Di seguito, l'articolo a cura del nostro Paolo Francesco Bruno su Fondi & Sicav
Con la recente decisione n. 7418 del 13 giugno 2024, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) offre un utile spunto per rammentare quali sono gli obblighi informativi cui è tenuto ad adempiere l’intermediario finanziario in caso di negoziazione di fondi e come essi possono essere dimostrati. La vicenda concerneva l’acquisto di quote di fondi comuni d’investimento Ucits da parte di due coniugi. In seguito all’acquisto, il Consiglio di Amministrazione della Sgr decideva di sospendere temporaneamente tutte le richieste di sottoscrizione e di switch del fondo, comunicando poi ai clienti le operazioni di scorporo effettuate dalla società di gestione nel tempo. Dalla successiva vendita dei titoli, tuttavia, gli investitori lamentavano una rilevante perdita in linea capitale, di cui chiedevano ristoro all’intermediario. Dal punto di vista probatorio, rammentando che l’Acf non svolge un’attività istruttoria “profonda” come quella che avviene nel processo ordinario di cognizione, è bene ricordare che l’intermediario è onerato comunque a depositare “tutta la documentazione afferente al rapporto controverso” (come ricorda il Regolamento concernente l’Acf) e assume su di sé l’onere di dimostrare il proprio corretto operato. A fronte della ridda eterogenea di contestazioni mosse a carico dell’intermediario collocatore, quest’ultimo ha sistematicamente replicato alle censure mosse, fornendo evidenze probatorie idonee a dimostrare la correttezza del proprio operato.
Articolo integrale disponibile sull'edizione lug/ago di Fondi&Sicav