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    28.04.2025

    La necessità di un meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico: il MACSE, la disciplina terna e il sistema delle garanzie


    In attuazione di quanto previsto all’art. 18, del D.Lgs. n. 210/2011, ARERA – con Delibera n. 247/2023 – ha introdotto il Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico (“MACSE”), approvando i criteri e le condizioni per il suo funzionamento, su proposta di Terna, al fine di regolare l’approvvigionamento di capacità di stoccaggio da parte del gestore della rete.

    L’ampia diffusione ed incidenza registrata dalla produzione di energia da fonti rinnovabili ha reso fondamentale l’introduzione di un sistema di stoccaggio della produzione energetica e, quindi, di capacità di accumulo centralizzata al fine di garantire flessibilità e massimizzazione del ricorso al sistema delle rinnovabili.

    Il Meccanismo, di cui Terna ne ha pubblicato la disciplina, in data 22 ottobre 2024, previa approvazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con DM del 10 ottobre 2024, n. 346, si fonda sulla possibilità di stipulare contratti standard per l’approvvigionamento di capacità di accumulo elettrico con controparti selezionate tramite procedure competitive, destinatarie di un premio determinato espresso in euro/MWh annuo: a fronte del premio, al produttore aggiudicatario non resta che mettere a disposizione la capacità contrattuale a terzi che abbiano acquistato, tramite Terna, i c.d. prodotti di time-shifting, ovvero il diritto di immagazzinare l'energia prodotta in un momento specifico in uno o più impianti di accumulo che si sono aggiudicati le aste nella fase precedente, per poi immetterla in rete in un momento successivo.

    Detti contratti standard prescrivono appositi obblighi per i sottoscrittori, ovvero (i) l’effettiva realizzazione della capacità di stoccaggio impegnata nei termini previsti dallo stesso contratto; (ii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna, per l’intero periodo di consegna, la capacità di stoccaggio impegnata, al fine di consentire l’esercizio, da parte di operatori di mercato terzi, dei contratti di time-shifting; (iii) l’obbligo di rendere disponibile a Terna sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (“MSD”), per l’intero periodo di consegna, singolarmente o tramite aggregati definiti da Terna nel Codice di rete, la capacità di stoccaggio impegnata, rispettando le prestazioni tecniche minime definite nel contratto e i vincoli economici.

    Come anticipato, quindi, per la stipula dei contratti standard, Terna organizza apposite procedure competitive, rendendo periodicamente disponibili dei contingenti incrementali di capacità al fine di garantire la disponibilità di determinate quantità di stoccaggio elettrico nei diversi e futuri periodi, tenendo conto di diverse variabili componenti: a dette procedure concorsuali potranno partecipare esclusivamente titolari di impianti di stoccaggio in possesso di appositi requisiti soggettivi ed oggettivi, ma non solo.

    1.1 Del sistema delle garanzie

    Nell’ambito delle procedure concorsuali di cui sopra, in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA, Terna organizza e gestisce un sistema di garanzie al quale i partecipanti sono tenuti ad aderire, pena l’estromissione dalle medesime procedure o l’impossibilità per il partecipante di procedere alla stipula del contratto standard di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico. Il predetto sistema delle garanzie è costituito da (i) garanzie pre-asta; (ii) garanzie post-asta; e (iii) il fondo di garanzia. 

    1.1.1. Garanzie pre-asta 

    In conformità a quanto disposto dal Capo II dalla Disciplina Terna, per ciascuna asta il partecipante deve costituire, almeno 40 (quaranta) giorni prima dalla data di esecuzione dell’asta alla quale intende qualificare il sistema di stoccaggio, una garanzia pre-asta di importo pari alla somma tra: 

    (i) la capacità qualificata[1] di ciascun sistema di stoccaggio qualificato, espressa in MWh;

    (ii) il premio di riserva[2] dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione[3] più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale;

    (iii) una percentuale pari al 10%.

    Detta garanzia pre-asta, nella forma del deposito cauzionale infruttifero, verrà restituita da Terna a ciascun partecipante che risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del contratto e/o dell’accordo attuativo, e ad ogni partecipante che non risulti assegnatario, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta.

    Qualora il partecipante assegnatario non adempia agli obblighi in capo ai medesimi assegnatari individuati da Terna, e/o qualora a seguito di apposite verifiche effettuate prima della stipula del contratto e/o dell’accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita, Terna può escutere la garanzia pre-asta costituita dal partecipante. 

    1.1.2. Garanzie post-asta

    Allo stesso modo della garanzia pre-asta, per ciascun contratto, l’assegnatario deve costituire o integrare, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, una o più garanzie post-asta, di importo complessivo pari alla somma tra:

    (i) la capacità impegnata[4] di ciascun sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;

    (ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;

    (iii) il numero di anni, arrotondato per difetto, del periodo di pianificazione della tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;

    (iv) una percentuale pari al 15%.

    Detta garanzia post-asta, nelle forme del deposito cauzionale infruttifero o della fideiussione bancaria a prima richiesta, verrà restituita da Terna, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi.

    Anche nel caso delle garanzie post-asta prestate dall’assegnatario, qualora quest’ultimo non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto e dai relativi accordi attuativi, Terna può escutere la garanzia post-asta costituita dall’assegnatario. 

    1.1.3. Il fondo di garanzia 

    Per ciascun contratto stipulato con Terna, l’assegnatario è tenuto a versare nei confronti di quest’ultima, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione degli esiti dell’asta, un contributo al fondo di garanzia pari alla somma dei prodotti tra: 

    (i) la capacità impegnata di ogni sistema di stoccaggio contrattualizzato, espressa in MWh;

    (ii) il premio di riserva dell’asta aperta alla tecnologia di riferimento con periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla procedura concorsuale in cui il sistema di stoccaggio è stato contrattualizzato;

    (iii) una percentuale pari al 15%.

    Anche il contributo al fondo di garanzia, come le garanzie pre e post-asta, nella forma di deposito cauzionale fruttifero, verrà restituito, su richiesta dell’assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal contratto e dai relativi accordi attuativi. 

    Il ricorso al fondo di garanzia da parte di Terna è subordinato all’escussione preventiva di tutte le garanzie post-asta costituite dall’assegnatario nell’ambito del contratto a cui è riferito l’adempimento, ricorrendo, ordinatamente, prima ai contributi al fondo di garanzia versati dall’assegnatario inadempiente, poi ai contributi al fondo di garanzia versati dagli altri assegnatari.

    1.2 La prima gara 

    In data 7 marzo 2025, mediante apposita comunicazione per gli operatori, Terna ha reso note le tempistiche per la prima asta del MACSE: difatti, l’asta per il 2028 per l’approvvigionamento a termine di nuova capacità di accumulo relativa a batterie a ioni di litio e alle tecnologie di stoccaggio elettrico diverse dalle batterie a ioni di litio e dall’accumulo idroelettrico, si svolgerà il giorno 30 settembre 2025.

    Pertanto, secondo lo scadenziario fissato dalla stessa Terna, i partecipanti sono tenuti a presentare apposita richiesta di ammissione, nelle modalità dalla stessa definite, entro il 3 giugno e a presentare sul portale MACSE i dati e la documentazione necessaria entro il 17 luglio, con versamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia pre-asta entro il 21 agosto e caricamento della documentazione relativa all’autorizzazione entro il successivo 26 agosto.

    A titolo di stima, si prevede che la capacità attualmente autorizzata è di circa 9 GWh, quindi al di sotto rispetto alla domanda di 10 GWh, dovendosi però ancora considerare che potranno partecipare tutti gli impianti autorizzati in via definitiva entro fine agosto 2025.

    Di quanto precede e di altri aspetti relativi agli investimenti nello Storage e i relativi cash flow nel contesto della bancabilità parleremo insieme ai nostri ospiti in occasione del convegno BESS: profili di bancabilità tra regole e mercato, che si terrà presso la nostra sede di Milano. Tramite il link è possibile registrarsi. I posti disponibili sono limitati e vi suggeriamo di iscrivervi quanto prima.


    [1] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che Terna qualifica all’asta.

    [2] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. aaa) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il valore massimo che può essere assunto dal premio corretto (i.e., per ciascun sistema di stoccaggio, l’ammontare pari al prodotto tra il premio e precisi coefficienti di cui alla medesima disciplina adottata da Terna), secondo quanto definito dall’Autorità in relazione ad una procedura concorsuale.

    [3] Ai sensi dell‘art. 2, comma 1, lett. jj) della Disciplina MACSE di Terna, si intende il periodo, definito nella relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell’asta e l’avvio del periodo di consegna (i.e., il periodo durante il quale il sistema di stoccaggio contrattualizzato è soggetto all’obbligo di disponibilità e all’obbligo di restituzione, con inizio in data 1° gennaio).

    [4] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g) della Disciplina MACSE di Terna, per ciascun sistema di stoccaggio, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all’asta.

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