetti verso i quali tali crediti in sofferenza sono vantati.
Le Disposizioni Attuative[6] prevedono che la gestione dei crediti in sofferenza comprenda la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore ceduto[7], la gestione dei reclami dei debitori ceduti e l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.
Inoltre, ai sensi della Parte Prima, Capitolo 4, Sezione II, delle Disposizioni Attuative, l’attività del gestore autorizzato può includere l’acquisto a titolo definitivo e la gestione per conto proprio di crediti in sofferenza, purché la stessa avvenga “in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi”.
La ragione di tale limitazione risiede nella volontà del legislatore di assicurare che l’oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza (i.e. la gestione per conti di terzi acquirenti) sia coerente con l’attività in concreto svolta (anche in considerazione dell’assenza di requisiti prudenziali di tipo quantitativo in capo ai gestori, che si basa sul presupposto che il recupero di crediti venga svolto per conto di terzi)[8].
Ai fini dell’iscrizione all’albo dei gestori, è richiesta un’adeguata struttura organizzativa, l’adozione di procedure operative efficaci e un sistema di controlli interni idoneo a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza. Il gestore deve inoltre essere in grado di svolgere direttamente una parte significativa delle attività di gestione, evitando di delegarla integralmente a terzi senza assicurare una supervisione interna.
La Banca d’Italia verifica la solidità patrimoniale e gestionale del richiedente, valutando la capacità dello stesso di operare in modo sostenibile nel lungo periodo, nonché il piano d’impresa presentato dal gestore, che deve illustrare le strategie operative e le modalità di gestione dei crediti.
La domanda per ottenere l’iscrizione all’albo dei gestori da parte di nuovi soggetti deve essere presentata alla Banca d’Italia, la quale ha 90 giorni dalla ricezione della documentazione per pronunciarsi.
6. La tutela dei debitori ceduti
Tra gli obiettivi della Direttiva, vi è senz’altro garantire un’adeguata e rafforzata tutela dei debitori ceduti. Questo principio, fatto proprio dal legislatore nazionale, si sostanzia in specifici obblighi informativi individuali. In particolare, il gestore di crediti in sofferenza, oppure la banca o l’intermediario finanziario ex art. 106 del TUB incaricati dall’acquirente per la gestione di tali crediti, devono comunicare in modo diretto e personale al debitore l’avvenuta cessione del credito.
L’obbligo di informare il debitore sorge subito dopo la cessione del credito e, comunque, sempre prima che vengano avviate eventuali azioni di recupero nei suoi confronti.
L’informativa da fornire al debitore ceduto deve rispettare precisi requisiti di contenuto, così da garantire piena trasparenza e tutela del debitore.
7. Il ruolo dei soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS
La nuova disciplina introdotta dal Decreto e dalle Disposizioni Attuative ridefinisce anche il ruolo dei soggetti autorizzati ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (“TULPS”).
Queste società, tradizionalmente attive nel recupero stragiudiziale dei crediti, possono ora scegliere se richiedere l’autorizzazione come gestori di crediti in sofferenza ai sensi dell’art. 114.6 del TUB oppure limitarsi a svolgere attività di recupero per conto terzi o come fornitori di servizi specialistici sotto la responsabilità di un gestore di crediti in sofferenza nell’ambito di accordi di outsourcing, fermo restando che il gestore deve comunque garantire il rispetto delle regole di governance e vigilanza previste dalle Disposizioni Attuative.
Secondo le indicazioni della Banca d’Italia, nel caso in cui la classificazione in stato di sofferenza avvenga successivamente all’affidamento dell’attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS, quest’ultimo potrà continuare a gestire tali crediti senza chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza, l’attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L’acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.
Inoltre, nel contesto di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130/1999 e prive di segmentazione del rischio, il master servicer (banca, intermediario finanziario o gestore di crediti in sofferenza) potrà, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un contratto di esternalizzazione, avvalersi per il recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza cartolarizzati di soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS.
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Riferimenti normativi
Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 del 26 settembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario.
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Capo II del Titolo V (articoli dal 114.1 al 114.10).
Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recante il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.
Documento di consultazione contenente le disposizioni della Banca d’Italia per l’attuazione della Direttiva.
Disposizioni della Banca d’Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.
Tavola di resoconto alla consultazione pubblicata avviata il 24 luglio 2024 dalla Banca d’Italia, pubblicata sul sito della Banca d’Italia.
Workshop per gli operatori interessati alla presentazione della domanda di autorizzazione come “gestori di crediti in sofferenza”, 6 marzo 2025, slides pubblicate sul sito della Banca d’Italia.
Approfondimento a cura di Matteo Gallanti e Stefano Padovani.
[1] Le Disposizioni Attuative, in linea con le previsioni del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti).
[2] Art. 114.2, comma 1, del TUB.
[3] Art. 114.1 del TUB.
[4] Art. 114.3, comma 2 del TUB.
[5] Art. 17, par. 1, lett. a) della Direttiva.
[6] Si veda la definizione di “Gestione dei crediti in sofferenza” prevista dalla Disposizioni Attuative.
[7] Tale rinegoziazione non deve costituire attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB; a tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
[8] Come emerso in sede di consultazione da parte della Banca d’Italia, il criterio di subordinazione si considera rispettato se il valore lordo (gross book value) dei crediti gestiti per conto di terzi supera il 50% del gross book value totale dei crediti in sofferenza gestiti, inclusi quelli acquistati in proprio. Ai fini di tale calcolo, sono da includersi sia i crediti in sofferenza acquistati prima dell’entrata in vigore della normativa sia quelli acquisitati in una fase successiva, purché ancora nel portafoglio del gestore; sono invece esclusi dal calcolo i crediti non in sofferenza gestiti in via stragiudiziale. I gestori di crediti in sofferenza devono verificare trimestralmente il rispetto del criterio di subordinazione, segnalando eventuali scostamenti alla Banca d’Italia.