Tratto da dirittobancario.it
Premessa
Con il d. lgs. 3 febbraio 2021, n. 17, emanato in forza dell’art. 9 legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare la disciplina nazionale, contenuta nel d. lgs. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”) a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (“Regolamento Prospetto”) che ha ridisegnato la normativa in materia, abrogando la precedente direttiva 2003/71/CE e oggi disciplina integralmente il contenuto, il processo di autorizzazione e pubblicazione del prospetto informativo.
Il Regolamento Prospetto è stato adottato con l’intento di semplificare gli obblighi relativi alla pubblicazione del prospetto, contemperando l’esigenza di ridurre i costi e gli oneri per le imprese che volessero accedere ai mercati e, al contempo, quella di consentire un’adeguata informativa degli investitori, in grado di metterli in grado di effettuare scelte di investimento con cognizione di causa.
La scelta dello strumento del regolamento, di diretta applicazione nei vari ordinamenti nazionali, consente un’armonizzazione degli stessi, e al contempo implica un radicale cambiamento nella struttura della normativa contenuta nel Testo Unico della Finanza (sul punto si ricorda che il Regolamento Emittenti Consob è già stato adeguato al Regolamento Prospetto con Delibera Consob 24 luglio 2019 n. 21016). In tale contesto l’adeguamento alla regolamentazione europea ha comportato una ricognizione della normativa primaria al fine di abrogare le disposizioni ormai disciplinate direttamente dal Regolamento Prospetto oltreché:
(i) verificare la piena conformità dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea;
(ii) mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori attualmente previsti nel TUF;
(iii) censire tutte le fattispecie sanzionate dall'articolo 38 del regolamento e adeguare i minimi e massimi edittali presenti nel TUF;
(iv) rivedere la disciplina sulle esenzioni in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento;
(v) attribuire alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID);
(vi) aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing.
Le principali modifiche
Le modifiche più rilevanti hanno inciso in particolare sul contenuto della Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”, che ha visto sostanziali modifiche nel proprio testo a partire dalle definizioni. Queste, come anticipato, richiamano ora direttamente il Regolamento Prospetto e le disposizioni attuative dello stesso e sono state adeguate a fini di coordinamento con lo stesso Regolamento Prospetto – già a partire dalla definizione di “titoli” che sostituisce quella precedente di strumenti finanziari comunitari facendo ora direttamente riferimento alla normativa europea.
In particolare, poiché il Regolamento Prospetto ha ad oggetto l’offerta al pubblico di “titoli”, la disciplina del Testo Unico della Finanza riporta oggi una sorta di “sdoppiamento”, per cui la legislazione relativa alle offerte al pubblico di titoli nel nostro ordinamento finisce per essere in larga parte assorbita dal Regolamento Prospetto, cui il testo legislativo fa ampio rinvio diretto, mentre il Testo Unico della Finanza continua ad includere una disciplina più estesa con riferimento alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli (pur con alcuni adeguamenti, anche in questo caso, al Regolamento Prospetto).
La normativa resta applicabile, sulla scorta di tale definizione, ai valori mobiliari, vale a dire, ai sensi del Regolamento Prospetto che a sua volta richiama la Direttiva UE 2014/65, c.d. MIFID 2, “categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali”, quali azioni, obbligazioni e derivati, mentre sono esclusi gli strumenti del mercato monetario con una scadenza inferiore ai 12 mesi. Oltre ai valori mobiliari la definizione di “titoli” richiama le quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio chiusi.
Come detto, per quanto riguarda l’offerta al pubblico di titoli, le modifiche tendono a fare ampio rinvio al Regolamento Prospetto concentrando nell’art. 94 TUF, che precedentemente disciplinava in modo articolato l’obbligo di pubblicazione e il contenuto del prospetto per le offerte al pubblico, anche il contenuto dell’art. 94-bis TUF che regolava l’approvazione del prospetto (e diventa invece la sede delle disposizioni in relazione all’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli). Così, l’art. 94 TUF prevede, al comma 1, un generale rinvio al Regolamento Prospetto, quale fonte che regola il prospetto e i suoi contenuti. Effettuando un mero adeguamento terminologico, viene introdotto al comma 3 dell’art. 94 TUF il riferimento alla domanda di approvazione del prospetto, che deve essere presentata da coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico di titoli.
Alcuni profili di interesse possono riguardare il regime della responsabilità. L’art. 94, comma 5, TUF, introduce una specificazione rispetto al precedente comma 8 della stessa disposizione con riferimento al regime di responsabilità per le informazioni contenute nel prospetto informativo, mantenendo l’individuazione tra le persone responsabili dell’emittente, del garante e dell’offerente – evidentemente soggetti che nel contesto dell’offerta al pubblico hanno l’accesso alle informazioni utili alla predisposizione del prospetto. Infatti, la nuova disposizione chiarisce che almeno un soggetto (a seconda del caso, l’emittente, l’offerente o il garante) deve essere responsabile per tutte le informazioni contenute nel prospetto informativo (come specificato anche dall’ESMA nelle Questions & Answers on Prospectus Regulation, 10.1), fermo restando che coloro che sono responsabili solo di talune parti del Prospetto sono responsabili solo in relazione alle stesse.
Tra le peculiarità che vengono mantenute nel nostro ordinamento anche a esito delle modifiche di adeguamento al Regolamento Prospetto vi è il fatto che tra i soggetti responsabili è incluso, all’art. 94, comma 7, TUF, anche l’intermediario responsabile del collocamento, responsabile “per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole”. Tale responsabilità non trova un diretto riferimento nell’art. 11 del Regolamento Prospetto, che stabilisce d’altro canto quali siano “almeno” i soggetti responsabili delle informazioni fornite, ma è in continuità con quanto già previsto dal nostro ordinamento sul responsabile del collocamento, considerato come un soggetto che nella prassi è, per la propria posizione, in grado di esercitare un controllo sulle informazioni rilevanti, nonché particolarmente rilevante nelle attività di collocamento per l’offerta al pubblico in Italia. è fatta comunque salva l’ipotesi in cui l’intermediario (come, d’altronde, per le persone responsabili del prospetto già citate) “provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso”.
Similmente, l’art. 113 TUF in materia di ammissione alle negoziazioni di titoli, nel fare anch’esso rinvio al Regolamento Prospetto, estende le regole in tema di responsabilità anche agli intermediari finanziari incaricati della domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato (sponsor), che nel processo di quotazione svolgono un ruolo assimilabile a quello svolto nell’offerta pubblica dall’intermediario incaricato del collocamento dei titoli.
Una radicale modifica riguarda anche l’art. 100 TUF, in materia di esenzioni, che è oggi “svuotato” per quanto concerne l’offerta al pubblico di titoli, in quanto anche in questo caso le esenzioni trovano la loro disciplina nel Regolamento Prospetto, con l’unica eccezione della disposizione che affida a Consob il compito di definire l’importo massimo entro il quale le offerte al pubblico siano esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto. L’art. 100 TUF, come avviene anche per l’art. 94-bis TUF, disciplina ora le sole esenzioni per le offerte aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.
Va segnalata, infine, l’intervenuta abrogazione dell’art. 117-bis TUF, dovuta a quanto disposto dall’art. 1 del Regolamento Prospetto, che prevede una specifica esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo in caso di ammissione alle negoziazioni di titoli offerti in occasione di operazioni di fusione o scissione (salvo quanto verrà previsto per le operazioni di reverse combination), purché sia reso disponibile al pubblico un c.d. documento di esenzione, disciplinato da un apposito regolamento delegato della Commissione.
Si segnala poi la presenza di ulteriori modifiche, che hanno interessato sempre la Parte IV, Titolo II, Capo I del TUF, “Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”, ad esempio per quanto riguarda il ruolo dell’Autorità di Vigilanza, la disciplina dell’informativa finanziaria (art. 154-ter, TUF) e l’apparato sanzionatorio (Parte V, Titolo II, del TUF).
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Andrea Iovieno.