Con sentenza n. 134 depositata il 28 luglio scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 14, commi 1 e 2 della Legge della Regione Calabria n. 36/2024 in quanto vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali, degli impianti per la produzione di energia da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici (comma 1) e impone agli impianti esistenti con potenza superiore a 10 MW termici di ridurla entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, pena la decadenza dell’autorizzazione (comma 2).
La Corte, dopo aver dato preliminarmente atto della differenza tra gli impianti a biomasse e gli altri impianti da fonti rinnovabili[1] – la cui realizzazione e operatività si pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell’ambiente – ha rilevato come la legge calabrese, pur non stabilendo un divieto generalizzato di realizzazione di impianti FER sul territorio regionale[2], si ponga comunque in violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in relazione alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di competenza concorrente (i.e. congiunta di Stato, che fissa i principi, e Regioni, che legiferano nel rispetto di tali principi)[3].
Se è vero, infatti, che la nuova disciplina nazionale ha assegnato alle Regioni un ruolo fondamentale nell’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione degli impianti FER[4], ad avviso della Corte, tale dichiarazione di inidoneità, non può tradursi in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare le aree in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
Secondo la Consulta, interpretare diversamente i limiti del potere riconosciuto alle Regioni, si porrebbe in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili cruciale proprio rispetto all’obiettivo di tutela dell’ambiente nell’interesse delle future generazioni.
È la prima volta che la Corte si è espressa sulla base dei principi del DM Aree Idonee (decreto ministeriale 21 giugno 2024) che, attuando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, ha stabilito i nuovi principi e criteri omogenei per l’individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
In buona sostanza la nuova normativa, se da un lato da risalto alla autonomia regionale al contempo vuole scongiurare il rischio che anche quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia del territorio e degli ecosistemi introducano dei divieti il che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili la quale è «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (cfr.sentenza n. 216 del 2022).
Tutto questo in attesa della pronuncia sulla Legge della Regione Sardegna (L.R. n. 20/2024) che, ricordiamo, ha sostanzialmente vietato l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile sul 99% del territorio sardo.
Approfondimento a cura dei nostri professionisti Giovanni Battista De Luca, Paola Putignano e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj.
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[1] Sono note le criticità ambientali legate all’installazione degli impianti termici a biomasse stigmatizzate nello stesso Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) che, a pag. 58, prevede che la relativa installazione sia “guidata in modo da favorire gli impianti ad alta qualità ambientale e ad alta efficienza, considerando anche la possibilità che siano introdotte limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da situazioni critiche sotto il profilo della qualità dell’aria”.
[2] La legge ha ad oggetto i soli impianti alimentati da biomasse, in contesti in cui l’esigenza della protezione dell’habitat naturale è particolarmente forte – ovvero i parchi nazionali e regionali – e individua il limite di potenza dei 10 MW termici.
[3] Per completezza, si segnala che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge regionale anche per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. Secondo la Corte, tale disposizione normativa assume il carattere di legge provvedimento, poiché è riferibile unicamente alla centrale del Mercure (il solo impianto a biomasse oggi collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta, quindi, destinata a incidere su una singola posizione giuridica, intervenendo così il legislatore regionale su questioni normalmente affidate all’autorità amministrativa.
[4] La disciplina previgente consentiva l’individuazione delle aree inidonee esclusivamente “attraverso un’apposita istruttoria” e, quindi, non con legge ma all’esito di un procedimento amministrativo (paragrafo 17 delle Linee guida di cui al DM 10 settembre 2010).