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    14.04.2025

    La Regione Veneto interviene in materia di concessioni per l’esercizio delle grandi e piccole derivazioni ad uso idroelettrico


    Con Legge regionale del 10 febbraio 2025, n. 1, recante “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico", la Regione Veneto ha completato l’intervento in materia di concessioni idroelettriche, modificando la Legge regionale del 3 luglio 2020, n. 27, ed in particolare sull’art. 4 della medesima.

    In vigore dal 14 febbraio 2025, giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, la previsione normativa unifica le tre precedenti proposte di legge (i.e., nn. 221, 283 e 291) ed introduce una fondamentale proroga per l’esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico scadute: con il precedente testo, difatti, si fissava il termine di scadenza nella data del 31 luglio 2024 ma, per effetto della novella, tale termine è stato sostituito con il termine del “31 luglio 2029”.

    La Legge regionale n. 1/2025, infatti, opera una proroga di ben cinque anni per le piccole concessioni scadute nel luglio del 2024, nell’ottica di riservare allo Stato un tempo tecnicamente “sufficiente” per l’individuazione e l’attuazione di un’adeguata disciplina regolatoria finalizzata alle assegnazioni delle piccole derivazioni idroelettriche, come ritenuto dal Consiglio regionale. 

    Difatti, la ratio della novella risiede nella consapevolezza dell’attuale assenza, a livello nazionale, di una disciplina finalizzata alla regolazione, in sede di rinnovo delle piccole concessioni, delle procedure competitive: a tal proposito, non manca il richiamo alle direttive europee, come la “Bolkestein”, per la quale l’indizione di bandi per l’affido delle derivazioni idroelettriche ai nuovi concessionari è garanzia di leale concorrenza ma, di conseguenza, dispendio di ampio tempo durante il quale, come sancito dalla presidente della Seconda commissione consiliare, “non possiamo lasciare scoperto un servizio essenziale come la produzione elettrica, [specialmente] se consideriamo quanto siano problematiche per l’ambiente e costose economicamente altre forme di approvvigionamento energetico, in primis quelle provenienti da combustibili fossili”.

    Inoltre, con la medesima Legge regionale n. 1/2025, la Regione Veneto è intervenuta anche sulle concessioni per i grandi impianti, rimettendo - dall’entrata in vigore della novella - alla Giunta regionale la possibilità di consentire alle sole concessioni scadute in data anteriore al 31 dicembre 2024, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo che si ritiene necessario per il completamento delle procedure di attribuzione delle stesse grandi derivazioni idroelettriche: l’intento di detta previsione risiede nel garantire la continuità della produzione elettrica in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche, nonché nel garantire l’espletamento delle procedure di gara.

    Benché si tratti, quindi, come anticipato, di una previsione normativa di natura “transitoria”, la cui introduzione, d’altronde, lascia spazio alla possibilità di conoscere, medio tempore, la pronuncia della Corte di Giustizia europea sull’applicabilità della predetta Direttiva “Bolkestein” anche alle piccole derivazioni idroelettriche, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile, ha disposto l’impugnazione della medesima Legge regionale n. 1/2025, in quanto alcune delle disposizioni ivi contenute si mostrano illegittime rispetto agli articoli 11 e 117, comma 1 e 2, lett. e), della Costituzione: in particolare, il Consiglio ha ritenuto che “la disposizione regionale in esame delinea una specifica ipotesi di rinnovo che esula dai principi concorrenziali, […]viene così cristallizzato il riconoscimento implicito di un rinnovo, in evidente contrasto con i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione previsti dalla normativa eurounitaria ed in particolare dall'art. 12 della direttiva Bolkenstein che, secondo la costante giurisprudenza […], costituisce norma self executing dell'ordinamento euro unitario, e, come tale, direttamente applicabile con conseguente necessità di disapplicazione della normativa interna contrastante con essa”. 

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