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    27.02.2020

    L’aggravio della responsabilità (diretta e personale) del committente negli appalti <i>labour intensive</i> come contrasto all’illecita somministrazione di manodopera


    Segnaliamo il recente intervento legislativo[9] in materia di ritenute fiscali nei contratti di appalto e subappalto, il quale ha introdotto rilevanti adempimenti in capo a tutti gli attori coinvolti nella filiera (salvo alcune eccezioni specificamente indicate), con forte impatto sulla loro operatività, e che, in particolare, ha rafforzato le responsabilità del committente dell’appalto rispetto a quanto avviene nella filiera stessa.

     

    Si tratta evidentemente di una novità normativa che potrebbe assumere un significativo rilievo anche nell’ambito della nostra industry e che vale quindi la pena approfondire. In estrema sintesi, il complesso di nuove regole – entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 e riguardante esclusivamente gli appalti di opere e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’uso di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili – prevede in primo luogo in capo agli appaltatori, subappaltatori e affidatari di opere e servizi l’obbligo di procedere al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori occupati nei singoli appalti con distinte deleghe di pagamento (F24) per ciascun committente.

     

    Dall’altro lato, il committente ha l’obbligo di verificare l’avvenuto versamento delle ritenute, richiedendo, al fine di verificare la correttezza dell’ammontare complessivo degli importi versati, precisa documentazione che le imprese della filiera sono tenute a trasmettergli entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute stesse.

     

    In particolare, il committente potrà effettuare la suddetta verifica, esaminando la copia delle deleghe di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, contenente: i) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, ii) l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione, e iii) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore.

     

    La norma prevede inoltre che, in caso di mancata trasmissione di tali documenti, ovvero nell’ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali da parte delle imprese della filiera, il committente debba: a) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino al perdurare dell’inadempimento, e b) darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

     

    In caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico, il committente sarà obbligato a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.

     

    Si tratta, pertanto, di una specifica sanzione direttamente irrogata al committente, piuttosto che di un’ipotesi di obbligazione solidale, seppur conseguente all’inadempimento delle imprese sopra indicate da cui sia scaturita - nei confronti delle stesse - l’irrogazione della sanzione tributaria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché del loro tempestivo versamento.

     

    Tale previsione aggrava dunque la posizione del committente, affiancandosi alla responsabilità solidale già sussistente sul piano retributivo ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, e al relativo onere per il committente che ha eseguito il pagamento ad assolvere, ove previsto, gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, potendo tuttavia – in tale circostanza – esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

     

    Da notare, infine, come secondo l’Agenzia delle Entrate[10] questa novità normativa troverebbe applicazione con riferimento alle ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), “anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020”.

     

    Alla luce di tutto quanto precede parrebbe opportuna (rectius: necessaria) una nuova impostazione dei contratti di appalto che dovranno essere sottoscritti da qui in avanti, la revisione dei contratti già in essere e la revisione dei propri modelli organizzativi.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Michele Bignami.

     

     

     

    [9] Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (“Legge di Conversione”), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

    [10] Vds. risoluzione n. 108 del 23.12.2019

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