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    15.03.2017

    Il registro insider unico a seguito dell’entrata in vigore della MAR


    In seguito alla recente entrata del regolamento 596/2014/EU (“Regolamento” o “MAR”) nonché al relativo regolamento delegato n. 347/2016/UE (“Regolamento Delegato” o “RD”) in tema di abusi di mercato, si intende fornire una breve ricognizione della normativa a oggi applicabile, con specifico riferimento agli obblighi di istituzione, gestione e aggiornamento del cd. Registro Insider (“Registro”).

     

    Il Regolamento richiede agli emittenti strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato o su mercati multilaterali di negoziazione, di adottare specifiche procedure societarie relative alla protezione della riservatezza delle informazioni privilegiate e alla tenuta di un Registro, in modo tale da ridurre al minimo il fenomeno dell’insider trading e supportare le attività di vigilanza e ispettive delle Autorità competenti. In particolare, tale ultima procedura è volta a regolamentare l’intero processo di registrazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e richiede di iscrivere tempestivamente i dati di coloro che ne vengano in possesso, ancorché in via occasionale.

     

    Una delle novità di maggior rilievo introdotte dal MAR concerne il soggetto sul quale grava l’obbligo di tenuta del registro. Tale adempimento, di norma, deve essere assolto dall’emittente. Quest’ultimo, tuttavia, può decidere di delegare a un soggetto terzo la tenuta e la gestione del Registro in nome e per suo conto. È però importante notare che, in tal caso, l’obbligo di gestione dello stesso non potrà riguardare solo una sua parte ma, necessariamente, tutto il Registro (art. 18, paragrafo 2, MAR). In ogni caso l’emittente rimane sempre pienamente responsabile della tenuta del Registro stesso.

     

    Pertanto, si può ritenere che i soggetti terzi che operano per conto l’emittente (es. consulenti legali o fiscali, revisori, società di consulenza, advisor finanziari, banche, etc.) non siano più tenuti a mantenere internamente un proprio registro dato che l’emittente (o il soggetto terzo delegato) è il solo responsabile della tenuta del registro unico in cui dovranno essere iscritte tutte le persone, interne o esterne alla società, che abbiano accesso a informazioni privilegiate. Ciò implica che sarà obbligo dei soggetti terzi rispetto all’emittente comunicare i dati di tutti i soggetti da iscrivere nel registro unico.

     

    Quanto ai contenuti e alla struttura del Registro, si segnala che ogni emittente è tenuto a redigere il Registro e ad aggiornarlo tempestivamente secondo un formato preciso, definito dal Regolamento Delegato.

     

    Nella fattispecie, dovranno essere riportati i dati che agevolano l'identificazione delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, tra cui: (i) la loro l’identità (la data di nascita, l'indirizzo privato e, se applicabile, il numero di identificazione nazionale); (ii) il motivo per cui sono incluse nel Registro; (iii) la data e l’ora in cui hanno avuto accesso a tali informazioni; e (iv) la data di redazione del Registro.

     

    Inoltre, è opportuno precisare le specifiche informazioni privilegiate alle quali ha avuto accesso la singola persona i cui dati sono inseriti nel Registro, poiché un soggetto può essere in possesso, al contempo, di varie informazioni privilegiate. A tale proposito, si prevede che il Registro sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata, precisandone la specifica natura (i.e. contratto, progetto, evento aziendale o finanziario, profit warning). Quindi, ogni volta che verrà individuata una nuova informazione privilegiata, al Registro dovrà essere aggiunta una nuova sezione e ciascuna di queste dovrà riportare soltanto i dati delle persone aventi accesso alla specifica informazione privilegiata contemplata nella relativa sezione.

     

    Per evitare di inserire più volte i dati inerenti a un soggetto in ogni sezione, l'emittente può decidere di creare una sezione supplementare che indichi le informazioni relative a coloro che, in base alla loro funzione o posizione, possiedono costantemente informazioni privilegiate riguardanti la società. Tale sezione, perciò, non verrà creata in funzione dell'esistenza di una specifica informazione privilegiata e i dati relativi a coloro che ne abbiamo accesso non dovranno poi essere ripetuti nelle altre specifiche sezioni del Registro. Si noti che il numero dei nominativi da inserirvi dovrebbe essere particolarmente contenuto.

     

    Il legislatore europeo impone, poi, che la redazione del Registro avvenga mediante un mezzo elettronico, in modo tale da garantire (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute; (ii) la completezza e l’esattezza delle informazioni riportate; e (iii) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti di quanto inserito nel Registro. Ogni aggiornamento, peraltro, dovrà essere eseguito tramite le stesse modalità elettroniche, al fine di garantire che vengano unicamente aggiunte informazioni e quelle esistenti non siano cancellate né alterate. Il Registro dovrà essere trasmesso all’Autorità competente sempre mediante un mezzo elettronico.

     

    In ogni caso, gli emittenti o le persone che agiscono in nome e per conto loro, devono adottare ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell’elenco prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e delle sanzioni applicabili.

     

    Infine, il Regolamento consente di esonerare gli emittenti dall’onere di tenuta del Registro, garantendo loro un risparmio di costi, qualora i loro strumenti finanziari siano negoziati su un mercato di crescita per le PMI. Tuttavia, si segnala che le disposizioni relative a tali mercati di crescita saranno applicabili solamente a partire dal 3 gennaio 2018, data prevista per l’entrata in vigore della MIFID II.

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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